Cassazione Civile, Ordinanza n. 07161/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (possessore)
La controversia
La controversia nasce da una tutela possessoria relativa a un fondo rustico e al transito necessario attraverso porzioni di terreno e una stradella in cemento. Il resistente ha dedotto di essere comproprietario di un appezzamento confinante e di avere sempre utilizzato, per accedere al proprio secondo appezzamento, un passaggio attraverso altri fondi, servito da aperture nella recinzione. Ha lamentato che i ricorrenti avessero accatastato legna in prossimità della recinzione per chiudere un varco e impedirgli l’accesso. In primo grado la domanda possessoria è stata rigettata per difetto di prova del possesso della servitù di passaggio. In appello, a seguito di c.t.u. e dell’audizione di una teste non escussa prima, la domanda è stata invece accolta. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi avverso la sentenza d’appello, ma la decisione di legittimità non entra nel merito dei motivi perché rileva la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di una parte necessaria pretermessa in cassazione dopo apposito ordine della Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Dopo un’ordinanza interlocutoria che aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di una parte non notificata, i ricorrenti non hanno adempiuto nel termine assegnato. Per questo la Corte ha applicato gli artt. 331, secondo comma, e 371-bis c.p.c., senza esaminare i motivi di ricorso. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione e dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 331, secondo comma, c.p.c.
La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della parte non evocata in cassazione, quando ordinata dalla Corte, comporta l’inammissibilità del ricorso.
art. 371-bis c.p.c.
La norma è richiamata come base processuale della declaratoria di inammissibilità in caso di omessa integrazione del contraddittorio nel giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro cui rinvia il comma 1-quater per quantificare l’ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la Corte ordina l’integrazione del contraddittorio verso una parte pretermessa, l’inerzia della parte ricorrente nel rispettare il termine assegnato determina l’inammissibilità del ricorso.
- La regola opera indipendentemente dalla fondatezza potenziale dei motivi: il mancato rispetto dell’ordine di integrazione preclude l’esame del merito dell’impugnazione.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, di regola, la condanna alle spese del giudizio di legittimità e l’applicazione della disciplina sul raddoppio del contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti.
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