Cassazione Civile, Ordinanza n. 07156/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di un fallimento proposta da una società acquirente di un immobile contro l’esclusione o l’ammissione solo parziale di vari crediti pretensivamente risarcitori o restitutori, tutti collegati a un contratto di compravendita di un immobile inserito in un più ampio programma di lottizzazione. L’acquirente sosteneva che la società venditrice, poi fallita, avesse assunto in contratto l’obbligo di completare e collaudare le opere di urbanizzazione, di sostenere i relativi costi, di mantenere e rinnovare le fideiussioni a garanzia, oltre a garantire l’immobile da vizi originari. Il tribunale aveva accolto solo in parte l’opposizione, ammettendo alcune voci e respingendone altre per mancanza di prova, per scadenza del credito alla data del fallimento o per difetto di documentazione. Con il ricorso per cassazione la società censurava, con cinque motivi, l’interpretazione del contratto e delle clausole sugli oneri di urbanizzazione e sulle tabelle millesimali, la mancata ammissione del credito relativo alle polizze fideiussorie per l’anno 2015 anche in compensazione, la parziale ammissione delle spese legali sostenute in relazione alle polizze, l’esclusione del credito per i costi di completamento e collaudo delle opere di urbanizzazione e l’esclusione delle spese sostenute per eliminare i vizi dell’immobile. I motivi erano formulati cumulando violazione di legge e vizio motivazionale e chiedevano, in sostanza, una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione delle prove e dei documenti. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché promiscuamente formulati, diretti a sollecitare un nuovo esame del merito, privi dei requisiti di specificità richiesti per il vizio di motivazione e comunque incentrati su questioni di fatto non sindacabili in cassazione; ha ribadito inoltre i limiti del giudizio di legittimità nell’interpretazione del contratto e nella ricognizione della fattispecie concreta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le censure erano formulate in modo promiscuo, mescolando violazione di legge e vizio di motivazione, e che, sotto l’apparente deduzione di errores in iudicando, miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione dei fatti, delle prove documentali e dell’interpretazione delle clausole contrattuali. La Corte ha quindi confermato implicitamente la decisione del tribunale sulle ammissioni ed esclusioni dal passivo. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell’intimato. È stata inoltre data atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
L’interpretazione del contratto è attività di merito; in cassazione può essere censurata solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per motivazione radicalmente inadeguata, non mediante mera contrapposizione di una diversa lettura delle clausole.
Le obbligazioni non ancora scadute alla data di dichiarazione di fallimento non sono ammissibili al passivo; la Corte richiama tale regola come parametro delle contestazioni, senza rimetterne in discussione l’applicazione concreta.
È richiamato in relazione alla domanda di compensazione, ma la censura è ritenuta inammissibile perché volta a contestare l’accertamento di fatto e la liquidità/esigibilità del credito.
La produzione documentale oltre i termini dell’opposizione allo stato passivo è preclusa; la Corte conferma che le produzioni tardive non possono essere utilizzate per fondare la censura in cassazione.
Il rimborso delle spese sostenute può essere ricondotto al danno emergente solo se causalmente collegato all’inadempimento, ma la verifica della sussistenza del nesso e della quantificazione resta accertamento di merito.
È richiamato insieme all’art. 1669 c.c. per le spese di eliminazione dei vizi dell’immobile; la pretesa è stata esclusa per difetto di prova dei vizi, della loro origine e delle spese sostenute.
La garanzia per rovina e gravi difetti è evocata come base della domanda relativa ai vizi dell’immobile, ma la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile.
La ricorrente lamentava una falsa applicazione della regola sull’onere della prova, ma la Corte ribadisce che la contestazione mira in realtà a una diversa valutazione del materiale istruttorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Non è consentito cumulare in modo promiscuo violazione di legge e vizio di motivazione senza specificare chiaramente le censure; il motivo deve rispettare tassatività e specificità dei vizi dedotti.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Nel dedurre l’omesso esame di un fatto o documento, il ricorrente deve indicare specificamente il contenuto e la collocazione processuale degli elementi rilevanti, a pena di inammissibilità.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
La mancata puntuale indicazione degli atti e documenti rilevanti comporta inammissibilità delle censure di legittimità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile una formulazione promiscua che cumuli indistintamente violazione di legge e vizio motivazionale senza chiarire il perimetro di ciascuna censura.
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione puntuale del fatto storico, del dato da cui risulta, del momento processuale in cui è stato discusso e della sua decisività; la mera contestazione della valutazione delle prove è inammissibile.
- L’interpretazione del contratto è giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non può essere rivisto in cassazione se non per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione radicalmente illogica o apparente.
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare la sola ricognizione della fattispecie concreta o la valutazione del materiale probatorio, poiché ciò attiene al merito.
- Nel procedimento di opposizione allo stato passivo, la produzione documentale è soggetta a termini decadenziali rigorosi e i documenti prodotti tardivamente non possono fondare il ricorso per cassazione.
- Le spese sostenute dal creditore possono integrare danno risarcibile solo se sia provato il nesso causale con l’inadempimento e la relativa quantificazione; tali accertamenti restano di regola insindacabili in cassazione se congruamente motivati.
- La pretesa di ammissione al passivo per crediti non ancora scaduti o non provati nella loro esistenza e consistenza deve confrontarsi con le regole fallimentari sull’esigibilità e sulla prova del credito.
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