Cassazione Civile, Ordinanza n. 07158/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato, quindi, la decisione di merito che aveva respinto la domanda della società e riconosciuto l'usucapione in favore della cooperativa. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune controricorrente e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Una società aveva convenuto in giudizio un Comune chiedendo il rilascio di una piccola porzione di terreno compresa in un'area più ampia acquistata dalla Regione Toscana nel 2003, sostenendo che il bene fosse stato illegittimamente occupato e trasferito all'acquirente comunale. Il Comune aveva eccepito di non essere più legittimato passivamente, avendo ceduto il terreno a una cooperativa che gestiva il campeggio presente sull'area. La cooperativa, chiamata in causa, aveva chiesto il rigetto della domanda e proposto domanda riconvenzionale di usucapione ultraventennale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda attorea e accolto l'usucapione; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto e riformato solo la regolazione delle spese. In cassazione la società ricorrente deduceva un unico motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 828, comma 2, 830 e 1058 c.c., sostenendo che la porzione di terreno apparteneva al patrimonio indisponibile di un ente pubblico (ETSAF) e, quindi, non poteva essere usucapita da terzi; affermava inoltre che la questione della non usucapibilità era rilevabile d'ufficio. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, osservando che la non usucapibilità dei beni degli enti di sviluppo agricolo non discende automaticamente da un'etichetta generale, ma richiede la verifica concreta della specifica destinazione pubblica del bene; nel caso concreto tale accertamento non era stato devoluto ai giudici di merito con allegazioni tempestive. Ha anche rilevato un profilo di inammissibilità del motivo, perché la ricorrente si era limitata a richiamare la questione in memoria senza indicare con precisione in quale atto e in quale grado fosse stata proposta, né riprodurne il contenuto.
Norme richiamate
art. 1158 c.c.
richiamato per il presupposto del possesso utile all'usucapione; il possesso deve essere esercitato con animus possidendi, cioè con l'intenzione di comportarsi come proprietario o titolare di un diritto reale.
art. 1140 c.c., comma 2
il possesso può essere esercitato direttamente o per mezzo di altra persona che ha la detenzione della cosa.
art. 828 c.c., comma 2
invocato dalla ricorrente per sostenere la non usucapibilità del bene in quanto appartenente al patrimonio indisponibile.
art. 830 c.c.
richiamato unitamente all'art. 828 c.c. a sostegno della tesi della sottrazione del bene all'usucapione.
art. 1058 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso, ma senza che la Corte ne abbia fatto applicazione decisiva nel dispositivo della decisione.
art. 360 c.p.c., n. 2
richiamato come parametro di ricorso; la Corte ha comunque ritenuto il motivo infondato e, per un ulteriore profilo, inammissibile per difetto di specificità.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La non usucapibilità dei beni appartenenti a un ente pubblico o a un ente di sviluppo non può essere affermata in astratto per categoria, ma richiede la verifica concreta che il bene sia effettivamente ricompreso nella scelta legislativa o amministrativa di destinazione a pubblica utilità.
- Se la qualificazione del bene come appartenente al patrimonio indisponibile presuppone accertamenti di fatto sulla sua destinazione e utilizzazione concreta, tale questione deve essere tempestivamente allegata e provata nei gradi di merito; in cassazione non può essere introdotta come mera questione di diritto svincolata dai necessari accertamenti fattuali.
- Ai fini dell'usucapione, il possesso utile ex art. 1158 c.c. richiede il comportamento corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, secondo il criterio dell'animus possidendi.
- Il possesso può essere esercitato anche indirettamente, tramite un detentore, ai sensi dell'art. 1140 c.c., comma 2.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente quanto all'individuazione degli atti processuali in cui la questione sarebbe stata dedotta, pena l'inammissibilità del relativo rilievo.
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