Cassazione Civile, Ordinanza n. 07155/2024 del 18/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (utente)
La controversia
La società erogatrice del servizio idrico ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Genova. Nel corso del giudizio di legittimità ha poi depositato un atto qualificato come "istanza di rinuncia", ritenuto dalla Corte idoneo a integrare una valida rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Si legge che tra gli intimati si è costituito soltanto uno dei destinatari del ricorso, che ha resistito con controricorso. La Corte, preso atto della rinuncia, ha rilevato che il giudizio doveva essere dichiarato estinto e che le spese andavano poste a carico della parte ricorrente che aveva dato causa alla loro insorgenza. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, non anche in caso di rinuncia.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Ha condannato la parte ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.600,00 complessivi, di cui euro 1.400,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge. Ha altresì escluso il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non essendo configurabile nel caso di rinuncia una delle ipotesi previste dalla norma richiamata.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
L'atto depositato dalla ricorrente è stato considerato una valida rinuncia al ricorso per cassazione.
art. 391, comma 2, c.p.c.
In caso di rinuncia, le spese del giudizio devono essere poste a carico della parte che ha dato causa al processo, individuata nella parte ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma di introduzione della previsione dell'ulteriore contributo unificato nei casi tipici di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente formulata, determina l'estinzione del giudizio.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, le spese possono essere poste a carico della parte ricorrente che ha dato causa al processo di legittimità.
- La disciplina dell'ulteriore contributo unificato ha carattere eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; non si applica fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, tra i quali non rientra la rinuncia al ricorso.
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