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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07157/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un’azione di regolamento di confini tra due fondi confinanti ubicati in un Comune ligure, uno di proprietà della ricorrente e l’altro dei resistenti. La proprietaria del fondo superiore sosteneva che il confine corretto dovesse essere individuato secondo la situazione catastale e chiedeva anche il ripristino dello stato dei luoghi, assumendo che i vicini avessero occupato una porzione del suo terreno e collocato tubazioni sulla sua proprietà. Il tribunale, sulla base di c.t.u. e testimonianze, aveva accolto la domanda, ma la corte d’appello ha riformato in parte la decisione, individuando il confine lungo la testa del muro di contenimento divisorio e respingendo la domanda di rimozione delle tubazioni, valorizzando lo stato dei luoghi e accogliendo anche l’eccezione di usucapione relativa a una striscia di terreno. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe travisato le risultanze della c.t.u. e confuso il muro preesistente con quello successivamente realizzato; 2) violazione degli artt. 112 e 101 c.p.c., perché la corte d’appello avrebbe pronunciato su un’eccezione di usucapione tardivamente proposta e senza previa instaurazione del contraddittorio sulla questione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza d’appello aveva effettivamente esaminato le risultanze istruttorie e il motivo mirava, in sostanza, a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità; il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la semplice contestazione dell’apprezzamento probatorio. Ha respinto il secondo motivo perché l’eccezione di usucapione risultava tempestivamente proposta già nella comparsa di risposta e riproposta in appello; inoltre, trattandosi di questione inerente al regolamento di confini e dunque già compresa nel tema del decidere, la corte territoriale poteva esaminarla senza necessità di un ulteriore contraddittorio preventivo. La ricorrente è stata condannata alle spese e, poiché la decisione è conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alle sanzioni processuali previste dall’art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 950 c.c.

    Nel regolamento di confini i dati catastali hanno valore residuale; il confine va determinato prioritariamente in base ad altri elementi di prova e allo stato dei luoghi.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma, consente di denunciare solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la mera critica alla valutazione delle prove o il diverso apprezzamento del merito.

  • art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento e il modo della sua discussione processuale.

  • art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    Impone il rispetto degli oneri di deposito e specificazione degli atti e documenti rilevanti a sostegno del motivo di ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è violazione quando il giudice di merito decide su un’eccezione ritualmente proposta e devoluta al suo esame.

  • art. 101, secondo comma, c.p.c.

    Non occorre la previa rimessione in contraddittorio quando la questione trattata appartiene sin dall’origine al thema decidendum e le parti hanno già potuto difendersi.

  • art. 183 c.p.c.

    La riproposizione dell’eccezione nella memoria istruttoria conferma la sua tempestiva deduzione nel giudizio di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere relatore, con conseguente applicazione delle sanzioni processuali previste dal comma 3.

  • art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.

    In caso di rigetto del ricorso conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore dei controricorrenti e di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la contestazione della ricostruzione probatoria o la richiesta di una nuova valutazione del merito.
  • Non è ammissibile trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito: la Corte non può riesaminare documenti, c.t.u. e testimonianze per sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
  • Nel regolamento di confini, i dati catastali hanno funzione sussidiaria e il confine può essere ricostruito alla luce dello stato dei luoghi e delle risultanze istruttorie complessive.
  • L’eccezione di usucapione, se tempestivamente dedotta e ritualmente devoluta al giudice dell’impugnazione, può essere esaminata anche nel giudizio di regolamento di confini come questione rilevante ai fini della decisione.
  • Non sussiste violazione del contraddittorio quando il giudice decide su una questione già compresa nel thema decidendum e sulla quale le parti hanno avuto possibilità di difendersi.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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