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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00677/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La vicenda riguarda due giudizi di legittimità riuniti. Nel primo, la società contribuente ha impugnato due cartelle di pagamento emesse per il recupero di IVA e altri tributi relativi all'anno 2011, sostenendo: omessa o invalida notifica degli atti prodromici e delle cartelle; illegittimità della notifica a mezzo posta eseguita direttamente dall'agente della riscossione; mancanza di avviso bonario o comunicazione di irregolarità; difetto di motivazione delle cartelle per assenza del dettaglio di interessi e aliquote; invalidità degli atti impositivi per difetto di sottoscrizione o di potere del sottoscrittore. Nel secondo, la stessa società ha impugnato un'intimazione di pagamento relativa a quattro cartelle, deducendo la nullità o inesistenza delle notifiche effettuate via PEC e l'irrilevanza, ai fini del ricorso, dell'istanza di rateizzazione. La Corte ha esaminato i motivi sotto il profilo della specificità del ricorso per cassazione, della legittimità della riscossione mediante controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972, della validità delle notifiche delle cartelle e dell'effetto sanante del raggiungimento dello scopo, nonché della sufficienza motivazionale delle cartelle formate su dati dichiarativi del contribuente.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi e li ha rigettati entrambi. Ha ritenuto inammissibili i motivi formulati in modo promiscuo e non specifico, o su questioni nuove non trattate in appello; ha ritenuto infondati i motivi sulla notifica delle cartelle e dell'intimazione, affermando che, in caso di controllo automatizzato, non è dovuto l'avviso bonario quando non vi siano incertezze rilevanti nella dichiarazione, che la notificazione della cartella può avvenire mediante invio diretto da parte del concessionario, e che eventuali vizi notificatori, se non integrano inesistenza ma nullità, risultano sanati dal raggiungimento dello scopo; ha inoltre confermato che, per cartelle fondate su liquidazione automatizzata, la motivazione può essere soddisfatta dal richiamo alla dichiarazione del contribuente e che gli interessi e le sanzioni possono essere iscritti a ruolo senza previo avviso specifico quando il loro computo discenda direttamente dalla legge. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni, la cartella può essere emessa sulla base dei dati dichiarativi e, in assenza di incertezze rilevanti, non è necessario l'avviso bonario o la comunicazione di irregolarità.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    Per la liquidazione automatizzata dell'IVA, l'obbligo motivazionale della cartella è assolto mediante il richiamo alla dichiarazione del contribuente.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione a mezzo raccomandata; il rinvio normativo consente, in caso di irregolarità della notifica, l'applicazione delle regole generali sulla sanatoria.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Il rinvio alle norme sulle notificazioni comporta l'applicabilità delle regole del processo civile alla notifica degli atti tributari nei limiti espressamente previsti.

  • art. 156 c.p.c.

    Il vizio di notificazione della cartella, se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, è sanato; la sanatoria opera salvo che sia intervenuta decadenza del potere impositivo.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; motivi cumulativi, confusi o non confrontati con la sentenza sono inammissibili.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi devono essere ricondotti a vizi tipizzati e formulati in modo chiaro e distinto; non è ammessa una censura promiscua che mescoli violazione di legge, vizi processuali e omesso esame di fatti.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    L'obbligo di indicare presupposti di fatto e ragioni giuridiche è modulato in base al tipo di atto; per la cartella derivante da liquidazione automatizzata il richiamo alla dichiarazione può bastare.

  • art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997

    Sanzioni e interessi possono essere iscritti a ruolo nella misura prevista dalla legge senza necessità di un previo avviso di accertamento o bonario specifico.

  • art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente ai fini della contestazione sul deposito documentale; la Corte non accoglie la censura per difetto di specificità e per assorbimento.

  • art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla produzione documentale dell'Ufficio; la censura è stata ritenuta inammissibile o assorbita.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la sottoscrizione degli atti impositivi; la Corte ribadisce che conta la riferibilità dell'atto all'Ufficio titolare del potere.

  • art. 26, comma 1-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato nel secondo ricorso per contestare la notifica via PEC; la Corte ritiene infondata la censura nei limiti in cui il vizio dedotto non integra inesistenza della notifica.

  • art. 1335 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nella doglianza sulla notifica; la Corte non lo valorizza autonomamente ai fini dell'accoglimento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di prova della notifica; la Corte non ravvisa violazione, ritenendo applicabili i principi sulla specificità dei motivi e sulla sanatoria del vizio.

  • art. 12, comma 1, d.lgs. n. 46 del 1999

    Richiamato dalla ricorrente per contestare il potere di notifica dell'esattore; la Corte ritiene invece ammissibile la notifica diretta da parte del concessionario/agente della riscossione.

  • art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 193 del 2001

    Richiamato dalla ricorrente nel contestare la disciplina della riscossione; non viene accolto un effetto invalidante della notifica.

  • art. 38, comma 4, lett. b), d.l. n. 78 del 2010

    Richiamato dalla ricorrente nella doglianza sulla notifica e sulla legittimazione del soggetto notificante; la Corte non ne ricava l'inesistenza della notifica.

  • art. 5, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato in relazione alle sanzioni; la Corte conferma che l'iscrizione a ruolo degli importi accessori può avvenire secondo legge senza previa intimazione specifica.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, autonomi e chiaramente riferiti alla ratio decidendi della sentenza impugnata; la commistione di censure diverse o il mancato confronto con la decisione di appello determina inammissibilità.
  • Nelle ipotesi di controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, la cartella di pagamento può essere emessa senza avviso bonario o comunicazione di irregolarità quando non emergano incertezze rilevanti nei dati dichiarati.
  • Per le cartelle emesse sulla base della liquidazione automatizzata, l'obbligo di motivazione è soddisfatto dal richiamo alla dichiarazione del contribuente, senza necessità di riprodurre integralmente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
  • La notificazione della cartella di pagamento può avvenire direttamente ad opera dell'agente della riscossione nei limiti previsti dalla legge; i vizi della notifica, se non integrano inesistenza, sono soggetti a sanatoria per raggiungimento dello scopo.
  • L'inesistenza della notificazione è configurabile solo in caso di mancanza degli elementi essenziali dell'attività notificatoria; ogni altra difformità dal modello legale integra, di regola, una nullità sanabile.
  • Le doglianze su questioni non trattate nella sentenza impugnata o non dedotte nei gradi di merito sono inammissibili in cassazione se richiedono nuovi accertamenti di fatto non consentiti nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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