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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00580/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiore IRAP per l’anno 2009, oltre sanzioni e interessi, a seguito di una verifica culminata in processo verbale di constatazione. La società, operante nel settore informatico, secondo l’Ufficio aveva posto in essere una struttura artificiosa con società "satelliti" o newco alle quali veniva formalmente assegnato personale, anche proveniente dalla stessa contribuente, per far risultare prestazioni di servizi fatturate alla capogruppo; in realtà, le prestazioni sarebbero state svolte da personale in parte già della contribuente, con moltiplicazione dei costi e indebita deduzione/detrazione ai fini IRES, IRAP e IVA. In primo grado il ricorso della società era stato accolto per violazione dell’art. 37-bis, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo rafforzato; in appello, invece, la decisione era stata riformata con accoglimento dell’appello dell’Agenzia. In Cassazione la società ha dedotto, con unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 37-bis, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 e del generale divieto di abuso del diritto, per omissione della preventiva richiesta di chiarimenti e conseguente invalidità dell’accertamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la censura. Ha affermato che la fattispecie contestata non integrava abuso del diritto/elusione, ma evasione fiscale: non vi era un uso distorto di strumenti negoziali o della normativa tributaria, bensì una artificiosa moltiplicazione di costi mediante società fittizie che fungevano da mere cartiere. Riqualificata la condotta come evasiva, è stata esclusa l’applicabilità dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973 e, quindi, del contraddittorio rafforzato ivi previsto. La Corte ha comunque osservato che il contribuente aveva comunque introdotto in giudizio la questione del contraddittorio e ha richiamato, per completezza, il principio sulle verifiche fiscali e il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, rilevando che nel caso concreto tale termine risultava rispettato. Il ricorso è stato pertanto rigettato; le spese non sono state poste a carico della ricorrente per la mancata effettiva attività difensiva dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata proposta come violazione di legge, ma è stata ritenuta infondata nel merito.

  • art. 37-bis, comma 4, d.P.R. n. 600/1973

    preventiva richiesta di chiarimenti

    La garanzia procedimentale del contraddittorio rafforzato non si applica quando la fattispecie concreta non è riconducibile all’elusione/abuso del diritto, ma all’evasione fiscale.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    termine dilatorio di sessanta giorni

    Il mancato rispetto del termine può determinare nullità dell’atto; nel caso concreto, tuttavia, il termine è risultato rispettato.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, mantenendo fermo il dispositivo di rigetto.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    L’Agenzia si è costituita solo per eventualmente partecipare all’udienza di discussione.

Massime di principio

  • La clausola antielusiva e il contraddittorio rafforzato presuppongono un uso distorto o improprio di strumenti negoziali o della normativa tributaria finalizzato a ottenere un vantaggio fiscale indebito; quando la condotta è invece diretta a occultare costi o ricavi mediante operazioni solo fittizie, la fattispecie va ricondotta all’evasione.
  • La riqualificazione della condotta da elusiva ad evasiva è consentita in cassazione se i fatti storici posti a base dell’accertamento restano invariati e muta soltanto la loro sussunzione giuridica, senza pregiudizio per il diritto di difesa.
  • Il vizio dell’avviso di accertamento per violazione del contraddittorio endoprocedimentale deve essere dedotto dal contribuente quando si tratti di garanzia posta a sua tutela; se il termine dilatorio dell’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 è rispettato, non sussiste nullità dell’atto per tale profilo.
  • In presenza di società schermo o cartiere che fatturano prestazioni non realmente rese da esse, l’operazione non va letta come abuso del diritto ma come schema di evasione fiscale volto a generare indebite deduzioni o detrazioni.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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