Cassazione Civile, Ordinanza n. 00580/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiore IRAP per l’anno 2009, oltre sanzioni e interessi, a seguito di una verifica culminata in processo verbale di constatazione. La società, operante nel settore informatico, secondo l’Ufficio aveva posto in essere una struttura artificiosa con società "satelliti" o newco alle quali veniva formalmente assegnato personale, anche proveniente dalla stessa contribuente, per far risultare prestazioni di servizi fatturate alla capogruppo; in realtà, le prestazioni sarebbero state svolte da personale in parte già della contribuente, con moltiplicazione dei costi e indebita deduzione/detrazione ai fini IRES, IRAP e IVA. In primo grado il ricorso della società era stato accolto per violazione dell’art. 37-bis, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo rafforzato; in appello, invece, la decisione era stata riformata con accoglimento dell’appello dell’Agenzia. In Cassazione la società ha dedotto, con unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 37-bis, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 e del generale divieto di abuso del diritto, per omissione della preventiva richiesta di chiarimenti e conseguente invalidità dell’accertamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura. Ha affermato che la fattispecie contestata non integrava abuso del diritto/elusione, ma evasione fiscale: non vi era un uso distorto di strumenti negoziali o della normativa tributaria, bensì una artificiosa moltiplicazione di costi mediante società fittizie che fungevano da mere cartiere. Riqualificata la condotta come evasiva, è stata esclusa l’applicabilità dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973 e, quindi, del contraddittorio rafforzato ivi previsto. La Corte ha comunque osservato che il contribuente aveva comunque introdotto in giudizio la questione del contraddittorio e ha richiamato, per completezza, il principio sulle verifiche fiscali e il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, rilevando che nel caso concreto tale termine risultava rispettato. Il ricorso è stato pertanto rigettato; le spese non sono state poste a carico della ricorrente per la mancata effettiva attività difensiva dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta come violazione di legge, ma è stata ritenuta infondata nel merito.
art. 37-bis, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
preventiva richiesta di chiarimenti
La garanzia procedimentale del contraddittorio rafforzato non si applica quando la fattispecie concreta non è riconducibile all’elusione/abuso del diritto, ma all’evasione fiscale.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
termine dilatorio di sessanta giorni
Il mancato rispetto del termine può determinare nullità dell’atto; nel caso concreto, tuttavia, il termine è risultato rispettato.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, mantenendo fermo il dispositivo di rigetto.
art. 370, comma 1, c.p.c.
L’Agenzia si è costituita solo per eventualmente partecipare all’udienza di discussione.
Massime di principio
- La clausola antielusiva e il contraddittorio rafforzato presuppongono un uso distorto o improprio di strumenti negoziali o della normativa tributaria finalizzato a ottenere un vantaggio fiscale indebito; quando la condotta è invece diretta a occultare costi o ricavi mediante operazioni solo fittizie, la fattispecie va ricondotta all’evasione.
- La riqualificazione della condotta da elusiva ad evasiva è consentita in cassazione se i fatti storici posti a base dell’accertamento restano invariati e muta soltanto la loro sussunzione giuridica, senza pregiudizio per il diritto di difesa.
- Il vizio dell’avviso di accertamento per violazione del contraddittorio endoprocedimentale deve essere dedotto dal contribuente quando si tratti di garanzia posta a sua tutela; se il termine dilatorio dell’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 è rispettato, non sussiste nullità dell’atto per tale profilo.
- In presenza di società schermo o cartiere che fatturano prestazioni non realmente rese da esse, l’operazione non va letta come abuso del diritto ma come schema di evasione fiscale volto a generare indebite deduzioni o detrazioni.
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