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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00583/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionaria)

La controversia

La vicenda nasce dall’insinuazione al passivo di crediti originariamente vantati da più società veicolo nei confronti di una società poi fallita. Il giudice delegato aveva ammesso i crediti, ma con il rango di chirografo postergato, ritenendo che i versamenti effettuati dalle società creditrici integrassero finanziamenti infragruppo soggetti alla postergazione di cui agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., in quanto le società erano controllate dallo stesso socio unico. La cessionaria di tali crediti aveva proposto opposizione allo stato passivo chiedendo che il credito fosse ammesso come chirografo non postergato, sostenendo che le somme versate non costituivano finanziamenti soci ma meri apporti di liquidità destinati al pagamento di crediti commerciali; inoltre, solo in sede di note aveva invocato l’art. 8 del D.L. n. 23/2020, che per il periodo emergenziale escludeva l’applicazione della postergazione. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione, ritenendo nuova e quindi inammissibile la questione relativa alla disciplina emergenziale e confermando la postergazione. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e dell’art. 8 D.L. n. 23/2020 per non avere il Tribunale applicato la norma emergenziale e per avere qualificato come domanda nuova una mera questione di diritto; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2467, 2497 e 2497-quinquies c.c., contestando sia la qualificazione dei versamenti come finanziamenti sia la sussistenza dei presupposti della postergazione e della direzione e coordinamento, invocando anche la diversità degli amministratori delle società coinvolte e la natura commerciale dei pagamenti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo: ha affermato che l’invocazione dell’art. 8 del D.L. n. 23/2020 non integrava una domanda nuova, ma una questione giuridica rilevabile e applicabile al rapporto dedotto, poiché la domanda restava sempre quella di ammissione del credito in via chirografaria senza postergazione. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché diretto a sollecitare un nuovo esame del merito sulle circostanze fattuali relative ai versamenti e sulla prova contraria alla presunzione di direzione e coordinamento, oltre a prospettare questioni nuove o comunque non pertinenti rispetto alla ratio decidendi. Per effetto dell’accoglimento del primo motivo, la Corte ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Trento, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda alla luce dell’art. 8 D.L. n. 23/2020 e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 98 L.F.

    norma processuale che disciplina l’opposizione allo stato passivo, nel cui ambito è stata proposta la domanda di modifica del rango del credito.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per censurare la pretesa pronuncia su domanda nuova o ultra petita.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato per sostenere il principio iura novit curia e la necessaria applicazione della norma emergenziale anche se non espressamente invocata sin dall’inizio.

  • art. 8 D.L. n. 23/2020

    "Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile"

    è norma emergenziale temporanea che esclude la postergazione dei finanziamenti effettuati nel periodo indicato; la sua invocazione non introduce una domanda nuova ma una questione di diritto pertinente alla stessa domanda di ammissione del credito.

  • art. 2467 c.c.

    richiamato come norma generale sulla postergazione dei finanziamenti dei soci e, per rinvio, dei finanziamenti infragruppo.

  • art. 2497 quinquies c.c.

    richiamato per la postergazione dei finanziamenti effettuati da chi esercita direzione e coordinamento o da società sottoposte a tale attività.

  • art. 2497 sexies c.c.

    prevede una presunzione relativa di esercizio di direzione e coordinamento da parte della società che controlla ai sensi dell’art. 2359; la Corte osserva però che la contestazione della relativa valutazione fattuale non è scrutinabile come violazione di legge.

  • art. 2359 c.c.

    "Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria"

    richiamato per la nozione di controllo societario; la Corte rileva che il tema della sussistenza del controllo e della sua prova attiene al merito fattuale.

  • art. 2497 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto perché attiene alla responsabilità da direzione e coordinamento, non alla sola postergazione del credito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la deduzione di una norma sopravvenuta o speciale che incida sul regime del credito non configura necessariamente una domanda nuova se la pretesa azionata resta immutata nel suo petitum sostanziale; può trattarsi di una mera questione giuridica rilevabile dal giudice ai sensi del principio iura novit curia.
  • La disciplina emergenziale che esclude temporaneamente la postergazione dei finanziamenti alle società deve essere considerata dal giudice quando il finanziamento sia stato effettuato nel periodo coperto dalla norma, purché i fatti storici dedotti restino gli stessi e cambi solo il fondamento giuridico della qualificazione del credito.
  • In sede di legittimità, non è ammissibile sotto il vizio di violazione di legge una censura che miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito circa la sussistenza della direzione e coordinamento o la natura del versamento.
  • La diversità degli amministratori delle società coinvolte non è di per sé decisiva ai fini della postergazione se il presupposto normativo rilevante è il controllo societario e l’eventuale esercizio di direzione e coordinamento secondo le presunzioni di legge.
  • La norma sulla responsabilità da direzione e coordinamento non va confusa con la norma che disciplina la postergazione dei finanziamenti infragruppo: sono piani distinti e un’erronea evocazione dell’art. 2497 c.c. non è sufficiente, da sola, a scalfire la ratio decidendi sulla postergazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoAmministratoriImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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