Cassazione Civile, Ordinanza n. 00578/2025 del 10/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
I contribuenti impugnavano avvisi di accertamento ICI per l'annualità 2010 relativi a un fabbricato accatastato in categoria D/10 e a un'area di mq 6.250 qualificata dal Comune come pertinenziale, sostenendo che l'immobile conservasse natura rurale e fosse ancora destinato ad attività agricola, nonostante la presenza di un piano di recupero edilizio. La CTP respingeva il ricorso e la CTR confermava, ritenendo che il fabbricato fosse stato dismesso dall'attività agricola e inserito in un piano di trasformazione a destinazione residenziale. In cassazione i contribuenti deducevano: 1) violazione dell'art. 2909 c.c. per omessa considerazione di un giudicato esterno favorevole sulla ruralità relativo ad altra annualità; 2) violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c. per motivazione contraddittoria, avendo la CTR richiamato i principi delle Sezioni Unite sulla necessità del classamento catastale ma poi addossato ai contribuenti l'onere di attivarsi per la variazione catastale; 3) violazione della disciplina sulla ruralità e dell'art. 23, comma 1-bis, d.l. 207/2008, per avere escluso la rilevanza del classamento D/10 e dell'area pertinenziale già ricompresa nella rendita catastale; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omesso esame della documentazione prodotta dai contribuenti, tra cui accatastamento, visure e fascicolo aziendale.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo sul giudicato esterno, affermando che in materia tributaria il vincolo del giudicato su annualità diverse opera solo per fatti aventi efficacia permanente o pluriennale e non per situazioni suscettibili di variazione annuale, oltre a non estendersi alle valutazioni probatorie e interpretative compiute in un diverso giudizio. Ha invece accolto, nei limiti indicati, il secondo e il terzo motivo: ha ribadito che, ai fini ICI/IMU, rileva la classificazione catastale rurale e che il Comune non può tassare il fabbricato come imponibile senza prima impugnare o chiedere la rettifica del classamento D/10; ha quindi ritenuto errata la CTR nel fondare l'imposizione sulla presunta perdita di ruralità senza considerare l'efficacia del classamento. Quanto all'area di mq 6.250, la Corte ha censurato la CTR perché non doveva limitarsi a rilevare l'assenza di una denuncia di pertinenzialità, ma verificare se l'area fosse già accatastata come pertinenziale e inclusa nella rendita del fabbricato rurale. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per il riesame della questione relativa all'annotazione catastale dell'area pertinenziale e, più in generale, dei profili accolti.
Norme richiamate
il giudicato esterno in materia tributaria non si estende oltre i limiti propri delle annualità d'imposta, salvo fatti con efficacia permanente o pluriennale; non copre gli antecedenti logici né le valutazioni probatorie e interpretative rese in altro giudizio.
richiamato come parametro del vizio motivazionale dedotto, ma la censura è stata poi accolta solo nei limiti della errata applicazione dei principi sulla ruralità e sul classamento catastale.
richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente o contraddittoria dedotto nel ricorso.
art. 9, comma 3-bis, d.l. 557/1993
Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola
norma interpretativa che disciplina i requisiti di ruralità delle costruzioni strumentali e si coordina con la classificazione catastale ai fini dell'esclusione dall'imposizione ICI/IMU.
art. 23, comma 1-bis, d.l. 207/2008
non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità
disposizione interpretativa che conferma la decisività del classamento catastale rurale, ricollegando a esso l'esclusione del cespite dalla nozione di fabbricato imponibile.
art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 504/1992
richiamato come norma che definisce il presupposto ICI in relazione ai fabbricati, da coordinare con le disposizioni sulla ruralità.
art. 7, comma 2-bis, d.l. 70/2011
ha introdotto la facoltà di presentare domanda autocertificata di variazione catastale per il riconoscimento della ruralità con effetti retroattivi nei limiti previsti.
art. 13, comma 14-bis, d.l. 201/2011
ha stabilito che le domande di variazione catastale producono gli effetti del riconoscimento della ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente.
art. 1 d.m. 26 luglio 2012
ha disciplinato l'annotazione catastale della sussistenza del requisito di ruralità e il relativo classamento delle unità immobiliari rurali.
art. 2, comma 5-ter, d.l. 102/2013
ha confermato che le domande di variazione e l'annotazione negli atti catastali producono gli effetti del requisito di ruralità dal quinto anno antecedente.
richiamato per definire la pertinenza come requisito oggettivo e fattuale, ma la Corte precisa che il giudice di merito doveva verificare l'eventuale annotazione catastale dell'area come pertinenziale.
richiamato nel motivo di ricorso per l'asserito omesso esame della documentazione prodotta dalle parti.
richiamato nel motivo di ricorso per l'asserita errata valutazione delle prove documentali.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudicato formatosi su una diversa annualità d'imposta vincola il giudice successivo solo se riguarda fatti o rapporti aventi efficacia permanente o pluriennale; non si estende alle situazioni tendenzialmente variabili anno per anno né alle valutazioni delle prove compiute in altro giudizio.
- In materia ICI/IMU dei fabbricati rurali, ai fini dell'esclusione dall'imposizione è decisiva la classificazione catastale del bene nella categoria rurale; se il contribuente invoca la ruralità contro un diverso classamento, grava su di lui l'onere di impugnare l'atto catastale o attivare la procedura di variazione prevista dalla legge.
- Il Comune non può assoggettare a ICI un fabbricato già classificato come rurale in catasto senza prima contestare o chiedere la rettifica del relativo classamento, poiché la pretesa impositiva deve confrontarsi con il dato catastale vigente.
- Le norme che disciplinano la ruralità e le procedure di variazione catastale confermano che il riconoscimento del regime agevolativo passa attraverso l'annotazione o variazione catastale e non deriva automaticamente dalla mera strumentalità di fatto all'attività agricola.
- Quando si controverte sulla tassazione di un'area qualificata come pertinenziale di un fabbricato rurale, il giudice deve verificare la concreta annotazione catastale e l'inclusione della relativa area nella rendita del fabbricato, non essendo sufficiente la sola assenza di una denuncia formale di pertinenzialità.
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