Cassazione Civile, Ordinanza n. 00577/2025 del 10/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel corso di un'espropriazione presso terzi, il giudice dell'esecuzione emetteva ordinanza di assegnazione di una quota mensile della pensione del debitore esecutato in favore del creditore procedente, fino al soddisfo di un credito molto elevato. L'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate emetteva avviso di liquidazione dell'imposta di registro, applicando l'aliquota proporzionale dello 0,50% sull'ammontare del credito assegnato, ritenendo l'ordinanza un atto traslativo di credito. La banca proponeva ricorso e poi appello sostenendo che l'ordinanza ex art. 553 c.p.c. non avesse effetto traslativo della titolarità del credito, ma fosse mera attuazione del titolo esecutivo già tassato, e quindi non dovesse essere tassata come cessione/trasferimento. In Cassazione denunciava violazione degli artt. 37 e 8, comma 1, Tariffa parte prima, d.P.R. 131/1986, sostenendo che il provvedimento non rientrasse tra gli atti soggetti a imposta proporzionale. Veniva anche evocata, solo in via subordinata e non adeguatamente coltivata, la questione della base imponibile e della possibile duplicazione d'imposta rispetto al decreto ingiuntivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso. Ha affermato che l'ordinanza di assegnazione emessa nell'espropriazione presso terzi ha natura traslativa del credito pignorato e, come tale, rientra tra i provvedimenti di assegnazione assoggettati a imposta di registro proporzionale ai sensi dell'art. 8, lett. a), della Tariffa parte prima allegata al d.P.R. 131/1986, richiamato dall'art. 37 dello stesso decreto. Ha inoltre osservato che la doglianza sulla base imponibile era inammissibile perché non adeguatamente dedotta nei precedenti gradi e, comunque, che il costo dell'imposta grava sul debitore originario ex art. 95 c.p.c. La questione sulla duplicazione d'imposta è stata assorbita. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 553 c.p.c.
ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati presso il terzo debitore
Il provvedimento di assegnazione emesso nel pignoramento presso terzi conclude la fase espropriativa e ha effetto satisfattivo/traslativo del credito assegnato.
art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986
assoggetta ad imposta di registro gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio
Gli atti giudiziari definitori del giudizio sono soggetti a registrazione; per la loro tassazione occorre verificare la natura dell'effetto prodotto dall'atto.
art. 8, Tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131 del 1986
tra tali atti sono compresi anche i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione
I provvedimenti di assegnazione sono tassati in misura proporzionale quando realizzano trasferimento o costituzione di diritti su altri beni e diritti; non rileva soltanto la mancanza di una condanna al pagamento.
art. 8, lett. a), Tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131 del 1986
atti recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti
L'ordinanza di assegnazione del credito pignorato è ricondotta a questa ipotesi perché determina un effetto traslativo coattivo del credito.
art. 8, lett. b), Tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131 del 1986
atti recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura
La precedente giurisprudenza richiamata esclude che l'ordinanza di assegnazione integri una condanna, ma tale esclusione non impedisce la tassazione come atto traslativo ex lett. a).
art. 8, lett. c), Tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131 del 1986
atti di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale
La Corte distingue tale ipotesi da quella dell'ordinanza di assegnazione, valorizzando soprattutto l'effetto traslativo dell'atto.
art. 8, lett. d), Tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131 del 1986
atti non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale
L'ordinanza di assegnazione non vi rientra perché produce un trasferimento coattivo del credito.
art. 8, lett. e), Tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131 del 1986
atti che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto
La Corte lo cita solo per completezza sistematica, senza applicarlo alla fattispecie.
art. 95 c.p.c.
il costo di registrazione fa capo al debitore originario
In mancanza di espresso addebito all'esecutato, la spesa per la registrazione dell'ordinanza di assegnazione è posta a carico del debitore originario; se il credito assegnato è incapiente, la differenza resta comunque a suo carico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, i provvedimenti giudiziari vanno tassati in base al contenuto effettivo e agli effetti giuridici che producono; i provvedimenti di assegnazione emessi nel pignoramento presso terzi sono imponibili in misura proporzionale quando determinano il trasferimento coattivo del credito.
- L'ordinanza di assegnazione del credito pignorato non è riducibile a una mera attuazione del titolo esecutivo: quando conclude il procedimento espropriativo e attribuisce il credito al procedente, essa ha natura traslativa e rientra nell'art. 8, lett. a), della Tariffa.
- L'esclusione della natura di condanna di un provvedimento giudiziario non esclude, di per sé, la sua soggezione a imposta proporzionale, se il medesimo provvedimento realizza un trasferimento di diritti o di crediti.
- Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove sulla base imponibile se non risultano già devolute nei gradi di merito; la Corte può dichiararle inammissibili o non esaminarle.
- Il costo della registrazione dell'ordinanza di assegnazione, in assenza di espresso diverso addebito, grava sul debitore originario e non sul terzo pignorato, secondo il criterio dell'art. 95 c.p.c.
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