Cassazione Civile, Ordinanza n. 00582/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per maggiore IVA relativa all'anno d'imposta 2011, oltre sanzioni e interessi, dopo una verifica fiscale conclusa con processo verbale di constatazione. L'Amministrazione aveva contestato alla società di avere posto in essere una frode carosello/condotta abusiva o elusiva, mediante la costituzione di società ad hoc formalmente intestatarie di personale e fatture per prestazioni di servizi, che sarebbero state in realtà rese da personale in parte proveniente dalla stessa contribuente; in tal modo sarebbero stati artificiosamente moltiplicati i costi, con vantaggio fiscale ai fini IRES, IRAP e IVA. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto per violazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 37-bis, comma 4, d.P.R. n. 600/1973. La CTR, invece, ha ritenuto non necessario tale contraddittorio e ha confermato l'accertamento. In Cassazione la società ha dedotto: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione, censurando anche l'affermazione della CTR circa una pretesa applicazione retroattiva dell'art. 10-bis l. n. 212/2000, questione non proposta dalle parti; (2) violazione dell'art. 37-bis, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 e del divieto di abuso del diritto, per mancato invio della preventiva richiesta di chiarimenti e conseguente illegittimità dell'avviso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate entrambe le censure: ha spiegato che la fattispecie concreta, per come accertata, non integrava un abuso del diritto/elusione ma piuttosto un'ipotesi di evasione fiscale, poiché non vi era un uso distorto di strumenti negoziali, bensì una artificiosa rappresentazione di prestazioni e costi tramite società fittizie; perciò l'art. 37-bis non era applicabile. Ha inoltre chiarito che, una volta riqualificati i fatti come evasione, non risultava leso il diritto di difesa della contribuente. Quanto al contraddittorio endoprocedimentale, ha richiamato il termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, rilevando che nel caso concreto esso era stato rispettato tra PVC e notifica dell'avviso; per l'IVA, pur essendo in astratto operante un obbligo generale di contraddittorio, la contribuente non aveva allegato specificamente quale concreta difesa avrebbe potuto svolgere né un pregiudizio effettivo, difettando la prova di resistenza. Le spese sono state poste a carico della ricorrente soccombente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza
richiamato quale parametro della motivazione
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2
richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di violazione di legge
art. 37-bis, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973
ritenuto non applicabile alla fattispecie perché la condotta era qualificabile come evasione e non come abuso/elusione
art. 10-bis l. n. 212 del 2000
menzionato nella censura della ricorrente; la Corte rileva che la questione di una sua applicazione retroattiva non era stata posta e non fonda la decisione
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per la correzione della motivazione della sentenza impugnata, pur confermandone il dispositivo
art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000
termine dilatorio di sessanta giorni
l'inosservanza del termine determina nullità dell'atto, ma nel caso concreto il termine è stato rispettato perché l'avviso è stato notificato oltre 60 giorni dal PVC
art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato come fondamento del diritto al contraddittorio e alla buona amministrazione nel procedimento amministrativo tributario
Massime di principio
- La clausola antielusiva presuppone un uso improprio o distorto di strumenti negoziali finalizzato, almeno in via specifica, a conseguire un vantaggio fiscale; quando invece la contestazione concerne una costruzione artificiosa di operazioni e costi solo apparenti, la fattispecie va ricondotta all'evasione e non all'elusione.
- La riqualificazione giuridica dei fatti da abuso/elusione a evasione non viola di per sé il diritto di difesa se i fatti posti a base dell'accertamento restano immutati e muta solo la loro sussunzione giuridica.
- Nel processo tributario, il vizio derivante dalla violazione del termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 richiede la tempestiva deduzione del contribuente e, in materia di IVA, la concreta allegazione del pregiudizio subito per la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale.
- La violazione del contraddittorio procedimentale non determina invalidità dell'atto in modo automatico quando il contribuente non indica quali difese specifiche avrebbe potuto svolgere e non supera la prova di resistenza.
- Le censure che presuppongono una lesione del contraddittorio non sono fondate se l'avviso è stato emesso oltre il termine procedimentale imposto e il ricorrente non dimostra una concreta compressione delle proprie prerogative difensive.
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