Cassazione Civile, Sentenza n. 11396/2021 del 30/04/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Tecninvest impugnava l'avviso di accertamento relativo al 2004 (IVA, IRPEF, IRAP e sanzioni) con cui l'Ufficio contestava omissione di ricavi derivanti da contratti di affiliazione con altre emittenti (riqualificati come contratti permutativi), omissione di fatturazione e autofatturazione, ricavi di competenza non dichiarati, costi non di competenza contabilizzati e costi indeducibili per operazioni oggettivamente inesistenti. La società deduceva altresì nullità o vizi nella notifica dell'avviso e la illegittimità delle sanzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i vari motivi di cassazione: la CTR aveva considerato eventuale nullità della notifica come meramente sanabile con la proposizione del ricorso; la qualità del messo notificatore era adeguatamente dimostrata dall'ufficio; l'apposizione della relata sul frontespizio non è risultata decisiva; la CTR ha motivato compiutamente la ricostruzione delle operazioni (qualificando i contratti come a prestazioni corrispettive), ha valutato i documenti contabili e le fatture e ha ritenuto attendibili le risultanze ispettive anche in via induttiva; l'omessa allegazione alla notifica di atti richiamati (segnalazione Guardia di Finanza) non si è dimostrata decisiva perché il contribuente non ha provato che il contenuto non riprodotto fosse essenziale; l'omessa fatturazione/autofatturazione non è vizio meramente formale e legittima l'irrogazione di sanzioni; la sentenza penale di assoluzione non produce efficacia di giudicato nel processo tributario. Condanna di Tecninvest al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Riferita in relazione alle regole di notificazione e alle doglianze sulla qualità del messo; la Corte ha ritenuto che l'onere probatorio sull'inquadramento del messo possa essere soddisfatto con la documentazione dell'Ufficio
codice di procedura civile, art. 156
Applicato nel senso che la proposizione del ricorso può sanare una nullità della notifica per raggiungimento dello scopo
codice di procedura civile, art. 160
Richiamato rispetto ai casi di nullità della notificazione; la Corte ha escluso che la mancata approvazione formale della nomina del messo determinasse nullità insanabile nella fattispecie
L'obbligo di allegazione degli atti citati nell'avviso va inteso in relazione alla necessità integrativa della motivazione: l'Amministrazione deve allegare atti il cui contenuto sia essenziale e non già riprodotto nell'avviso
Rilevante per la legittimazione del messo comunale: la nomina discende dalla legge e l'inquadramento organico può essere sufficiente a dimostrare la qualifica
d.P.R. n. 600/1973, art. 41-bis
L'accertamento ai sensi dell'art. 41-bis non richiede prova diretta e segue le stesse regole degli artt. 38 e 39, potendo fondarsi anche su metodi induttivi
d.P.R. n. 600/1973, artt. 38 e 39
Richiamati insieme all'art. 41-bis per confermare la possibilità di accertamento induttivo e l'utilizzo di presunzioni
Invocato dal ricorrente ma la Corte ha ricordato che omessa fatturazione/autofatturazione non è mera violazione formale esente da sanzioni
Richiamati nella censura sui criteri di determinazione dei redditi e sulla deducibilità dei costi, con la Corte che sottolinea l'onere probatorio del contribuente a dimostrare i presupposti per la deducibilità
TUIR, art. 163 / d.P.R. n. 600/1973, art. 67
Citate nella doglianza di doppia imposizione e mancato riconoscimento dei costi; la Corte ha escluso la sussistenza della doppia imposizione nella fattispecie e ha richiamato l'assenza di obbligo per l'Ufficio di rettifica d'ufficio a favore della controparte
d.lgs. n. 471/1997, art. 6 comma 8
Richiamato in relazione alla doglianza UE sulla sanzione per omessa fatturazione; la Corte ha ritenuto che la giurisprudenza comunitaria non escluda in assoluto l'irrogazione di sanzioni quando manca fatturazione/autofatturazione
codice di procedura penale, art. 654
Richiamato per precisare che la sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel processo tributario
d.lgs. n. 546/1992, art. 7 comma 4
Richiamato come limite probatorio nel processo tributario rispetto alla valutazione di decisioni penali e presunzioni
d.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater
Richiamato in relazione alle comunicazioni sul carico delle spese e alle formalità conclusive del provvedimento
Massime di principio
- Difetti formali della notificazione possono essere sanati dalla proposizione del ricorso qualora sia raggiunto lo scopo della notificazione (art. 156 c.p.c.); l'assenza di una delibera formale di nomina del messo non determina necessariamente nullità insanabile se la qualifica del messo risulta dall'inquadramento nell'ente
- La mera apposizione della relata in posizione non consueta (es. frontespizio anziché in calce) non è decisiva se non incide sulla certezza e sul contenuto dell'atto notificato; il vizio formale deve essere concreto e determinante per invalidare l'atto
- L'obbligo di allegare atti citati nell'avviso (art. 7 L. 212/2000) riguarda solo gli atti il cui contenuto sia essenziale per la motivazione: se il contenuto rilevante è già riportato nell'avviso, l'omissione non è decisiva
- Gli accertamenti fiscali basati su metodi induttivi (art. 41-bis e correlati) sono legittimi e possono fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti; il contribuente ha l'onere di contestare con prove specifiche la ricostruzione induttiva
- L'omessa fatturazione e l'omessa autofatturazione non sono violazioni meramente formali e possono legittimare l'applicazione di sanzioni anche se non vi è omesso versamento dell'IVA
- Una sentenza penale di assoluzione non produce automaticamente effetti di giudicato nel processo tributario; la decisione penale può essere al massimo un elemento di prova valutabile autonomamente dal giudice tributario
- Nel contestare accertamenti che ricostruiscono ricavi e negano costi, il contribuente deve fornire documentazione chiara e puntuale che dimostri la natura dei contratti, la competenza economica degli elementi contabili e l'effettiva esistenza delle operazioni, altrimenti l'Ufficio può procedere con l'accertamento induttivo
- Se si invoca la normativa UE o sentenze della Corte di Giustizia per limitare l'applicabilità di sanzioni, va dimostrata la rilevanza diretta del principio comunitario e la sua violazione concreta nei criteri di proporzionalità e nell'effettiva possibilità di adempiere (es. autofatturazione come modalità alternativa)
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