Cassazione Civile, Sentenza n. 11420/2021 del 30/04/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (organi istituzionali)
La controversia
Il Procuratore Generale aveva contestato a un magistrato nove illeciti disciplinari connessi, fra l’altro, a interferenze in indagini, divulgazione di informazioni riservate, rapporti con una persona coinvolta in procedimenti dell’ufficio e inosservanza di disposizioni organizzative. In via cautelare era stato disposto il trasferimento dalla Procura di Campobasso ad altro ufficio e a funzioni giudicanti. Dopo l’assoluzione non definitiva del magistrato in sede penale, la Sezione disciplinare del CSM, con ordinanza n. 114/2020 del 28 luglio 2020, dichiarava inefficace la sospensione dei termini disciplinari per una parte delle incolpazioni, ma la riteneva efficace e manteneva la misura cautelare per i capi 1, lett. n), 5), 6), 7), 8) e 9), ravvisando per questi l’identità materiale con i fatti oggetto del procedimento penale. Il magistrato ricorreva per cassazione con tre motivi. Con il primo deduceva violazione del giudicato cautelare formatosi sulle precedenti ordinanze nn. 126 e 202/2018, del principio del bis in idem e dei vincoli derivanti dalle precedenti pronunce delle Sezioni Unite; sosteneva inoltre che, esclusa la medesimezza dei fatti in quei provvedimenti, il procedimento disciplinare dovesse ritenersi estinto e la misura revocata. Con il secondo denunciava contraddittorietà e illogicità della motivazione, lamentando che non fosse stata adeguatamente considerata l’assoluzione penale e che fossero stati valorizzati, ai fini cautelari, fatti diversi da quelli oggetto delle imputazioni. Con il terzo contestava l’applicazione dell’art. 13, comma 4, del D.Lgs. n. 160/2006 al trasferimento d’ufficio disposto in sede disciplinare, sostenendo che l’eccezione al divieto quinquennale di passaggio alle funzioni giudicanti civili presupponesse una richiesta del magistrato.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato: l’ordinanza impugnata aveva verificato la medesimezza dei fatti secondo il criterio dell’identità della vicenda storica e della materialità fattuale, in attuazione della sentenza di rinvio n. 9277/2020, e non aveva violato il giudicato cautelare né il bis in idem. La valutazione sull’estinzione, nel merito, delle contestazioni per le quali la sospensione era inefficace spettava al giudizio disciplinare di merito; inoltre, l’assoluzione penale non era definitiva e non vincolava il giudice disciplinare. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: non coglieva la ratio della decisione e tendeva a ottenere una nuova valutazione dei fatti, preclusa in cassazione; la Sezione disciplinare aveva motivatamente considerato i fatti diversi da quelli penali soltanto per la valutazione cautelare del fumus e del periculum. Il terzo motivo è stato rigettato: l’art. 13 del D.Lgs. n. 160/2006 si applica anche al trasferimento disposto in sede disciplinare e la scelta delle funzioni civili era stata motivata sia con il mancato decorso del quinquennio sia con la necessità di evitare il ritorno alle funzioni requirenti nel distretto in cui erano stati commessi i fatti contestati. Nessuna statuizione sulle spese, non essendosi costituiti gli intimati.
Norme richiamate
art. 15, comma 8, lett. a), D.Lgs. n. 109/2006
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, ove il corso dei termini del procedimento disciplinare sia restato sospeso a causa dell’esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto, ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, comma 8, il giudice del merito, quando le parti abbiano sollecitato – come nel caso di specie – la verifica dell’eventuale estinzione del procedimento medesimo per illegittimità della disposta sospensione, è tenuto a verificare in concreto la sussistenza del presupposto della “medesimezza” del fatto, indagando sull'”identità della vicenda storica” dalla quale abbiano tratto origine il procedimento penale e quello disciplinare, che giustifica la necessaria sospensione del secondo in attesa della definizione del primo.
La sospensione dei termini disciplinari per la pendenza del procedimento penale presuppone l’identità della vicenda storica da cui originano i due procedimenti. Tale identità va verificata in concreto sui fatti materiali, non limitandosi al confronto formale o tipologico delle contestazioni.
art. 20, D.Lgs. n. 109/2006
La Sezione ha, dipoi, valutato ai soli fini del convincimento in ordine al permanere delle esigenze cautelari, nell’ottica, dunque, di una delibazione di mero fumus dell’incolpazione disciplinare – anche i fatti non conformi alle imputazioni penali.
La sentenza penale non definitiva non vincola il giudice disciplinare. Resta possibile una valutazione disciplinare autonoma, ferma l’immutabilità dell’accertamento penale dei fatti nella loro materialità quando questo sia rilevante.
art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 160/2006
D’altronde non può dubitarsi del fatto che – come condivisibilmente ha affermato il Procuratore Generale – la norma di cui al D.Lgs. n. 160 del 2006, succitato art. 13, debba applicarsi anche al trasferimento disposto in sede disciplinare.
Il divieto e le eccezioni al passaggio tra funzioni requirenti e giudicanti, inclusa l’eccezione per le funzioni giudicanti civili o del lavoro, si applicano anche quando il trasferimento è disposto d’ufficio in sede disciplinare.
art. 627 c.p.p.
La sentenza delle Sezioni Unite n. 9277/2020 – alle cui statuizioni di diritto la Sezione disciplinare, quale giudice di rinvio, è vincolata (Cass. Sez. U., 03/09/2020, n. 13803) – ha affermato che, in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, ove il corso dei termini del procedimento disciplinare sia restato sospeso a causa dell’esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto, ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, comma 8, il giudice del merito, quando le parti abbiano sollecitato – come nel caso di specie – la verifica dell’eventuale estinzione del procedimento medesimo per illegittimità della disposta sospensione, è tenuto a verificare in concreto la sussistenza del presupposto della “medesimezza” del fatto, indagando sull'”identità della vicenda storica” dalla quale abbiano tratto origine il procedimento penale e quello disciplinare, che giustifica la necessaria sospensione del secondo in attesa della definizione del primo.
Il giudice di rinvio è vincolato alle statuizioni di diritto contenute nella pronuncia di cassazione. Nel caso concreto, il giudice disciplinare ha rispettato tale vincolo svolgendo la verifica dell’identità dei fatti secondo il criterio indicato dalle Sezioni Unite.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni della Sezione disciplinare del CSM è limitato al controllo della congruità, adeguatezza e logicità della motivazione, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente, come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
In sede di cassazione contro le decisioni disciplinari del CSM il controllo sulla motivazione non consente di rivalutare gli elementi fattuali né di sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa lettura proposta dal ricorrente.
Massime di principio
- Quando i termini del procedimento disciplinare del magistrato sono sospesi per la pendenza di un procedimento penale relativo allo stesso fatto, la medesimezza va accertata confrontando in concreto l’identità della vicenda storica e dei fatti materiali, non la sola corrispondenza formale o tipologica delle contestazioni.
- La diversità dei presupposti e dei beni tutelati dalla responsabilità penale e da quella disciplinare consente una distinta valutazione disciplinare dei fatti; resta tuttavia fermo il limite dell’immutabilità dell’accertamento penale relativo alla materialità dell’episodio, quando tale accertamento rilevi.
- Una sentenza penale di assoluzione non definitiva non vincola il giudice disciplinare ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 109/2006.
- La verifica dell’estinzione nel merito del procedimento disciplinare per decorso dei termini, con riguardo ai fatti per i quali la sospensione sia stata dichiarata inefficace, compete al giudizio disciplinare di merito; nella fase cautelare è possibile una delibazione incidentale ai fini della valutazione delle esigenze cautelari.
- Il divieto quinquennale di passaggio tra funzioni requirenti e giudicanti e la relativa eccezione per le funzioni giudicanti civili o del lavoro trovano applicazione anche quando il trasferimento del magistrato è disposto d’ufficio in sede disciplinare.
- Nel ricorso per cassazione contro le decisioni della Sezione disciplinare del CSM, il controllo sulla motivazione non consente una nuova valutazione dei fatti né la sostituzione della ricostruzione del giudice di merito con quella prospettata dal ricorrente.
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