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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11419/2021 del 30/04/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso affidato a due motivi: (1) nullità della deliberazione del Consiglio Nazionale Forense perche' la sentenza, pur deliberata il 16/05/2019, sarebbe stata sottoscritta e depositata dal Presidente Andrea Mascherin il 26/06/2020 dopo che la sua elezione era stata sospesa con ordinanza cautelare del Tribunale di Roma (13/03/2020); si deduce la violazione delle norme sull'ordinamento forense (r.d. n.37/1934) e si chiede l'annullamento della pronuncia per mancanza di efficacia degli atti compiuti dal Presidente sospeso. (2) violazione dell'art.297 c.p.c.: il Consiglio Distrettuale di Disciplina avrebbe riassunto il procedimento disciplinare soltanto il 25/07/2016, oltre il termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza penale definitiva depositata il 29/01/2015, determinando la decadenza dell'azione disciplinare.

La decisione

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura: la deliberazione disciplinare e' stata adottata il 16/05/2019 (antecedente la sospensione dell'elezione del Presidente), e la sottoscrizione e il deposito successivi non sono invalidati dalla sospensione cautelare disposta il 13/03/2020; la sospensione ex art.700 c.p.c. ha carattere meramente interinale e non puo' produrre effetti invalidanti retroattivi sulla regolare deliberazione, ne' puo' essere invocata in altro giudizio (art.669-octies c.p.c.); neppure una successiva pronuncia definitiva di ineleggibilita' del Presidente ha effetto retroattivo sulla validita' della decisione. Sul secondo motivo la Corte ha osservato che il termine di tre mesi per la riassunzione decorre dalla conoscenza effettiva, da parte del Consiglio dell'Ordine, della definizione del processo penale (acquisizione della copia integrale della sentenza con attestazione di irrevocabilita'); e' onere dell'incolpato allegare e provare quando il Consiglio abbia avuto tale conoscenza, cosa che non e' avvenuta nel caso di specie. Conseguenza: rigetto del ricorso; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati; rilevazione dell'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • Regio decreto 22 gennaio 1934, n.37 (ordinamento della professione di avvocato), artt. 44, 51, 63, 64

    Le deliberazioni del Consiglio Nazionale Forense devono essere sottoscritte dal solo presidente e segretario che abbiano partecipato alla deliberazione; il momento rilevante ai fini della regolare costituzione del giudice e' la deliberazione stessa, per cui firme e deposito successivi non vengono invalidati dalla successiva sospensione o dall'accertamento di vizi di nomina intervenuti dopo la deliberazione.

  • Legge 31 dicembre 2012, n.247, art.36

    "La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37"

    Il CNF esercita funzione giurisdizionale secondo le norme del r.d. n.37/1934; quindi le regole su deliberazione e sottoscrizione del r.d. si applicano anche al CNF.

  • Legge 31 dicembre 2012, n.247, art.37

    "1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 36 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile"

    Rafforza l'applicazione coordinata delle norme del r.d. n.37/1934 e, ove occorra, dei principi del codice di procedura civile nell'attivita' giurisdizionale del CNF.

  • Codice di procedura civile, art.297

    Nel procedimento disciplinare sospeso per pregiudizialita' penale il termine di tre mesi per la riassunzione decorre dalla conoscenza effettiva, da parte dell'organo disciplinare, della definizione del processo penale (acquisizione della sentenza con attestazione di irrevocabilita'). Spetta all'incolpato allegare e provare la tardivita' della riassunzione.

  • Codice di procedura civile, art.360, primo comma, n.3

    Norma richiamata come motivo di cassazione per violazione di norme processuali; le censure formulate ai sensi di questa norma sono state ritenute non fondate alla luce dell'interpretazione delle norme speciali e dei principi richiamati.

  • Codice di procedura civile, art.700

    La sospensione disposta con procedimento ex art.700 e' provvedimento cautelare di carattere interinale che non produce effetti dichiarativi o costitutivi definitivi e non puo' essere invocata per ottenere effetti di invalidazione in un diverso processo.

  • Codice di procedura civile, art.669-octies, comma 9

    "non è invocabile in un diverso processo"

    Il provvedimento cautelare non crea un'efficacia estesa automaticamente ad altri processi, pertanto la sospensione cautelare non invalida retroattivamente atti compiuti anteriormente o ai quali non fosse impeditiva la deliberazione.

  • Codice penale, artt. 646, 340, 483, 479, 595

    Reati per i quali l'avvocato e' stato definitivamente condannato (tentata appropriazione indebita, interruzione di un ufficio o servizio pubblico, falso ideologico, reato connesso al falso e diffamazione): tali condanne penali hanno formato la base fattuale della contestazione disciplinare.

  • Previgente Codice Deontologico Forense (artt. 5, 6, 14, 20, 56) e attuale Codice Deontologico Forense (artt. 9, comma 1; 50; 52; 63)

    Norme deontologiche invocate come riferimento per le violazioni contestate (doveri di lealtà, correttezza, dignità e decoro) e oggetto delle imputazioni disciplinari.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.13, comma 1 quater

    Norma richiamata per la determinazione dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La validità di una deliberazione collegiale del CNF si valuta rispetto al momento della deliberazione: la successiva sospensione o impugnazione della nomina di uno o piu' componenti non produce automaticamente la retroattiva invalidazione della decisione, se la deliberazione e' stata adottata regolarmente.
  • Una sospensione cautelare dell'elezione (ex art.700 c.p.c.) ha natura interinale e non puo' essere utilizzata in altro processo per ottenere effetti dichiarativi o costitutivi; la sua "autorità" non e' invocabile per invalidare automaticamente atti compiuti dopo il provvedimento cautelare ma attestano comunque una situazione che va valutata nel contesto fattuale e temporale.
  • Nel procedimento disciplinare sospeso per pregiudizialita' penale il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza effettiva, da parte dell'organo disciplinare, della sentenza penale definitiva; e' onere dell'incolpato dimostrare quando tale conoscenza e' avvenuta per dedurre la tardivita' della riassunzione.
  • Le condanne penali definitive possono costituire elemento fondante per l'azione disciplinare, ma il rispetto delle regole procedurali (momento della deliberazione, corretta sottoscrizione e deposito degli atti, termini di riassunzione) e' elemento cruciale per la legittimita' della sanzione disciplinare.
  • Chi contesta la regolarita' di atti compiuti da organi collettivi deve provare gli elementi fattuali rilevanti (es. data di conoscenza della sentenza penale da parte del Consiglio) per valorizzare la propria eccezione; mere asserzioni non sono sufficienti.

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