Cassazione Civile, Ordinanza n. 23297/2025 del 14/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2009 e 2010, con i quali l’Ufficio recuperava a tassazione costi sostenuti per sponsorizzazioni in favore di associazioni sportive dilettantistiche. L’Amministrazione aveva ritenuto: in parte inesistenti, nella misura del 70%, le operazioni di sponsorizzazione verso una prima associazione sportiva; e in parte non inerenti, sempre nella misura del 70%, le sponsorizzazioni verso altre due associazioni sportive. La CTP aveva ridotto il recupero, ma la CTR aveva accolto l’appello dell’Ufficio confermando integralmente gli accertamenti. In cassazione la società ha articolato nove motivi: 1) inammissibilità dell’appello erariale per violazione delle norme processuali tributarie; 2) omessa pronuncia sulla nullità della sentenza di primo grado con riferimento ad accertamenti emessi nei confronti dei soci; 3), 5) e 6) erronea applicazione del raddoppio dei termini di accertamento, rispettivamente per difetto del presupposto dell’obbligo di denuncia, per inapplicabilità all’IRAP, per inapplicabilità ai rilievi privi di rilevanza penal-tributaria e per il socio non qualificato; 4) omessa pronuncia sull’inapplicabilità del raddoppio all’IRAP; 7) erronea applicazione della disciplina sulle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche, assumendo la piena deducibilità/inerenza delle spese nei limiti di legge; 8) vizio motivazionale; 9) omessa pronuncia sulla insufficienza degli elementi probatori e sulla mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti.
La decisione
La Corte ha respinto i motivi primo, secondo, terzo, quinto e sesto; ha accolto il quarto motivo, rilevando che il raddoppio dei termini non si applica all’IRAP; ha accolto il settimo motivo, affermando che per le sponsorizzazioni rese ad associazioni sportive dilettantistiche, nei limiti normativi applicabili, opera una presunzione legale di inerenza e congruità/deducibilità; ha dichiarato assorbiti l’ottavo e il nono motivo. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 22 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per la dedotta inammissibilità dell’appello erariale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova e non risultante dalla sentenza impugnata
art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il medesimo profilo di inammissibilità dell’appello nel processo tributario
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
invocato come parametro del vizio di motivazione/omessa pronuncia nel processo tributario
richiamato per il vizio di omessa pronuncia
richiamato per la dedotta nullità della sentenza per carenza di motivazione
indicato come norma di legittimità per i vizi di violazione di legge e nullità della sentenza
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
la Corte ribadisce che, ratione temporis, il raddoppio dei termini opera se vi è obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p.; non si applica però all’IRAP
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per il raddoppio dei termini in materia IVA secondo la disciplina previgente
indicato come presupposto dell’obbligo di denuncia penale che legittima il raddoppio dei termini
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo sul vizio motivazionale
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla contribuente per contestare la base presuntiva del recupero a tassazione
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla contribuente nel motivo sulla prova dell’accertamento
artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 446 del 1997
richiamati con riferimento al recupero IRAP e alla disciplina dell’accertamento
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dalla contribuente sulla prova degli accertamenti IVA
art. 90, comma 8, L. n. 289 del 2002
la Corte afferma che la norma prevede, nei limiti e alle condizioni indicate, una presunzione legale di inerenza/congruità e quindi di deducibilità delle spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche
richiamato dalla contribuente nel motivo sulla deducibilità delle spese
richiamato dalla contribuente nel medesimo motivo sulla inerenza/deducibilità
richiamata come modifica successiva, irrilevante ratione temporis per la disciplina del raddoppio dei termini
art. 20 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla Corte solo in tema di ritualità della notifica dell’appello tributario in busta chiusa, considerata mera irregolarità
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
la Corte afferma che il raddoppio dei termini richiede la riferibilità oggettiva del fatto-reato all’attività della società contribuente
Massime di principio
- Nel processo tributario, non possono essere dedotte in cassazione questioni nuove che non risultino trattate nella sentenza impugnata; il ricorrente deve inoltre indicare specificamente dove la questione sia stata prospettata nei gradi di merito, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- L’omessa pronuncia integra vizio rilevante solo se riguarda un punto decisivo della controversia; la semplice imperfezione formale o l’omissione su profili privi di autonoma decisività non determina nullità della sentenza.
- Per la disciplina previgente del raddoppio dei termini di accertamento, è sufficiente il mero riscontro di fatti che comportino l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p., senza che rilevino l’effettiva presentazione della denuncia o l’esito del procedimento penale.
- Il raddoppio dei termini è legittimo anche se l’autore materiale del reato non riveste una qualifica formale nell’ente, purché il fatto-reato sia oggettivamente riferibile all’attività della società contribuente e sia configurabile l’obbligo di denuncia.
- Il raddoppio dei termini non si applica all’IRAP, poiché le violazioni relative a tale tributo non sono assistite da sanzioni penali.
- In tema di sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche, l’art. 90, comma 8, L. n. 289 del 2002, nel testo vigente ratione temporis, introduce una presunzione legale di inerenza e congruità delle spese, con conseguente deducibilità nei limiti di legge quando ricorrano i presupposti normativamente previsti.
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