Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23297/2025 del 14/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2009 e 2010, con i quali l’Ufficio recuperava a tassazione costi sostenuti per sponsorizzazioni in favore di associazioni sportive dilettantistiche. L’Amministrazione aveva ritenuto: in parte inesistenti, nella misura del 70%, le operazioni di sponsorizzazione verso una prima associazione sportiva; e in parte non inerenti, sempre nella misura del 70%, le sponsorizzazioni verso altre due associazioni sportive. La CTP aveva ridotto il recupero, ma la CTR aveva accolto l’appello dell’Ufficio confermando integralmente gli accertamenti. In cassazione la società ha articolato nove motivi: 1) inammissibilità dell’appello erariale per violazione delle norme processuali tributarie; 2) omessa pronuncia sulla nullità della sentenza di primo grado con riferimento ad accertamenti emessi nei confronti dei soci; 3), 5) e 6) erronea applicazione del raddoppio dei termini di accertamento, rispettivamente per difetto del presupposto dell’obbligo di denuncia, per inapplicabilità all’IRAP, per inapplicabilità ai rilievi privi di rilevanza penal-tributaria e per il socio non qualificato; 4) omessa pronuncia sull’inapplicabilità del raddoppio all’IRAP; 7) erronea applicazione della disciplina sulle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche, assumendo la piena deducibilità/inerenza delle spese nei limiti di legge; 8) vizio motivazionale; 9) omessa pronuncia sulla insufficienza degli elementi probatori e sulla mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti.

La decisione

La Corte ha respinto i motivi primo, secondo, terzo, quinto e sesto; ha accolto il quarto motivo, rilevando che il raddoppio dei termini non si applica all’IRAP; ha accolto il settimo motivo, affermando che per le sponsorizzazioni rese ad associazioni sportive dilettantistiche, nei limiti normativi applicabili, opera una presunzione legale di inerenza e congruità/deducibilità; ha dichiarato assorbiti l’ottavo e il nono motivo. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, non possono essere dedotte in cassazione questioni nuove che non risultino trattate nella sentenza impugnata; il ricorrente deve inoltre indicare specificamente dove la questione sia stata prospettata nei gradi di merito, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • L’omessa pronuncia integra vizio rilevante solo se riguarda un punto decisivo della controversia; la semplice imperfezione formale o l’omissione su profili privi di autonoma decisività non determina nullità della sentenza.
  • Per la disciplina previgente del raddoppio dei termini di accertamento, è sufficiente il mero riscontro di fatti che comportino l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p., senza che rilevino l’effettiva presentazione della denuncia o l’esito del procedimento penale.
  • Il raddoppio dei termini è legittimo anche se l’autore materiale del reato non riveste una qualifica formale nell’ente, purché il fatto-reato sia oggettivamente riferibile all’attività della società contribuente e sia configurabile l’obbligo di denuncia.
  • Il raddoppio dei termini non si applica all’IRAP, poiché le violazioni relative a tale tributo non sono assistite da sanzioni penali.
  • In tema di sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche, l’art. 90, comma 8, L. n. 289 del 2002, nel testo vigente ratione temporis, introduce una presunzione legale di inerenza e congruità delle spese, con conseguente deducibilità nei limiti di legge quando ricorrano i presupposti normativamente previsti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.