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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23245/2025 del 14/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2002, con cui l’amministrazione ha contestato la deducibilità di una quota delle spese di sponsorizzazione sostenute da un’impresa individuale, ritenendo che le fatture fossero, in tutto o in parte, riferite a operazioni inesistenti o parzialmente inesistenti, inserite in un meccanismo fraudolento riconducibile a terzi. Il contribuente aveva ottenuto ragione in primo grado, ma la commissione regionale ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo provata la natura fittizia o parzialmente fittizia di parte delle operazioni, la legittimità del raddoppio dei termini di accertamento e l’assenza di vizi motivazionali dell’atto. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: 1) errata applicazione della sanzione per irregolare tenuta della contabilità, sostenendo che la norma non sarebbe applicabile a chi abbia una contabilità formalmente regolare e che comunque non vi fosse un concreto ostacolo all’accertamento; 2) violazione delle norme sulla motivazione dell’avviso e dello Statuto del contribuente, deducendo che l’atto si limitava a richiamare indagini su altri soggetti senza prova della propria partecipazione al meccanismo fraudolento; 3) violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento, assumendo che mancassero i presupposti penali e che la sentenza penale assolutoria escludesse la legittimità dell’operato dell’Ufficio; 4) violazione delle regole sull’onere della prova e sulle presunzioni, sostenendo che l’amministrazione non avesse provato con elementi gravi, precisi e concordanti l’inesistenza delle operazioni e la sovrafatturazione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’art. 9 d.lgs. n. 471 del 1997 copre non solo l’omessa tenuta o conservazione della contabilità, ma anche la sua tenuta non conforme alle prescrizioni quando vengano contabilizzate fatture per operazioni oggettivamente inesistenti; ha inoltre escluso che la condotta potesse qualificarsi come irregolarità di scarsa rilevanza, perché l’apparenza documentale e i pagamenti tracciabili sono idonei a ostacolare l’accertamento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché il ricorrente confondeva il piano della motivazione dell’atto impositivo con quello della prova: la motivazione dell’avviso era stata ritenuta sufficiente a rendere conoscibili gli elementi essenziali della pretesa, mentre le contestazioni vertevano in realtà sulla valutazione del materiale probatorio, non sindacabile in cassazione. Il terzo motivo è stato rigettato perché il raddoppio dei termini richiede soltanto l’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. per uno dei reati tributari rilevanti, non la sua effettiva presentazione né l’accertamento penale definitivo; il giudice tributario deve verificare solo ex post la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia e l’assenza di uso strumentale dell’istituto, controllo che nel caso concreto era stato correttamente svolto. È stata inoltre ritenuta inammissibile, e comunque infondata, la censura sulla mancata autorizzazione dell’autorità giudiziaria per l’utilizzo in sede tributaria della documentazione acquisita. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito probatorio. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del contribuente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 9 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    si applica non solo alla mancata tenuta o conservazione delle scritture contabili, ma anche alla loro tenuta non conforme quando siano contabilizzate fatture per operazioni oggettivamente inesistenti; la condotta non è di scarsa irrilevanza se idonea a ostacolare l’accertamento.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come norma sulla motivazione dell’avviso di accertamento, ritenuta rispettata nel caso concreto.

  • art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato in tema di motivazione dell’atto impositivo, ritenuta sufficiente.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    la motivazione dell’avviso deve mettere il contribuente in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di difendersi efficacemente.

  • art. 10 L. n. 212 del 2000

    richiamato dal ricorrente; la Corte non ne fonda una specifica ratio autonoma, ma conferma la sufficienza della motivazione dell’atto.

  • art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato dalla CTR in relazione al favor rei, ritenuto applicato correttamente dall’Ufficio.

  • art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    il raddoppio dei termini opera quando sussiste l’obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p., non essendo necessaria la denuncia effettivamente presentata.

  • art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972

    la Corte ribadisce che il raddoppio dei termini richiede solo i presupposti dell’obbligo di denuncia penale e consente al giudice tributario una verifica solo estrinseca dell’assenza di arbitrarietà.

  • art. 331 c.p.p.

    il pubblico ufficiale deve denunciare quando siano individuabili con sicurezza gli elementi del reato; non basta un generico sospetto, e il giudice tributario verifica ex post la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia.

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    richiamato quale ipotesi di reato tributario rilevante ai fini dell’obbligo di denuncia e del raddoppio dei termini.

  • art. 20 d.lgs. n. 74 del 2000

    richiamato per ribadire il doppio binario tra processo penale e processo tributario.

  • art. 33, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    la mancanza di autorizzazione dell’autorità giudiziaria per l’utilizzo della documentazione acquisita non comporta invalidità dell’atto impositivo, poiché l’autorizzazione tutela solo il segreto istruttorio.

  • art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972

    la fattura deve essere emessa dal soggetto che effettua la cessione o prestazione; ciò rende coerente la qualificazione della fatturazione per operazioni inesistenti come irregolarità contabile rilevante.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte esclude che vi sia stata inversione dell’onere della prova e ribadisce che la censura tendeva in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni; la Corte dichiara inammissibile la doglianza perché diretta a contestare il merito della valutazione probatoria.

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come base delle presunzioni utilizzabili dall’amministrazione nell’accertamento tributario.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • C. cost. n. 247 del 2011

    la Corte costituzionale ha chiarito che il raddoppio dei termini non deriva da una valutazione discrezionale dell’ufficio, ma dall’obiettiva ricorrenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia; il giudice tributario può verificare solo l’assenza di uso pretestuoso dell’istituto.

  • Cass. 04/02/2000, n. 1209

    richiamata per affermare che la motivazione dell’avviso consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di difendersi.

  • Cass. 30/05/2016, n. 11171

    richiamata per ribadire che, ai fini del raddoppio dei termini, non serve l’effettiva presentazione della denuncia penale.

  • Cass. 14/06/2019, n. 15994

    richiamata per affermare che l’utilizzazione in sede tributaria della documentazione acquisita non richiede l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

  • Cass. 23/09/2024, n. 25458

    richiamata per escludere che in cassazione possano essere riesaminate le valutazioni di fatto del giudice di merito.

  • Cass., Sez. U, 27/12/2019, n. 34419

    richiamata per il principio di inammissibilità del ricorso che, sotto la veste della violazione di legge, miri a una rivalutazione del fatto.

Massime di principio

  • La contabilizzazione di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti integra una violazione della disciplina sulla corretta tenuta delle scritture contabili, poiché la norma sanziona anche la tenuta non conforme alle prescrizioni di legge, non solo l’omessa tenuta in senso assoluto.
  • Ai fini della validità dell’avviso di accertamento è sufficiente una motivazione che esponga gli elementi essenziali della pretesa e consenta al contribuente una difesa consapevole; le contestazioni sulla fondatezza fattuale della pretesa attengono invece al piano della prova.
  • Nel processo tributario il raddoppio dei termini di accertamento richiede soltanto la ricorrenza oggettiva dei presupposti dell’obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p., non la presentazione effettiva della denuncia né un accertamento penale definitivo.
  • Il giudice tributario, quando venga contestato il raddoppio dei termini, deve limitarsi a una verifica ex post della sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia e dell’assenza di uso strumentale dell’istituto, non potendo sostituirsi all’autorità penale nella valutazione del reato.
  • L’autorizzazione dell’autorità giudiziaria all’utilizzo in sede tributaria dei documenti acquisiti nell’ambito di indagini non è condizione di validità dell’atto impositivo, poiché tale autorizzazione è posta a tutela del segreto istruttorio e non incide sull’efficacia probatoria dei documenti trasmessi.
  • In cassazione è inammissibile il motivo che, pur formalmente denunciando violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o dei fatti già accertati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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