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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23244/2025 del 14/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2001, con cui l'amministrazione finanziaria aveva contestato a un'impresa individuale la deducibilità di una quota di spese di sponsorizzazione e la correlata posizione IVA, ritenendo che parte delle fatture fossero relative a operazioni oggettivamente o parzialmente inesistenti nell'ambito di un meccanismo fraudolento riconducibile a una società considerata cartiera. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo fondati sia l'operato sanzionatorio sia il raddoppio dei termini di accertamento per la rilevanza penale dei fatti. In cassazione il contribuente ha dedotto quattro motivi: 1) errata applicazione della sanzione per irregolare tenuta della contabilità ex art. 9 d.lgs. 471/1997, sostenendo che la norma non sarebbe applicabile a chi tenga formalmente la contabilità e che comunque mancherebbe un effettivo ostacolo all'accertamento; 2) violazione delle norme sulla motivazione degli atti impositivi e dello Statuto del contribuente, assumendo che l'avviso fosse immotivato e si fondasse solo sul rinvio ad altri accertamenti, senza prova della sua partecipazione alla frode; 3) violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento, contestando la sussistenza dell'obbligo di denuncia penale e richiamando una pronuncia assolutoria penale; 4) violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni, sostenendo che l'Ufficio non avesse provato la parziale inesistenza delle operazioni e che le fatture di sponsorizzazione fossero reali e pagate con bonifico.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'art. 9 d.lgs. 471/1997 copre anche la contabilizzazione di fatture relative a operazioni inesistenti e che tale condotta non è una mera irregolarità di scarsa rilevanza perché ostacola l'accertamento occultando la fittizietà dell'operazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo nella parte in cui confondeva il piano della motivazione dell'atto con quello della prova, osservando che l'avviso conteneva gli elementi essenziali della pretesa e che le censure miravano in realtà a contestare la valutazione probatoria di merito. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, ribadendo che, ai fini del raddoppio dei termini, è sufficiente la sussistenza dell'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. e non occorre la presentazione della denuncia né un accertamento penale definitivo; ha inoltre affermato che il giudice tributario deve verificare solo ex ante l'esistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia e l'assenza di uso strumentale del raddoppio, controllo che nel caso concreto era stato svolto correttamente. Ha dichiarato inammissibile anche la questione nuova sulla nullità dell'avviso per mancata autorizzazione dell'autorità giudiziaria all'uso di documenti acquisiti in sede di verifica, rilevando in ogni caso che tale autorizzazione tutela il segreto istruttorio e non condiziona l'efficacia probatoria dei documenti. Ha infine giudicato inammissibile il quarto motivo, perché diretto sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del merito sotto la veste della violazione di legge. Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge, ma la Corte ne esclude l'uso per ottenere una rivalutazione dei fatti.

  • art. 9 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    sanziona non solo la mancata tenuta o conservazione delle scritture, ma anche la loro tenuta non conforme quando la contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti ostacola l'accertamento; la riduzione per scarsa irregolarità non si applica se la condotta occulta la fittizietà dell'operazione.

  • art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    la fattura è emessa dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione per ciascuna operazione imponibile; ciò supporta l'irrilevanza della contabilizzazione di fatture riferite a operazioni inesistenti.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dal ricorrente in tema di motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte valorizza che la motivazione era sufficiente a rendere intelligibile la pretesa.

  • art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato dal ricorrente come norma sulla motivazione dell'atto impositivo, senza accoglimento della censura.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.

  • art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato dal ricorrente; la Corte non ravvisa violazioni rilevanti nella motivazione dell'atto.

  • art. 43, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    nel testo applicabile ratione temporis consente il raddoppio dei termini in presenza dell'obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p., senza necessità della sua effettiva presentazione.

  • art. 57, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    come l'art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973, opera in presenza dell'obbligo di denuncia penale e legittima il raddoppio dei termini accertativi.

  • art. 331 c.p.p.

    l'obbligo di denuncia è il solo presupposto necessario per il raddoppio dei termini; il giudice tributario verifica solo ex ante la sua ricorrenza e l'assenza di uso strumentale da parte dell'Ufficio.

  • art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    richiamato come fattispecie di reato rilevante ai fini dell'obbligo di denuncia e del raddoppio dei termini.

  • art. 33, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    la mancanza di autorizzazione dell'autorità giudiziaria all'uso dei documenti non determina invalidità dell'avviso, poiché l'atto tutela il segreto istruttorio e non incide sull'efficacia probatoria dei documenti acquisiti.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che la pretesa di rivisitare il merito non è consentita in cassazione.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni; la Corte non accoglie la censura perché diretta alla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dal ricorrente in tema di accertamento induttivo e presunzioni, senza esito favorevole.

  • art. 12, commi 1 e 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato dalla CTR per affermare l'applicazione del favor rei in materia sanzionatoria.

  • art. 1, comma 132, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    richiamato dalla CTR per escluderne l'applicazione retroattiva al caso di specie.

  • d.lgs. 24 settembre 2015, n. 128

    richiamato dalla CTR per escluderne l'applicazione al rapporto controverso.

  • art. 20 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    richiamato per il principio del doppio binario tra processo penale e tributario, a sostegno dell'autonomia della verifica tributaria.

Massime di principio

  • La contabilizzazione di fatture relative a operazioni inesistenti può integrare la violazione della disciplina sulla regolare tenuta delle scritture contabili, poiché la norma sanziona anche la tenuta non conforme ai prescritti canoni formali e sostanziali quando la condotta ostacola l'accertamento dell'imposta.
  • Ai fini della validità della motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente che l'atto espliciti gli elementi essenziali della pretesa e consenta al contribuente di comprenderla e difendersi; non può confondersi il piano della motivazione con quello della prova del maggior tributo.
  • Nel processo tributario le doglianze che, sotto la veste della violazione di legge, mirano a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove sono inammissibili in cassazione.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento opera, nella disciplina applicabile ratione temporis, quando sia riscontrabile l'obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p.; non è necessario che la denuncia sia effettivamente presentata né che intervenga una definizione penale definitiva.
  • Il giudice tributario, quando è contestato il raddoppio dei termini, deve effettuare un controllo ex ante sulla sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia e sull'assenza di uso strumentale dell'istituto da parte dell'amministrazione, senza sovrapporsi all'accertamento penale.
  • L'utilizzazione in sede tributaria di documenti acquisiti in sede di verifica non è invalidata dalla mancata autorizzazione dell'autorità giudiziaria, poiché tale autorizzazione tutela il segreto istruttorio e non costituisce requisito di validità della pretesa impositiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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