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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23248/2025 del 14/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da cinque avvisi di accertamento relativi alle annualità 2005-2009, emessi sulla base di un pvc della Guardia di Finanza che aveva rilevato rapporti commerciali della impresa con numerose ditte e società ritenute inesistenti. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori imposte Irpef, Irap e Iva, disconoscendo i costi relativi a fatture passive per operazioni inesistenti ai sensi dell'art. 109 TUIR e delle norme IVA e di accertamento richiamate. Dopo il rigetto in CTP e il parziale accoglimento in CTR, l'Agenzia proponeva un unico motivo di ricorso per cassazione denunciando violazione di legge: sosteneva che la CTR avesse errato nell'escludere il recupero per l'anno 2006, perché già oggetto di precedente avviso; contestava inoltre la statuizione secondo cui per il 2007 e 2008 non fossero stati recuperati costi, affermando che il prospetto di liquidazione li indicava chiaramente e che l'Ufficio aveva tenuto conto di precedenti accertamenti; infine censurava l'affermazione della CTR secondo cui, per 2005 e 2006, il recupero al 30% del fatturato non era correttamente considerato. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, poiché il ricorso non riportava il contenuto del precedente avviso evocato come ostativo, non trascriveva gli atti e i dati fattuali necessari a verificare la censura e chiedeva alla Corte un'indagine esplorativa non consentita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha rilevato che le censure erano generiche, non autosufficienti e non consentivano il controllo diretto sulla decisività delle questioni prospettate, perché mancava la trascrizione o comunque l'indicazione puntuale degli atti impositivi e dei dati fattuali rilevanti. In particolare, il ricorrente non aveva riportato il contenuto del precedente avviso richiamato, né aveva specificato compiutamente i recuperi effettuati e il loro rapporto con i nuovi avvisi. Non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese, essendo la controparte rimasta intimata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che denunci violazione o falsa applicazione di legge, il ricorrente deve indicare con precisione le norme asseritamente violate, confrontarne il precetto con la motivazione della sentenza impugnata e riportare gli elementi fattuali decisivi che sorreggono la censura.
  • Il principio di autosufficienza impone che il ricorso contenga, in sé, gli elementi necessari al controllo di legittimità, inclusa l'indicazione specifica degli atti e dei documenti richiamati, senza demandare alla Corte ricerche esplorative negli atti di causa.
  • La censura è inammissibile quando contesti l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito senza trascrivere i documenti o gli atti impositivi rilevanti e senza spiegare in che modo essi smentirebbero la decisione impugnata.
  • In sede di legittimità non è consentito proporre doglianze generiche o cumulative sui recuperi fiscali effettuati in più annualità senza individuare puntualmente, per ciascuna annualità e per ciascun atto, il contenuto rilevante ai fini del controllo della decisione.
  • La specificità del motivo è requisito essenziale del ricorso per cassazione: in difetto, il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una verifica esplorativa dell'intero fascicolo processuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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