Cassazione Civile, Ordinanza n. 23248/2025 del 14/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da cinque avvisi di accertamento relativi alle annualità 2005-2009, emessi sulla base di un pvc della Guardia di Finanza che aveva rilevato rapporti commerciali della impresa con numerose ditte e società ritenute inesistenti. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori imposte Irpef, Irap e Iva, disconoscendo i costi relativi a fatture passive per operazioni inesistenti ai sensi dell'art. 109 TUIR e delle norme IVA e di accertamento richiamate. Dopo il rigetto in CTP e il parziale accoglimento in CTR, l'Agenzia proponeva un unico motivo di ricorso per cassazione denunciando violazione di legge: sosteneva che la CTR avesse errato nell'escludere il recupero per l'anno 2006, perché già oggetto di precedente avviso; contestava inoltre la statuizione secondo cui per il 2007 e 2008 non fossero stati recuperati costi, affermando che il prospetto di liquidazione li indicava chiaramente e che l'Ufficio aveva tenuto conto di precedenti accertamenti; infine censurava l'affermazione della CTR secondo cui, per 2005 e 2006, il recupero al 30% del fatturato non era correttamente considerato. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, poiché il ricorso non riportava il contenuto del precedente avviso evocato come ostativo, non trascriveva gli atti e i dati fattuali necessari a verificare la censura e chiedeva alla Corte un'indagine esplorativa non consentita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha rilevato che le censure erano generiche, non autosufficienti e non consentivano il controllo diretto sulla decisività delle questioni prospettate, perché mancava la trascrizione o comunque l'indicazione puntuale degli atti impositivi e dei dati fattuali rilevanti. In particolare, il ricorrente non aveva riportato il contenuto del precedente avviso richiamato, né aveva specificato compiutamente i recuperi effettuati e il loro rapporto con i nuovi avvisi. Non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese, essendo la controparte rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato quale base normativa per il disconoscimento dei costi relativi a operazioni ritenute inesistenti; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, perché dichiara inammissibile il motivo per difetto di specificità.
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972
norma IVA richiamata nel motivo di ricorso, ma non esaminata nel merito per la declaratoria di inammissibilità.
art. 54, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972
norma IVA richiamata nel motivo di ricorso, non scrutinata nel merito.
art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
norma IVA richiamata nel motivo di ricorso, non scrutinata nel merito.
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
norma sul potere di accertamento richiamata dall'Ufficio; la Corte non ne valuta l'applicazione nel merito.
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
norma richiamata nel motivo di ricorso, non esaminata nel merito.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
la Corte ribadisce che il motivo di ricorso deve essere specifico, completo e riferibile alla decisione impugnata; in mancanza, la censura è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la deduzione di violazione o falsa applicazione di legge richiede l'indicazione delle norme violate, il confronto con la sentenza impugnata e la trascrizione dei dati fattuali rilevanti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci violazione o falsa applicazione di legge, il ricorrente deve indicare con precisione le norme asseritamente violate, confrontarne il precetto con la motivazione della sentenza impugnata e riportare gli elementi fattuali decisivi che sorreggono la censura.
- Il principio di autosufficienza impone che il ricorso contenga, in sé, gli elementi necessari al controllo di legittimità, inclusa l'indicazione specifica degli atti e dei documenti richiamati, senza demandare alla Corte ricerche esplorative negli atti di causa.
- La censura è inammissibile quando contesti l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito senza trascrivere i documenti o gli atti impositivi rilevanti e senza spiegare in che modo essi smentirebbero la decisione impugnata.
- In sede di legittimità non è consentito proporre doglianze generiche o cumulative sui recuperi fiscali effettuati in più annualità senza individuare puntualmente, per ciascuna annualità e per ciascun atto, il contenuto rilevante ai fini del controllo della decisione.
- La specificità del motivo è requisito essenziale del ricorso per cassazione: in difetto, il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una verifica esplorativa dell'intero fascicolo processuale.
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