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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17312/2025 del 27/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento che riportava importi derivanti da due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2005 e 2006. La commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello del contribuente, ritenendo che gli avvisi, notificati anche al contribuente in quanto asserito coobbligato ex art. 38 c.c. per il coinvolgimento nei fatti contestati all'associazione sportiva, fossero divenuti definitivi per mancata impugnazione e che la cartella fosse quindi censurabile solo per vizi propri. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi preliminari e nove motivi ulteriori: ha lamentato omessa pronuncia e motivazione apparente o insufficiente; la mancata trattazione delle istanze di sospensione; la tardiva costituzione dell'agente della riscossione; la prescrizione dei crediti e la decadenza; l'asserita illegittimità della difesa dell'agente a mezzo di avvocato del libero foro; il mancato esame di documenti e della non contestazione dei fatti; la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il difetto di motivazione della sentenza; e l'erronea applicazione del raddoppio del contributo unificato nel processo tributario.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili per difetto di specificità o di interesse quasi tutti i motivi, e ha ritenuto infondato il solo motivo sulla motivazione apparente. In particolare, ha osservato che molte censure erano generiche, cumulative o non indicavano con precisione le parti della sentenza impugnate, i documenti trascurati, i fatti non contestati, o le date rilevanti ai fini di prescrizione e decadenza. Ha inoltre affermato che l'omessa decisione sulla sospensione non era censurabile per carenza di interesse, che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro nei giudizi di merito, e che la questione del raddoppio del contributo unificato non è motivo di impugnazione perché attiene a un rapporto tributario autonomo e non all'oggetto del contendere tra le parti. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità, rilevando altresì la sanatoria della notifica del ricorso per cassazione all'Agenzia delle Entrate presso l'Avvocatura dello Stato per effetto della costituzione dell'ente.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'appello deve essere specifico; la CTR aveva rilevato che i motivi di impugnazione erano generici e non attaccavano la sentenza impugnata.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato ai fini dell'obbligo di motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha escluso che la motivazione della CTR fosse solo apparente.

  • art. 52 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La mancata pronuncia sull'istanza cautelare non integra vizio utile quando il merito viene deciso senza ritardo.

  • artt. 47 e 52 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sospensione dell'atto impugnato è provvedimento strumentale rispetto alla decisione di merito e la sua omissione non comporta, nel caso esaminato, lesione del diritto di difesa.

  • art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La tardiva costituzione della controparte non era specificamente idonea a fondare il motivo, perché non sono stati indicati i poteri processuali in concreto preclusi.

  • art. 38 c.c.

    Richiamato dalla CTR per la pretesa qualità di coobbligato del ricorrente nella vicenda associativa.

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dal ricorrente in tema di termini di accertamento e raddoppio dei termini.

  • art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato dal ricorrente in tema di termini di accertamento e raddoppio dei termini.

  • art. 37, commi 24-26, d.l. 4 luglio 2006, n. 223

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sul raddoppio dei termini di accertamento.

  • art. 2953 c.c.

    Richiamato insieme ad altre norme sulla prescrizione per sostenere l'intervenuta estinzione dei crediti.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione ordinaria dei crediti tributari dedotti in cartella.

  • art. 2945 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di effetti interruttivi della prescrizione.

  • art. 5 d.l. 30 dicembre 1982, n. 953

    Richiamato dal ricorrente in materia di termini di prescrizione/decadenza dei crediti fiscali.

  • art. 20, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato per sostenere la prescrizione delle sanzioni tributarie.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Richiamato per sostenere la prescrizione degli interessi.

  • art. 11 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte ha ritenuto che nei gradi di merito l'agente della riscossione possa avvalersi di avvocati del libero foro.

  • artt. 115, 116 e 167 c.p.c.

    Richiamati per dedurre omesso esame delle prove e mancata contestazione, ma il motivo è stato dichiarato generico.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per sostenere il vizio di ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma senza specificazione delle questioni coinvolte.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in tema di motivazione della sentenza; la Corte ha escluso il vizio di motivazione apparente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato insieme alle norme processuali sul contenuto della sentenza e sull'obbligo di motivazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per incanalare i motivi di ricorso per cassazione nei diversi numeri del primo comma.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per i motivi di violazione di legge; la Corte ha spesso rilevato la genericità o l'infondatezza delle censure.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato per censure di nullità della sentenza o del procedimento; molti motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità o interesse.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per il vizio motivazionale; la Corte ha ribadito che dopo la riforma è deducibile solo il vizio nei limiti del minimo costituzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha affermato che la questione sul raddoppio del contributo unificato non costituisce ragione di impugnazione nel processo tributario.

  • art. 291 c.p.c.

    Richiamato per la sanatoria della nullità della notificazione mediante rinnovazione o costituzione del destinatario.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione all'errore di fatto revocatorio per travisamento del contenuto della prova.

  • art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    Richiamato nel quadro della difesa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite avvocati del libero foro o Avvocatura dello Stato.

  • art. 72 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300

    Richiamato per la possibilità dell'Agenzia delle Entrate di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

  • art. 1, comma 5, d.l. 17 ottobre 2016, n. 193

    Richiamato per i criteri generali di scelta del patrocinio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  • artt. 4 e 17 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    Richiamati nel contesto della disciplina del ricorso a professionisti esterni da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  • L. 24 novembre 1981, n. 689

    Non citata espressamente come oggetto principale, ma il richiamo alla prescrizione delle sanzioni tributarie si inserisce nel relativo regime speciale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il ricorso per cassazione deve indicare con precisione quali capi della sentenza si contestano e per quali specifici vizi; censure cumulative, generiche o eterogenee sono inammissibili per difetto di specificità.
  • La mancata decisione su un'istanza cautelare non comporta, di regola, vizio utile se il giudice definisce senza ritardo il merito della controversia, perché la misura cautelare è strumentale e cessa con la sentenza che chiude il grado.
  • La contestazione della cartella di pagamento successiva ad avvisi di accertamento divenuti definitivi può riguardare soltanto vizi propri della cartella, non la debenza sostanziale del tributo già coperta da definitività degli atti presupposti.
  • La deduzione di prescrizione o decadenza richiede l'allegazione puntuale delle date di decorrenza e di maturazione rispetto a ciascun credito; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti del minimo costituzionale; non sono più ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • La difesa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere affidata, nei casi consentiti, ad avvocati del libero foro senza necessità di ulteriori formalità, e la relativa costituzione non è di per sé invalida.
  • La questione del raddoppio del contributo unificato non è un motivo idoneo a fondare l'impugnazione nel giudizio tra le parti, perché attiene a un rapporto tributario autonomo tra amministrazione finanziaria e contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenzaNullitàGiudicato

Testo integrale

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