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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17309/2025 del 27/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il precedente ricorso e liquidato le spese di lite in favore della curatela controricorrente. L'istante ha sostenuto che nella liquidazione delle spese vi fosse un errore materiale: da un lato, l'importo di euro 200,00 per esborsi non sarebbe stato dovuto perché la parte controricorrente non avrebbe sostenuto spese documentate; dall'altro, il compenso di euro 6.000,00 per avvocato sarebbe stato incongruo rispetto ai parametri medi del D.M. 55/2014 applicabili ratione temporis, dovendosi secondo l'istante liquidare al massimo euro 2.935,00 in base al valore della causa e alle fasi del giudizio di legittimità. Il ricorrente ha quindi chiesto di espungere gli esborsi e ridurre il compenso ai valori medi tabellari.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'istanza di correzione di errore materiale inammissibile, rilevando che non si trattava di un errore di redazione o di trascrizione, ma di una critica al contenuto valutativo della decisione, cioè a un preteso errore di giudizio nella liquidazione delle spese. La Corte ha ribadito che il procedimento di correzione è ammissibile solo quando vi sia divergenza tra il pensiero del giudice e la sua materiale esteriorizzazione, e non può essere usato per modificare il contenuto concettuale della statuizione. Nessuna pronuncia è stata resa sulle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 4 D.M. 55/2014

    "Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate…"

    La norma è richiamata per sostenere che la liquidazione dei compensi professionali dovrebbe muovere dai valori medi tabellari, ma la Corte non entra nel merito della correttezza della liquidazione perché reputa inammissibile il mezzo utilizzato per contestarla.

  • D.M. 55/2014

    È richiamato quale parametro di liquidazione dei compensi professionali nel giudizio di cassazione, con riferimento al valore della controversia e alle fasi processuali.

  • D.M. entrato in vigore il 23 ottobre 2022

    È evocato dall'istante per sostenere l'applicabilità del previgente D.M. 55/2014 ratione temporis, poiché l'attività difensiva si era esaurita prima dell'entrata in vigore delle modifiche.

Massime di principio

  • Il procedimento di correzione dell'errore materiale è esperibile solo per eliminare errori di redazione o di trascrizione che determinino una divergenza tra la decisione voluta dal giudice e la sua rappresentazione grafica, non per rimettere in discussione il contenuto valutativo della pronuncia.
  • La contestazione della quantificazione delle spese di lite, quando investe il merito della valutazione giudiziale e non un mero lapsus materiale, non può essere proposta attraverso il rimedio della correzione di errore materiale.
  • L'istanza di correzione è inammissibile se, sotto la veste dell'errore materiale, mira a ottenere una nuova liquidazione delle spese o una diversa applicazione dei parametri forensi.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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