Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17303/2025 del 27/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione pronunciata dal Tribunale, confermata in sede di reclamo dalla Corte d'appello. La società e il suo legale rappresentante hanno proposto ricorso per cassazione contro la decisione che aveva ritenuto non provata la non fallibilità della società: la Corte di merito aveva infatti escluso che la documentazione prodotta (dichiarazioni fiscali, libro inventari, bilancio finale di liquidazione, stato passivo e altri elementi) fosse idonea a dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1 l. fall., rilevando anche l'esistenza di debiti superiori alla soglia e lo stato di insolvenza. Con il ricorso sono stati dedotti cinque motivi: (1) violazione dell'art. 15, comma 4, l. fall. per non avere la Corte d'appello valorizzato le dichiarazioni fiscali IRES e IRAP; (2) violazione della medesima norma per avere ritenuto contraddittori i dati del libro inventari rispetto a quelli fiscali; (3) violazione degli artt. 1, comma 2, lett. a), e 15, comma 4, l. fall. per avere attribuito rilievo all'assenza di beni immobili; (4) omesso esame di fatti decisivi, consistenti nel bilancio finale di liquidazione e nel bollettino protesti; (5) nullità della sentenza o del procedimento per mancato esercizio dei poteri officiosi istruttori da parte della Corte d'appello ex art. 18, comma 10, l. fall.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi fossero diretti non a denunciare reali violazioni di legge, ma a sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale probatorio e dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre osservato che la Corte territoriale non aveva escluso in astratto l'utilizzabilità di documentazione diversa dai bilanci, ma ne aveva semplicemente valutato l'inattendibilità nel caso concreto. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato al di fuori del paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., senza indicazione del fatto storico decisivo omesso, mentre il quinto è stato respinto come inammissibile perché privo di pertinenza rispetto alla ratio decidendi: una volta ritenuta mancata prova dei requisiti di non fallibilità, non sussisteva un dovere del giudice di attivare poteri istruttori officiosi nei termini invocati. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l. fall.

    reclamo ex art. 18 l. fall.

    La decisione di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento è stata confermata in cassazione, senza errori di diritto rilevabili nei motivi proposti.

  • art. 15, comma 4, l. fall.

    art. 15, 4 comma, l. fall.

    La prova dei requisiti di non fallibilità può essere fornita anche con documenti diversi dai bilanci, ma il giudice di merito può valutarne la credibilità e l'attendibilità; in cassazione non è consentito sostituire tale valutazione con un nuovo esame del merito.

  • art. 1, comma 2, l. fall.

    art. 1, 2 comma, l. fall.

    L'onere di provare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali per l'esenzione dal fallimento grava sul debitore che intende sottrarsi all'assoggettamento alla procedura.

  • art. 1, comma 2, lett. a), l. fall.

    L'assenza di elementi patrimoniali, insieme ad altri dati, può essere valutata come indice della mancata dimostrazione del superamento delle soglie dimensionali richieste per la non fallibilità, sebbene la valutazione resti rimessa al giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame denunciabile deve riguardare un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; la mancata considerazione di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio.

  • art. 18, comma 10, l. fall.

    I poteri istruttori officiosi del giudice del reclamo non sono doverosamente attivabili quando il punto decisivo è la mancata prova, da parte del debitore, dei requisiti di non fallibilità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, il debitore che invochi la propria non fallibilità deve provare in modo adeguato e convincente il possesso congiunto dei requisiti dimensionali previsti dalla legge fallimentare.
  • Ai fini della prova dei requisiti di non fallibilità, i bilanci depositati non costituiscono prova legale esclusiva: il debitore può utilizzare anche scritture contabili e ogni altro documento idoneo a rappresentare storicamente fatti e dati economico-patrimoniali dell'impresa.
  • La valutazione dell'attendibilità e coerenza della documentazione prodotta appartiene al giudice di merito e non può essere ribaltata in cassazione sotto la veste di violazione di legge.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo, non la semplice contestazione della mancata considerazione di singoli documenti o elementi probatori.
  • I poteri istruttori officiosi del giudice del reclamo non sostituiscono l'onere probatorio gravante sulla parte che intende dimostrare la propria non assoggettabilità al fallimento.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.