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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17304/2025 del 27/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un cittadino georgiano aveva impugnato davanti al Giudice di pace un decreto di espulsione amministrativa emesso e notificato dalla Questura. Il giudice di merito aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, richiamando il termine di cui all'art. 18, comma 3, d.lgs. 150/2011. In cassazione il ricorrente ha denunciato, con due motivi ex art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione delle norme sulla traduzione del decreto di espulsione e del diritto di difesa, deducendo che l'atto non gli era stato tradotto in lingua a lui conosciuta, che non gli era stata chiesta la scelta della lingua veicolare e che il giudice non aveva esaminato l'istanza di rimessione in termini né la nullità del decreto per omessa traduzione. Ha inoltre censurato la decisione perché aveva dichiarato la tardività senza svolgere gli accertamenti necessari sulla conoscenza della lingua inglese o italiana da parte dell'interessato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondate, congiuntamente, le censure. Ha rilevato che il giudice di pace si era limitato ad affermare la tardività del ricorso senza esaminare l'istanza di rimessione in termini e l'eccezione di illegittimità del decreto per mancata traduzione in lingua conosciuta, né aveva accertato se il destinatario conoscesse l'inglese, lingua veicolare utilizzata. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 3, d.lgs. 150/2011

    termine per l'impugnazione del decreto di espulsione

    il rispetto del termine non può essere dichiarato senza esaminare preventivamente le doglianze sulla validità della notifica e sulla traduzione dell'atto, quando queste incidano sul diritto di difesa e sulla decorrenza del termine di opposizione

  • art. 3, commi 2 e 3, D.P.R. 394/1999

    la traduzione del provvedimento espulsivo deve essere assicurata in lingua conosciuta dallo straniero o, in mancanza, in lingua veicolare secondo i presupposti di legge e di fatto

  • art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998

    la disciplina dell'espulsione impone che il decreto sia comunicato con modalità idonee a renderlo comprensibile al destinatario

  • art. 24 Cost.

    il diritto di difesa è leso se il provvedimento espulsivo non è tradotto in una lingua comprensibile o se il giudice omette di valutare la relativa eccezione

  • art. 3, legge 25 ottobre 1977, n. 881

    la tutela convenzionale dei diritti civili e politici rafforza l'esigenza di comprensibilità dell'atto e di effettività del contraddittorio

  • art. 153 c.p.c.

    la rimessione in termini deve essere valutata quando la decadenza dipenda da una lesione del diritto di difesa non imputabile alla parte

  • art. 294 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente nel quadro della contestazione della tardività, ma non risulta autonomamente decisivo nella motivazione della Corte

  • art. 3, comma 1, L. 241/1990

    l'atto amministrativo deve essere motivato in modo comprensibile; la mancanza di traduzione può incidere sulla conoscibilità concreta della motivazione

Massime di principio

  • In tema di espulsione amministrativa dello straniero, il decreto tradotto in lingua veicolare è nullo se l'amministrazione non dimostra l'impossibilità di tradurlo nella lingua conosciuta dallo straniero e il giudice non ritiene plausibile tale impossibilità per ragioni oggettive legate alla rarità della lingua o alla concreta inidoneità del testo veicolare.
  • L'onere di provare la conoscenza, da parte del destinatario, della lingua italiana o della lingua veicolare utilizzata per la traduzione del decreto incombe sulla pubblica amministrazione, trattandosi di elemento costitutivo della legittimità della notificazione in quella lingua.
  • Il giudice di merito deve accertare in concreto la conoscenza linguistica del destinatario del decreto di espulsione, potendo valorizzare anche le dichiarazioni rese nel foglio-notizie; tale accertamento è di fatto e, se correttamente svolto, è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
  • Non è legittima una declaratoria di tardività dell'impugnazione del decreto di espulsione quando il giudice non abbia previamente esaminato l'eccezione di nullità della traduzione e l'istanza di rimessione in termini, poiché tali questioni possono incidere sulla decorrenza del termine per ricorrere.
  • Lo straniero deve essere posto in condizione di scegliere la lingua del Paese d'origine o, in alternativa, una lingua veicolare o l'italiano; la mancata acquisizione di tale scelta può incidere sulla validità della traduzione e sulla tutela del diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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