DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1982, n. 953
Misure in materia tributaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto-legge recante interventi urgenti in materia tributaria, con aggiornamento dei coefficienti catastali, modifiche alle imposte sui redditi, ritenute sulle provvigioni, aliquote IRPEF e detrazioni, nuova imposta erariale su prodotti audiovisivi ed elettronici e numerosi aumenti o modifiche di IVA, registro, assicurazioni, borse, veicoli e concessioni governative. Le disposizioni hanno efficacia prevalentemente per il 1982-1983 e risultano storiche.
Misure tributarie e fiscali per il 1982-1983
Misure tributarie urgenti per il 1982-1983
Il provvedimento introduce un articolato insieme di interventi fiscali con efficacia concentrata sui periodi d’imposta 1982 e 1983. La disciplina modifica imposte sui redditi, ritenute, IVA, imposte indirette, tributi automobilistici e tasse sulle concessioni, oltre a istituire un’imposta erariale di consumo su specifici beni elettronici e audiovisivi.
Redditi fondiari e fabbricati
Per il biennio 1982-1983, ai fini dell’IRPEF, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono determinati moltiplicando per 170 i redditi catastali.
Per l’anno 1982, le rendite catastali dei fabbricati sono moltiplicate per coefficienti differenziati in base alla categoria catastale. Tra i principali coefficienti figurano:
- categorie abitative A/1: 300; A/2: 230; A/3: 210; A/4: 180; A/5: 170; A/6: 180; A/7: 270; A/8: 340; A/9: 150; A/10: 380; A/11: 195;
- categorie B: generalmente 250, con 150 per B/6;
- categorie C: 350 per C/1 e 305 per le altre categorie indicate;
- categorie D/1-D/9: 350;
- categorie E/1-E/9: 210.
Reddito di lavoro autonomo e imprese minori
Dal periodo d’imposta 1982 è esclusa, in via generale, la deduzione forfettaria dei costi e degli oneri non documentati prevista dalla precedente normativa per il lavoro autonomo e le imprese minori.
Restano tuttavia applicabili deduzioni forfettarie per determinate imprese e per intermediari e rappresentanti di commercio, calcolate sui ricavi lordi secondo scaglioni:
- 3% sui ricavi fino a 12 milioni di lire;
- 1% sulla parte oltre 12 e fino a 150 milioni di lire;
- 0,50% sulla parte oltre 150 e fino a 180 milioni di lire.
Per il periodo d’imposta 1982 sono inoltre incrementate alcune percentuali forfettarie previste dalla disciplina previgente, rispettivamente dal 60% al 70% e dal 25%, 15% e 50% al 30%, 20% e 55%.
Ritenute sulle provvigioni
È introdotta, con applicazione alle provvigioni dovute per prestazioni rese dal 1° gennaio 1983, una ritenuta sulle provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza commerciale e procacciamento d’affari.
I soggetti eroganti, esclusi quelli qualificati come imprese agricole, devono applicare al momento del pagamento una ritenuta del 10% a titolo di acconto IRPEF o IRPEG, con obbligo di rivalsa. La base di commisurazione è:
- il 50% delle provvigioni, in via ordinaria;
- il 20% delle provvigioni, se il percipiente dichiara di avvalersi continuativamente di dipendenti o terzi.
Sono previste numerose esclusioni per specifiche categorie, tra cui agenzie di viaggio, imprese assicurative e relativi intermediari, banche e società finanziarie, agenti marittimi e aerei, operatori dei mercati agricoli e ittici e cooperative o consorzi privi di finalità lucrativa.
Per gli incaricati alle vendite a domicilio la ritenuta è applicata a titolo d’imposta sul 50% delle provvigioni. La disciplina si estende anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti.
Imposte sui redditi e detrazioni per il 1983
Dal 1° gennaio 1983 sono sostituite le aliquote IRPEF per scaglioni, comprese tra il 18% per i redditi fino a 11 milioni di lire e il 65% per la parte eccedente 500 milioni di lire.
Sono aumentate le detrazioni e i limiti reddituali, tra cui:
- detrazione per il coniuge non separato: 240.000 lire;
- detrazione per spese di produzione del reddito: 252.000 lire, con ulteriori importi di 270.000 e 252.000 lire nei casi previsti;
- limite di redditualità per alcune detrazioni: 2.750.000 lire;
- quota esente: 96.000 lire se il reddito complessivo netto non supera 10 milioni, altrimenti 36.000 lire.
Per i lavoratori dipendenti è prevista un’ulteriore detrazione graduata in relazione al reddito, da 324.000 lire per redditi fino a 9 milioni fino a 60.000 lire per redditi oltre 15 e fino a 16 milioni. Sono introdotti meccanismi di salvaguardia per evitare che il superamento di una soglia reddituale determini una riduzione del reddito netto disponibile.
Per i redditi di lavoro autonomo e d’impresa è prevista un’ulteriore detrazione non cumulabile con quella per lavoro dipendente:
- 200.000 lire se il reddito complessivo non supera 6 milioni;
- 100.000 lire se supera 6 milioni ma non 12 milioni.
La detrazione non spetta ai redditi determinati con taluni regimi forfettari.
Regimi forfettari per arti, professioni e imprese
Per gli esercenti arti e professioni con compensi non superiori a 18 milioni di lire, il reddito è determinato forfettariamente applicando ai compensi aliquote progressive:
- 70% fino a 10 milioni;
- 75% sulla parte oltre 10 e fino a 14 milioni;
- 80% sulla parte oltre 14 e fino a 18 milioni.
Il contribuente può rinunciare al regime dandone comunicazione nella dichiarazione annuale.
Per le imprese minori il limite dei ricavi è elevato a 18 milioni di lire. Sono stabiliti coefficienti forfettari differenziati per attività artigiane, trasporti, alberghi, somministrazione di alimenti e bevande, commercio al minuto, generi di monopolio e intermediari commerciali.
Imposta erariale sui prodotti elettronici e audiovisivi
Dal 1° gennaio 1983 è istituita un’imposta erariale di consumo su numerosi prodotti, tra cui apparecchi hi-fi, televisori, apparecchi fotografici e cinematografici, binocoli, registratori, supporti magnetici, videogiochi e televisori con tubo-immagini incorporato.
L’imposta è pari al 16% del valore imponibile, ridotta all’8% per i televisori con tubo-immagini incorporato. Per i prodotti nazionali è dovuta sulle cessioni effettuate dal produttore in condizioni di utilizzabilità da parte del consumatore finale; la dichiarazione e il versamento devono essere effettuati entro il mese successivo a ciascun trimestre solare. Per i prodotti importati l’imposta è dovuta dall’importatore e riscossa secondo le modalità doganali.
La disciplina si applica anche alle giacenze esistenti al 1° gennaio 1983 presso rivenditori e depositi. Sono previste regole specifiche per la determinazione del valore imponibile, esenzioni per esportazioni e per determinate cessioni verso soggetti pubblici o beneficiari di importazioni esenti.
Sono istituiti controlli presso luoghi di produzione, deposito e vendita, nonché un contrassegno di Stato sui singoli prodotti. La sottrazione dei prodotti all’accertamento o al pagamento comporta una multa da due a otto volte l’imposta evasa e, oltre 12 milioni di lire di imposta evasa, anche la reclusione da quattro mesi a due anni. Sono previste ulteriori sanzioni per dichiarazioni omesse o infedeli, ritardi nei versamenti e prodotti privi di contrassegno.
Il diritto al recupero dell’imposta, delle pene pecuniarie, delle soprattasse e degli interessi si prescrive in cinque anni; lo stesso termine vale per il rimborso dell’imposta indebitamente pagata.
IVA e imposte indirette
Sono apportate modifiche alla disciplina IVA, tra cui l’esclusione dall’imposta delle operazioni istituzionali svolte da Presidenza della Repubblica, Senato, Camera e Corte costituzionale, con effetto dal 1° gennaio 1973.
L’imposta relativa all’acquisto o importazione di autovetture e autoveicoli non adibiti a uso pubblico e non oggetto dell’attività propria dell’impresa non è detraibile fino al 31 dicembre 1985, salvo il caso di agenti e rappresentanti di commercio. La detraibilità dei carburanti e lubrificanti segue quella dei relativi veicoli o natanti.
Sono inoltre disciplinati i regimi speciali IVA per determinati operatori agricoli e di allevamento, le modalità di versamento tramite istituti di credito e casse rurali, nonché il trattamento dei contributi dei consorzi di bonifica e delle linee di trasporto a impianto fisso, considerate opere di urbanizzazione primaria.
Imposta di registro, ipotecaria e catastale
Le imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali e quelle di trascrizione inferiori a 50.000 lire sono elevate a tale importo. Sono aumentate anche diverse aliquote dell’imposta di registro, in particolare quelle relative agli articoli indicati dalla tariffa, con incrementi generalmente dal 2% al 3%, dallo 0,50% all’1% e dallo 0,25% allo 0,50%.
Gli aumenti non si applicano ai trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni conseguenti a espropriazioni. Sono inoltre escluse dall’imposta determinate fattispecie di accollo di debiti e quietanze contestuali all’atto principale.
Per i finanziamenti derivanti da contratti conclusi dal 1° gennaio 1983 l’imposta sostitutiva è elevata al 2% e allo 0,75%, con esclusione dei finanziamenti a medio termine garantiti da cooperative e consorzi fidi. Per i finanziamenti all’esportazione di durata superiore a 18 mesi l’aliquota è fissata allo 0,25%.
Imposte sulle assicurazioni e tasse sui contratti di borsa
Dal 1° febbraio 1983 le aliquote dell’imposta sulle assicurazioni private e sui contratti di rendita vitalizia sono aumentate del 50%. Dal 1° maggio 1983 sono stabilite nuove aliquote, pari al 2%, 10% o 17% a seconda della tipologia assicurativa.
Sono previste aliquote agevolate per determinate assicurazioni agricole ed esenzioni per le assicurazioni relative a beni soggetti alla disciplina dei beni di interesse storico-artistico.
Le tasse speciali sui contratti di borsa sono quadruplicate, con incrementi specifici per i contratti aventi a oggetto azioni. Per i contratti a termine e di riporto di durata superiore a 135 giorni si applicano aliquote doppie rispetto a quelle previste per contratti di durata superiore a 90 e non superiore a 135 giorni. Rimangono ferme le agevolazioni per contratti a contanti aventi a oggetto esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
Tributi automobilistici e concessioni governative
Dal 1° gennaio 1983 la soprattassa sui veicoli diesel è elevata a 27.000 lire per cavallo fiscale. Per i veicoli fino a 15 cavalli fiscali è prevista una soprattassa minima annua di 300.000 lire.
Sono disciplinati i versamenti integrativi e la regolarizzazione delle posizioni relative al 1983. La competenza e il gettito della tassa automobilistica sono collegati alla residenza del soggetto passivo o, per le persone giuridiche, alla sede legale o al luogo di gestione ordinaria principale.
Le tasse sulle concessioni governative sono aumentate del 20%, salvo specifiche esclusioni, con arrotondamento ai mille lire superiori. L’aumento riguarda le tasse il cui termine di pagamento scade dopo il 30 dicembre 1982 e può essere versato senza sanzioni entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.
Sono inoltre aumentate, dal 1° gennaio 1983, le tasse relative alle patenti di guida secondo gli importi specificamente indicati dal provvedimento.
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