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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17308/2025 del 27/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria)

La controversia

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.f. alcuni soggetti, ammessi al passivo in posizione di grado pari o inferiore rispetto a un credito altrui, hanno contestato l’ammissione in chirografo di un rilevante credito insinuato da una società di cartolarizzazione/cessionaria. Il Tribunale aveva ritenuto provata la cessione del credito da una banca originaria alla cessionaria, la data certa dei contratti bancari e la prova del credito tramite estratti conto completi. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità del decreto per motivazione apparente, insufficiente, contraddittoria e illogica sulla prova della cessione; 2) violazione degli artt. 115, 112 c.p.c. e 2697 c.c. per erronea valutazione dell’estratto del contratto di cessione, ritenuto contestato per incompletezza, mancata traduzione, lingua inglese e indicazione di diversa controparte; 3) nullità per travisamento della prova e violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2704 c.c. in tema di data certa dei contratti, sostenendo che i timbri postali non fossero leggibili; 4) ulteriore nullità e travisamento della prova sulla questione della continuità contabile e del rapporto di appoggio degli affidamenti, oltre a dedotta violazione dell’art. 117 TUB e 2697 c.c.; 5) in via subordinata, violazione degli artt. 101 e 115 c.p.c. e 2697 c.c. per veicolare le medesime doglianze come violazioni di legge. La curatela fallimentare, dal canto suo, ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo violazioni di legge e nullità del decreto per il rigetto dell’eccezione di difetto di interesse e per l’asserita abusività dell’azione, nonché ulteriori censure sul riconoscimento del debito nella domanda di concordato e sulla opponibilità alla massa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondate o inammissibili le doglianze dei ricorrenti, osservando che la motivazione del decreto del Tribunale non era apparente ma superava il minimo costituzionale; che la prova della cessione del credito poteva essere desunta anche da elementi indiziari e dalla dichiarazione della cedente; che la lingua inglese del documento non ne inficiava la valutabilità; che la data certa e, più in generale, l’idoneità delle scritture private a provare l’anteriorità della loro formazione appartengono alla valutazione del giudice di merito; che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o nullità, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso incidentale della curatela è stato dichiarato assorbito, in quanto condizionato e proposto da parte totalmente vittoriosa nel merito. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti principali alla rifusione delle spese in favore sia della cessionaria sia della curatela.

Norme richiamate

  • art. 98 l.f.

    Norma richiamata come base dell’opposizione allo stato passivo e del successivo giudizio di cassazione sul decreto che la definisce.

  • art. 99 l.f.

    Norma indicata quale riferimento del decreto del tribunale impugnato in cassazione.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    domanda di condanna ex art. 96 comma III c.p.c.

    Richiamato in relazione alla richiesta di condanna per responsabilità aggravata, rigettata dal tribunale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    nullità del decreto impugnato per apparente, insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione

    La Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, non è più deducibile il vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria nei termini tradizionali, ma solo nei limiti del minimo costituzionale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro del requisito di motivazione sufficiente e del giusto processo.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per censurare la valutazione delle prove; la Corte osserva che le doglianze miravano in realtà a una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché dirette contro l’apprezzamento di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova della cessione e del credito; la Corte evidenzia che la contestazione non riguardava l’erronea ripartizione dell’onere, ma la valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 2704 c.c.

    Richiamato in tema di data certa delle scritture private; la Corte ribadisce che l’accertamento della data e dell’idoneità di fatti equivalenti è riservato al giudice di merito.

  • art. 260, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma richiamata nei motivi come parametro di censura formale, senza esito favorevole ai ricorrenti.

  • art. 122 c.p.c.

    La lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali, non per i documenti prodotti in giudizio.

  • art. 117 TUB

    Invocato per lamentare la mancata produzione dei contratti originari; la Corte non accoglie la censura, reputandola devolutiva di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato dai ricorrenti per riqualificare le doglianze come violazioni di legge; la Corte lo reputa inidoneo a superare l’inammissibilità sostanziale delle censure.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per nullità processuali e per travisamento della prova, ma la Corte nega che le doglianze fossero scrutinabili in legittimità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria nel procedimento camerale.

  • art. 390, comma 2, CCII

    Disposizione transitoria applicata per affermare che, nelle procedure fallimentari pendenti alla data di entrata in vigore del CCII, continua ad applicarsi la legge fallimentare.

  • art. 207, comma 16, CCII

    Richiamato nell’eccezione di tardività, ma la Corte non vi aderisce perché la controversia resta regolata dalla disciplina fallimentare transitoria.

  • art. 9 CCII

    Norma richiamata nel contesto della sospensione feriale, ma ritenuta non decisiva in ragione della disciplina transitoria.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dal ricorso incidentale in tema di correttezza e buona fede, ma il motivo è assorbito.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dal ricorso incidentale in tema di esecuzione secondo buona fede, ma il motivo è assorbito.

  • art. 2732 c.c.

    Richiamato dal ricorso incidentale, senza esame nel merito per assorbimento.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorso incidentale, ma i motivi sono dichiarati assorbiti.

  • art. 13 CEDU

    Richiamato dal ricorso incidentale, ma i motivi sono dichiarati assorbiti.

  • art. 54 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    Richiamato dal ricorso incidentale, ma i motivi sono dichiarati assorbiti.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato dal ricorso incidentale in tema di doveri processuali e abusività dell’azione, senza esame per assorbimento.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato dal ricorso incidentale, ma i motivi sono assorbiti.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorso incidentale, ma i motivi sono assorbiti.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Richiamato dal ricorso incidentale, ma i motivi sono assorbiti.

  • art. 1988 c.c.

    Richiamato dal ricorso incidentale, ma il relativo motivo è assorbito.

  • art. 161, comma 5, l.f.

    Richiamato dal ricorso incidentale, ma il relativo motivo è assorbito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito censurare la decisione di merito con la sola formula della motivazione "apparente", "insufficiente" o "contraddittoria" oltre i limiti oggi residuati dall’art. 360 c.p.c. dopo la riforma del 2012: il controllo della Cassazione sulla motivazione resta circoscritto alla soglia del minimo costituzionale.
  • La prova della cessione di un credito, specie se effettuata in blocco e in ambito concorsuale, può essere desunta dal giudice di merito anche da una pluralità di elementi documentali e indiziari; la relativa valutazione è insindacabile in cassazione se la motivazione è adeguata.
  • La lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali, ma non comporta, di per sé, l’inutilizzabilità dei documenti prodotti in lingua straniera, che restano valutabili dal giudice di merito.
  • L’accertamento della data delle scritture private e dell’idoneità di fatti equivalenti a provare l’anteriorità della formazione del documento appartiene al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
  • Le censure che, sotto la veste della violazione di legge o della nullità processuale, mirano in realtà a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione perché sollecitano un riesame del merito.
  • Nel giudizio di cassazione il ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa nel merito ha natura condizionata e viene esaminato solo se sussiste un effettivo interesse attuale, tipicamente in caso di accoglimento del ricorso principale; altrimenti resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniConto corrente
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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