Cassazione Civile, Ordinanza n. 17300/2025 del 27/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino straniero ha impugnato davanti al Giudice di Pace un decreto di espulsione prefettizio emesso nei suoi confronti. Il giudice di merito ha respinto l’opposizione ritenendo tempestivo il ricorso, ma infondato perché il soggetto si trovava irregolarmente sul territorio nazionale, essendo entrato in Italia il 3 giugno 2023 e risultando scaduto, alla data del decreto, il visto di breve durata rilasciato dalla Svizzera. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione delle norme sulla convalida, sostenendo che il giudice non avesse considerato l’asserita convalida di un diverso decreto espulsivo riferito a un’altra persona, non emendabile come mero errore materiale; con il secondo ha denunciato violazione di norme sostanziali e processuali e motivazione apparente, sostenendo che il giudice di pace avesse integrato illegittimamente la motivazione del decreto, fondandosi sulla scadenza del visto/permesso e non sulle ragioni indicate nell’atto, e che comunque la mancata proroga del visto fosse dipesa da forza maggiore, essendo intervenuto un arresto per l’esecuzione di una sentenza penale e il successivo rilascio solo in data utile per attivare altri rimedi. Il ricorrente ha inoltre sostenuto di essere entrato in Italia con volo aereo e con biglietto di ritorno, così da non voler permanere irregolarmente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, poiché la dedotta mancanza di convalida riguardava un diverso straniero e comunque la convalida delle misure esecutive o alternative al trattenimento non incide sulla validità del distinto decreto prefettizio di espulsione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il giudice di pace non aveva illegittimamente integrato la motivazione del decreto, ma si era limitato a verificare la descrizione dei fatti posti a base dell’atto amministrativo e la loro riconducibilità alla fattispecie espulsiva; inoltre le allegazioni sulla forza maggiore e sulle modalità di ingresso non risultavano specificamente dimostrate come già dedotte nel giudizio di merito, con conseguente difetto di autosufficienza del ricorso. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata difesa dell’intimato.
Norme richiamate
I motivi sono stati scrutinati sotto il profilo della nullità processuale, dell’omessa pronuncia e del vizio motivazionale, ma sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della sentenza per omessa pronuncia, ma la censura è stata respinta in rito.
Richiamato per lamentare ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte ha escluso che il giudice di pace avesse integrato la motivazione del decreto o deciso oltre i limiti del devolutum.
Richiamato dal ricorrente in relazione al contraddittorio e alla decisione; la doglianza è stata ritenuta inammissibile.
art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. 286/1998
L’espulsione può essere disposta quando lo straniero si è sottratto ai controlli di frontiera; nel caso concreto la Corte ha rilevato che tale base normativa era indicata nel decreto, ma la decisione di merito poggiava anche sulla permanenza irregolare.
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998
La Corte ha ribadito che l’espulsione è legittima anche quando lo straniero si trattenga senza richiedere la proroga del visto o il permesso di soggiorno nel termine, salvo forza maggiore, e che il giudice di pace deve verificare i fatti descritti nell’atto rispetto alla fattispecie normativa.
art. 13, comma 8, d.lgs. 286/1998
Riconosce l’impugnazione del decreto prefettizio davanti al giudice di pace nei termini di legge.
art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998
Riguarda la convalida delle misure alternative al trattenimento; la Corte ha chiarito che tale segmento procedimentale, anche se affetto da errori riferiti a un diverso soggetto, non travolge il decreto prefettizio di espulsione, che resta il titolo autonomamente impugnabile.
Indicato come rito applicabile all’opposizione al decreto di espulsione.
d.l. 133/2023, conv. in l. 176/2023
Ha ridotto i termini per l’impugnazione dei decreti di espulsione; la Corte ha applicato la disciplina ratione temporis precedente la modifica.
art. 5, commi 7, 7-bis e 7-ter, d.lgs. 286/1998
Richiamati nel secondo motivo quale parametro della dedotta illegittimità del provvedimento, ma senza esito favorevole per il ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione del decreto di espulsione, il giudice di pace deve verificare la legittimità dell’atto prefettizio sulla base dei fatti descritti nel provvedimento e della loro riconducibilità alla fattispecie normativa, senza sostituire o integrare la motivazione amministrativa.
- La convalida di misure esecutive o alternative al trattenimento è un segmento autonomo rispetto al decreto prefettizio di espulsione: eventuali vizi o errori relativi a quella fase non travolgono automaticamente il titolo espulsivo.
- Le censure in cassazione contro la decisione sull’espulsione devono essere specifiche e autosufficienti: il ricorrente deve indicare dove e come le deduzioni siano state formulate nel giudizio di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La deduzione della forza maggiore per giustificare la mancata richiesta di proroga del visto o del permesso deve risultare ritualmente allegata e dimostrata; in difetto, la censura non può essere esaminata nel merito.
- Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito, pur senza soffermarsi analiticamente su ogni argomento difensivo, rigetta implicitamente le eccezioni incompatibili con la conferma della validità del decreto impugnato.
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