Cassazione Civile, Ordinanza n. 25173/2025 del 14/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2010 nei confronti di una società operante nel settore immobiliare/alberghiero, con recupero a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA di costi ritenuti indebitamente dedotti perché riferiti a fatture relative a operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, nonché di componenti positivi di reddito non contabilizzati connessi alla cessione di immobili e alla conseguente plusvalenza. L'Ufficio ha inoltre recuperato IVA indebitamente detratta e contestato sanzioni per infedele dichiarazione e indebita detrazione. La C.T.P. aveva accolto il ricorso della società, la C.T.R. aveva respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo irrilevanti fiscalmente i rilievi. In cassazione l'Agenzia ha proposto due ricorsi: il primo avverso la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la revocazione proposta contro la decisione di appello; il secondo avverso la sentenza di appello. Nel ricorso sulla revocazione l'Ufficio ha dedotto errore di fatto ex art. 395, n. 4 c.p.c. per la falsa percezione del passaggio in giudicato di alcune sentenze della C.T.P. di Avellino, sostenendone la decisività; la Corte ha ritenuto infondata la censura. Nel ricorso contro la sentenza di appello l'Ufficio ha denunciato motivazione apparente e, soprattutto, violazione delle regole sulla prova presuntiva e sull'onere della prova in tema di operazioni inesistenti, oltre a violazione dell'art. 2909 c.c. e delle norme sulla sospensione dei termini d'impugnazione, nonché dell'art. 86 TUIR in tema di plusvalenza e qualificazione dell'operazione. La Corte ha ritenuto fondati il secondo, il terzo e il quarto motivo, osservando che la C.T.R. aveva omesso di valutare compiutamente gli indizi addotti dall'Ufficio, aveva dato rilievo a un giudicato non correttamente verificato e aveva trascurato la possibile riqualificazione dell'operazione come cessione dissimulata con emersione di plusvalenza.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Ha rigettato il ricorso iscritto al n. 19151/2022, relativo alla sentenza resa sul giudizio di revocazione, confermando la declaratoria di inammissibilità della revocazione per difetto di decisività dell'asserito errore di fatto. Ha invece accolto il ricorso avverso la sentenza di appello limitatamente al secondo, terzo e quarto motivo, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla C.G.T. di secondo grado della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame nel merito e per la liquidazione delle spese di legittimità. Le spese del giudizio relativo al ricorso rigettato sono state compensate.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
L'errore di fatto revocatorio rileva solo se consiste in una falsa percezione materiale e se è decisivo, cioè idoneo ad aver inciso concretamente sulla decisione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il veicolo processuale per denunciare vizi di nullità della sentenza, tra cui il vizio di motivazione apparente nei limiti del minimo costituzionale.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La sentenza è nulla se manca la motivazione in senso costituzionalmente rilevante o se la motivazione è solo apparente.
Richiamato come parametro della sufficienza della motivazione della sentenza.
Norma richiamata quale base dell'accertamento induttivo dei componenti negativi e positivi di reddito.
Norma richiamata quale base dell'accertamento nei confronti della contribuente.
Richiamato per la determinazione della base imponibile IRAP.
La detrazione IVA presuppone l'effettività dell'operazione; in mancanza, l'imposta è recuperabile.
Richiamato dalla ricorrente nel dedurre la violazione delle regole IVA sulle fatture.
art. 5, comma 4, d.P.R. 471/1997
Richiamato per la sanzione per infedele dichiarazione.
art. 6, comma 6, d.P.R. 471/1997
Richiamato per la sanzione relativa all'illegittima detrazione d'imposta.
L'onere della prova segue la regola per cui, in tema di operazioni inesistenti, l'Ufficio deve provare gli elementi costitutivi della pretesa e il contribuente la prova contraria nei limiti indicati dalla giurisprudenza.
Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento fiscale se gravi, precise e concordanti e se valutate complessivamente.
Il giudicato può rilevare solo se effettivamente esistente e nei limiti della sua efficacia, anche riflessa, secondo le regole processuali e sostanziali applicabili.
Richiamato in tema di definitività della decisione e passaggio in giudicato.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al valore delle risultanze processuali e probatorie.
Richiamato nel motivo relativo al giudicato e alle sospensioni dei termini di impugnazione.
art. 6, comma 141, d.l. 119/2018
Ha disposto una sospensione dei termini di impugnazione rilevante per verificare se le sentenze invocate fossero davvero passate in giudicato.
La sospensione emergenziale dei termini processuali incide sul momento di formazione del giudicato.
Richiamato per sostenere che l'operazione andava qualificata in termini di plusvalenza tassabile.
art. 9, comma 2, d.P.R. 917/1986
In caso di conferimenti o apporti, il corrispettivo è determinato secondo il valore normale dei beni conferiti, con possibili effetti sulla tassazione della plusvalenza.
art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014
Per i tributi, l'estinzione della società cancellata dal registro imprese opera dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione, conservando al liquidatore i poteri di rappresentanza per gli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione.
L'estinzione della società cancellata è differita, nei limiti speciali previsti dall'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, ai fini tributari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Non applicato, poiché una parte soccombente era un'amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4 c.p.c. presuppone una falsa percezione materiale del fatto e non può consistere in una mera valutazione errata o incompleta delle risultanze processuali; inoltre deve essere decisivo, cioè aver inciso sulla decisione impugnata.
- In tema di motivazione, la nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur formalmente esistente, non renda percepibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non vi è vizio se la motivazione, anche sintetica, consente di comprendere la ratio decidendi.
- Nei giudizi tributari fondati su presunzioni, il giudice deve valutare gli indizi prima analiticamente e poi complessivamente, verificando se, nella loro sintesi, siano gravi, precisi e concordanti; è censurabile la decisione che isoli gli elementi o ne ometta la valutazione unitaria.
- In materia di operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che l'Amministrazione abbia fornito una prova presuntiva dell'inesistenza, il contribuente non può limitarsi a esibire fatture, pagamenti o regolarità formale della contabilità, ma deve provare l'effettiva esecuzione delle operazioni.
- In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare anche la consapevolezza del cessionario o la sua colpevole ignoranza rispetto alla frode, potendo tale prova desumersi da indici oggettivi; il contribuente, a sua volta, deve dimostrare di avere adottato la diligenza esigibile da un operatore accorto.
- La mera mancanza di prova della collusione tra soggetti terzi non esclude, di per sé, la frode fiscale o la disconoscibilità dei costi e dell'IVA, se emergono elementi indiziari idonei a far dubitare della reale operatività dell'operazione.
- Il giudicato richiamato a sostegno di una decisione tributaria è rilevante solo se effettivamente formato e solo nei limiti della sua efficacia; la verifica del passaggio in giudicato deve tener conto delle sospensioni legali dei termini di impugnazione.
- In presenza di un'operazione formalmente presentata come conferimento o cessione di ramo d'azienda, il giudice deve verificare la reale sostanza economica dell'operazione, potendo riqualificarla in base agli elementi indiziari come cessione di beni con emersione di plusvalenza imponibile.
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