Cassazione Civile, Ordinanza n. 25150/2025 del 14/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Una società esecutrice di lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di una galleria stradale aveva ottenuto dal giudice di appello la condanna della Provincia al pagamento di euro 149.952,80, importo corrispondente alla parte di opere effettivamente realizzate e non ancora pagate. La Provincia, dopo aver contestato in primo grado la sussistenza dei presupposti della somma urgenza e l'avvenuta regolarizzazione della spesa, ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) violazione di varie norme del TUEL, del codice dei contratti e del codice civile, sostenendo che non vi fosse stato un vero affidamento in somma urgenza ma un semplice riaffidamento dopo lo scioglimento del precedente contratto, e che la domanda di pagamento del valore delle opere realizzate costituisse domanda nuova in appello; (2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 191 TUEL, assumendo che il computo metrico e gli atti di urgenza erano stati contestati e non potevano fondare la condanna; (3) violazione degli artt. 191 e 194 TUEL e dell'art. 176, comma 5, d.P.R. 207/2010, perché la Corte d'appello avrebbe liquidato somme eccedenti le sole spese della parte di opera realizzata, includendo indebitamente margini di profitto; (4) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., per avere la Corte d'appello condannato l'ente senza prova sufficiente dell'effettiva esecuzione e del valore delle opere, affidandosi al computo metrico. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, qualificando correttamente la fattispecie come lavori di somma urgenza e affermando la prevalenza della disciplina speciale che impone la liquidazione delle spese relative alla parte di opera o lavori realizzati anche in mancanza di approvazione; ha invece dichiarato inammissibili il secondo e il quarto motivo per difetti di autosufficienza e perché miravano in sostanza a una rivalutazione del merito e delle prove. Il ricorso è stato quindi respinto e la Provincia è risultata soccombente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Provincia di Salerno. Ha confermato che, per i lavori pubblici di somma urgenza eseguiti sotto la vigenza dell'art. 191, comma 3, TUEL nel testo anteriore alla riforma del 2012, e in presenza dell'art. 176, comma 5, d.P.R. 207/2010, l'ente deve liquidare almeno le spese relative alla parte dell'opera o dei lavori effettivamente realizzati, senza poter opporre il mancato consolidamento formale dell'ordinazione nei termini. Ha inoltre precisato che la domanda introdotta in appello non era nuova, perché non introduceva fatti costitutivi diversi ma solo una diversa qualificazione giuridica e una limitazione del petitum alle sole spese di esecuzione, e ha ritenuto inammissibili le censure basate sulla contestazione del computo metrico e sulla pretesa assenza di prova, perché prive dell'indicazione e trascrizione necessaria degli atti rilevanti e dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito.
Norme richiamate
art. 191, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000
testo vigente dal 13/10/2000 al 7/12/2012
per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati da evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi va regolarizzata entro 30 giorni e la comunicazione al terzo è contestuale alla regolarizzazione; nella versione originaria non prevedeva l'impegno di spesa e non escludeva il diritto al pagamento delle opere effettivamente eseguite
art. 194, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 267 del 2000
richiamato nel confronto con la disciplina successiva al 2012 per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio
art. 176, comma 5, d.P.R. n. 207 del 2010
qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati
norma speciale applicabile ai lavori di somma urgenza, che impone la liquidazione delle sole spese relative alla parte effettivamente realizzata, prevalendo sulla disciplina generale degli enti locali
art. 147, comma 5, d.P.R. n. 554 del 1999
richiamato come antecedente normativo della medesima regola sulla liquidazione delle spese per la parte di opera o lavori realizzati in caso di mancata approvazione
art. 23, comma 3, d.l. n. 66 del 1989, convertito in L. n. 144 del 1989
norma previgente che, in mancanza di tempestiva regolarizzazione dei lavori di somma urgenza, non contemplava il diritto al valore delle opere già eseguite
richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio
richiamato in relazione alla contestazione del computo metrico e alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per difetto di autosufficienza e perché volta al merito
il giudice può attribuire ai fatti dedotti una diversa qualificazione giuridica e applicare norme diverse da quelle invocate dalle parti, purché i fatti costitutivi restino gli stessi
richiamato per escludere che la domanda di pagamento delle sole spese per le opere eseguite integrasse domanda nuova in appello
richiamato come parametro delle censure di legittimità, ma alcune doglianze sono state giudicate inammissibili per difetto di specificità o per richiesta di rivalutazione del merito
richiamato dalla Procura Generale nella richiesta subordinata di enunciazione di principio di diritto, ma la Corte ha ritenuto di non dovervi fare luogo
evocato dalla ricorrente; la Corte ha valorizzato, in positivo, il rischio di arricchimento senza causa dell'ente come ragione della liquidazione delle spese delle opere realizzate
richiamato dalla ricorrente insieme all'azione generale di arricchimento, senza ulteriore sviluppo decisorio
art. 107 d.lgs. n. 267 del 2000
richiamato nel primo motivo tra le norme asseritamente violate
Massime di principio
- Nei lavori pubblici di somma urgenza, la disciplina speciale di settore prevale sulla regola generale dell'ente locale quando la norma tecnica regola espressamente le conseguenze della mancata approvazione dell'intervento.
- Se l'opera o il lavoro di somma urgenza non ottiene l'approvazione dell'organo competente, l'amministrazione resta tenuta a corrispondere almeno le spese relative alla parte effettivamente realizzata; resta escluso, invece, il compenso ulteriore riconducibile al profitto dell'imprenditore quando la disciplina applicabile limita il pagamento ai soli costi di produzione.
- La deduzione in appello di una diversa norma applicabile ai medesimi fatti costitutivi non integra domanda nuova, se non introduce fatti nuovi né altera il petitum e la causa petendi sostanziale, ma si limita a una diversa qualificazione giuridica della pretesa.
- Nel ricorso per cassazione che contesti la non contestazione o la valutazione di documenti e prove, è necessario indicare con precisione gli atti processuali rilevanti; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Le censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati dal giudice di merito non sono scrutinabili in sede di legittimità.
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