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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25158/2025 del 14/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento per Irpef relativo all’anno 2014. In primo grado la domanda era stata accolta perché il giudice tributario aveva ritenuto nulla la notificazione dell’atto, per omesso invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), con conseguente decadenza dell’amministrazione dal potere impositivo. In appello, però, la decisione era stata riformata: il giudice di secondo grado aveva ritenuto validamente perfezionata la notifica ex art. 140 c.p.c. o comunque sanata la nullità, reputando infondati i vizi dell’accertamento. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: 1) omessa declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., sostenendo che l’ufficio non avesse devoluto correttamente la questione dell’interpretazione dell’art. 140 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 140 e 156 c.p.c., nonché delle norme tributarie richiamate, lamentando che la sanatoria della nullità non potesse evitare la decadenza, poiché l’amministrazione si sarebbe salvata solo con un rituale perfezionamento della notifica; 3) vizio di motivazione, perché la sentenza d’appello avrebbe ritenuto non maturata la decadenza pur affermando che la notifica non si era perfezionata; 4) ulteriore nullità della sentenza per aver attribuito alla sanatoria della notifica anche l’effetto di impedire la decadenza dal potere accertatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l’ufficio aveva effettivamente devoluto al giudice di appello la questione della validità della notificazione ex art. 140 c.p.c. Quanto ai motivi secondo, terzo e quarto, esaminati congiuntamente, la Corte ha corretto e integrato la motivazione della sentenza impugnata, ma ne ha confermato il dispositivo: la notifica dell’avviso era stata eseguita secondo la sequenza procedimentale dell’art. 140 c.p.c.; non vi era prova della ricezione della CAD; tuttavia, in base alla disciplina della notifica ex art. 140 c.p.c. come interpretata alla luce della giurisprudenza costituzionale, la ricezione materiale della CAD non è elemento indefettibile, poiché la notifica si perfeziona per il destinatario decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata contenente la CAD. Poiché il contribuente aveva proposto il ricorso avverso l’atto entro il termine di sessanta giorni decorrente da tale momento, la Corte ha ritenuto raggiunto lo scopo legale della notificazione e non verificatasi la decadenza dell’amministrazione dal potere di accertamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L’appello dell’ufficio era specifico perché investiva chiaramente la questione della validità della notificazione ex art. 140 c.p.c.; quindi non poteva dichiararsi l’inammissibilità del gravame per difetto di specificità.

  • art. 140 c.p.c.

    Nel procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. la mancata prova della ricezione materiale della CAD non impedisce il perfezionamento della notifica per il destinatario, che si produce decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata contenente la CAD.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità della notificazione è sanata quando l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo legale, cioè ha consentito al destinatario di impugnare tempestivamente l’atto impositivo.

  • art. 60, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma richiamata dal ricorrente nel quadro della disciplina delle notificazioni degli atti tributari.

  • art. 6, comma 1, L. n. 212 del 2000

    Norma richiamata dal ricorrente nel quadro delle garanzie del contribuente.

  • art. 21-bis L. n. 241 del 1990

    Norma richiamata dal ricorrente nel quadro della validità degli atti e delle comunicazioni amministrative.

  • art. 37, comma 27, d.l. n. 223 del 2006 conv. in L. n. 248 del 2006

    Norma richiamata dal ricorrente nel quadro della disciplina tributaria applicabile all’atto impositivo.

  • art. 60, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma richiamata dal ricorrente nel quadro della disciplina delle notifiche fiscali.

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la decadenza dell’amministrazione si fosse già verificata; la Corte ha escluso tale conseguenza perché la notificazione aveva raggiunto il suo scopo nei termini.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per il deposito della memoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per determinare l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità va respinta quando dalla sentenza impugnata risulti che il gravame abbia effettivamente investito in modo chiaro la questione decisa dal giudice di secondo grado.
  • Nella notificazione ex art. 140 c.p.c., la prova della ricezione materiale della comunicazione di avvenuto deposito non è sempre necessaria al perfezionamento della notifica per il destinatario, essendo sufficiente, secondo la disciplina applicabile, la decorrenza del termine di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata contenente la CAD.
  • La nullità della notificazione di un atto impositivo è sanata quando il destinatario abbia comunque conseguito la conoscenza dell’atto in tempo utile per impugnarlo, poiché il procedimento notificatorio deve ritenersi andato a buon fine se ha raggiunto il suo scopo legale.
  • Ai fini della decadenza del potere accertatore dell’amministrazione, rileva che la notificazione dell’avviso abbia consentito al contribuente di esercitare tempestivamente il diritto di difesa entro il termine di impugnazione, anche in assenza della prova della ricezione della CAD.
  • Il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione opera anche in materia di atti impositivi, con la conseguenza che il perfezionamento per il notificante e per il destinatario può essere valutato distintamente ai fini del rispetto dei termini decadenziali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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