DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto introduce, per il 2020 e per il perdurare dello stato di emergenza COVID-19, misure straordinarie per rafforzare il SSN: fondi aggiuntivi per il personale, assunzioni e incarichi temporanei, potenziamento dell’assistenza territoriale, aree sanitarie temporanee, approvvigionamento di DPI e dispositivi medici. Molte misure sono limitate nel tempo e prorogate fino al 2021-2026 in alcuni casi.
Misure urgenti COVID-19 per sanità, personale sanitario e assistenza territoriale
Misure urgenti COVID-19 per sanità, personale e assistenza territoriale
Il provvedimento reca un insieme di interventi straordinari per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le misure riguardano soprattutto il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, il reclutamento temporaneo di personale, l’organizzazione dell’assistenza territoriale e l’approvvigionamento di dispositivi di protezione e dispositivi medici.
Finanziamento aggiuntivo per il personale del Servizio sanitario nazionale
Per l’anno 2020 vengono incrementati i fondi contrattuali destinati alle condizioni di lavoro del personale sanitario, con priorità alle prestazioni rese nelle attività di contrasto al COVID-19. L’incremento è disposto per ciascuna regione e provincia autonoma in deroga ai limiti ordinari di spesa di personale.
Le risorse complessive stanziate ammontano a 250 milioni di euro, a valere sul finanziamento sanitario corrente 2020. Le regioni e province autonome possono inoltre integrare tali importi con risorse proprie, fino a un massimo pari al doppio, purché sia salvaguardato l’equilibrio economico del sistema sanitario. Su tali risorse può essere riconosciuto un premio al personale impiegato durante lo stato di emergenza, fino a 2.000 euro lordi per dipendente.
È inoltre autorizzata un’ulteriore spesa di 100 milioni di euro per finalità collegate alle misure speciali di reclutamento e impiego di personale sanitario.
Potenziamento del Ministero della salute
Il Ministero della salute è autorizzato ad assumere a tempo determinato, per durata non superiore a tre anni, un contingente di personale destinato agli uffici periferici nei principali porti e aeroporti:
- 40 dirigenti sanitari medici;
- 18 dirigenti sanitari veterinari;
- 29 unità di personale non dirigenziale con profilo di tecnico della prevenzione.
Le assunzioni avvengono mediante graduatorie esistenti o concorsi per titoli ed esame orale, anche in modalità telematica e decentrata. È prevista una prova teorico-pratica finale con esito positivo per la conferma dell’assunzione. Le spese sono ripartite su più annualità fino al 2023.
Reclutamento straordinario di specializzandi, professionisti sanitari e pensionati
Per il solo periodo dello stato di emergenza, le aziende e gli enti del SSN possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a personale delle professioni sanitarie, operatori socio-sanitari e medici specializzandi degli ultimi due anni di corso. Tali incarichi possono durare fino a sei mesi e, se necessario, essere prorogati nel rispetto dei termini emergenziali.
Per fronteggiare la carenza di personale, fino al 31 luglio 2020 le regioni e province autonome possono anche conferire incarichi analoghi a personale sanitario e OSS in quiescenza. Per questi incarichi non opera l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e pensione. Le disposizioni hanno avuto varie proroghe fino al 31 dicembre 2026 per alcune fattispecie.
Incarichi a tempo determinato nel SSN e accesso degli specializzandi
Le aziende del SSN possono conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico e procedura comparativa semplificata, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari, qualora non sia possibile utilizzare personale già in servizio o graduatorie esistenti. Gli incarichi durano un anno e non sono rinnovabili.
Gli incarichi possono essere conferiti anche ai medici specializzandi dell’ultimo e penultimo anno, per sei mesi prorogabili entro il 31 dicembre 2020 secondo le proroghe intervenute. L’attività svolta costituisce titolo preferenziale nei concorsi del SSN.
Potenziamento dell’assistenza territoriale e contratti con privati
Regioni, province autonome e aziende sanitarie possono stipulare contratti per acquistare ulteriori prestazioni sanitarie, anche in deroga ai limiti di spesa, per aumentare i posti letto di terapia intensiva e subintensiva e far fronte alla carenza assistenziale. Se non basta, possono stipulare contratti anche con strutture private non accreditate, purché autorizzate.
Le strutture private, accreditate e non, possono mettere a disposizione personale, locali e apparecchiature su richiesta delle autorità sanitarie; tali prestazioni sono indennizzate secondo la disciplina richiamata. Le misure cessano con la fine dello stato di emergenza, salvo interventi già adottati.
Aree sanitarie temporanee e opere edilizie urgenti
Le regioni e le province autonome possono attivare aree sanitarie temporanee, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, all’interno o all’esterno di strutture sanitarie o in altri luoghi idonei, fino alla cessazione dello stato di emergenza.
Le opere edilizie strettamente necessarie possono essere eseguite in deroga alla disciplina edilizia, urbanistica e, per il periodo emergenziale, anche agli obblighi antincendio richiamati. I lavori possono iniziare contestualmente alla presentazione dell’istanza o della segnalazione al comune. È previsto un finanziamento fino a 50 milioni di euro.
Unità speciali di continuità assistenziale e assistenza alla disabilità
Le regioni e province autonome devono istituire unità speciali di continuità assistenziale per la gestione domiciliare dei pazienti COVID-19 non bisognosi di ricovero. Le unità operano tutti i giorni dalle 8 alle 20 e prevedono un compenso lordo orario di 40 euro.
Gli enti locali possono inoltre garantire assistenza domiciliare agli alunni con disabilità durante la sospensione del servizio scolastico. Le regioni possono istituire unità speciali per prestazioni domiciliari sanitarie e socio-sanitarie a favore di persone con disabilità fragili, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
Incentivi, acquisto e utilizzo di dispositivi di protezione e dispositivi medici
È previsto un finanziamento per incentivare la produzione e fornitura di dispositivi medici e DPI tramite contributi a fondo perduto, contributi in conto gestione e finanziamenti agevolati, con gestione affidata a Invitalia. Ulteriori disposizioni consentono l’acquisto semplificato di DPI e dispositivi medicali, anche con pagamenti anticipati e in deroga al codice dei contratti pubblici, fino alla fine dello stato di emergenza, con successive proroghe.
Sono inoltre disciplinate le modalità di utilizzo di dispositivi di protezione equivalenti e di mascherine chirurgiche, incluse quelle prive di marchio CE previa valutazione dell’Istituto superiore di sanità.
Reclutamento di medici di medicina generale, pediatri e specializzandi
A decorrere dal 1° gennaio 2025, i medici iscritti al corso di formazione in medicina generale possono instaurare un rapporto convenzionale a tempo determinato con il SSN. Sempre dal 1° gennaio 2025, i laureati abilitati in medicina e chirurgia possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e iscriversi agli elenchi della guardia medica; analogamente, gli specializzandi in pediatria possono assumere incarichi di sostituzione dei pediatri di libera scelta.
Le ore svolte sono computate come attività pratiche nel monte ore formativo. Le disposizioni risultano prorogate, per alcune fattispecie, fino al 31 dicembre 2024 e fino al 31 dicembre 2026 secondo gli aggiornamenti riportati.
Stato di efficacia e durata delle misure
La gran parte delle misure è strettamente collegata allo stato di emergenza COVID-19 dichiarato il 31 gennaio 2020 ed è stata più volte prorogata con successivi decreti. Alcune previsioni hanno cessato di avere efficacia o sono state abrogate; altre risultano ancora applicabili solo entro i termini indicati dagli aggiornamenti normativi successivi.
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