Cassazione Civile, Ordinanza n. 25154/2025 del 14/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata della controversia e della mancata istanza di trattazione nel termine previsto dalla legge, nonché dello sgravio del residuo importo da parte dell'Agenzia. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con spese compensate nel senso che restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I contribuenti avevano proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna n. 274/2018, resa in una controversia relativa a un avviso di accertamento. Nel corso del giudizio di legittimità hanno aderito alla definizione agevolata della controversia prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, depositando l'istanza e la ricevuta del primo versamento rateale della somma dovuta e chiedendo la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020. L'Agenzia delle Entrate e i contribuenti non hanno però presentato istanza di trattazione entro il termine di legge; inoltre l'Agenzia ha provveduto allo sgravio del residuo importo non più dovuto per effetto del perfezionamento della definizione agevolata. Per tale ragione la causa è stata ritenuta cessata per intervenuta definizione della lite.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 119 del 2018
La definizione agevolata della controversia fiscale, una volta perfezionata, fa venire meno l'oggetto del giudizio.
Massime di principio
- Quando il contribuente perfeziona la definizione agevolata della lite tributaria e l'amministrazione provvede allo sgravio delle somme residue non dovute, viene meno la materia del contendere e il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- La mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine stabilito dalla disciplina speciale della definizione agevolata impedisce la prosecuzione del processo, consolidando l'effetto estintivo della procedura.
- In presenza di cessazione della materia del contendere per definizione agevolata, le spese seguono la regola dell'anticipazione e restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
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