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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25155/2025 del 14/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un'intimazione di pagamento di euro 847.947,85 emessa dall'agente della riscossione in relazione a quarantuno cartelle di pagamento asseritamente già notificate e rimaste insolute. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione salvo che per cinque cartelle. In cassazione la società ha proposto sette motivi. Con il primo ha dedotto la nullità del giudizio per irritualità della rappresentanza in giudizio dell'agente della riscossione, difeso da avvocato del libero foro anziché dall'Avvocatura dello Stato. Con il primo profilo del secondo motivo ha contestato la mancata produzione degli estratti di ruolo insieme agli avvisi di ricevimento delle cartelle notificate a mezzo posta. Con il secondo profilo del secondo motivo ha censurato la ritualità della notifica di una specifica cartella, deducendo che la notifica ex art. 140 c.p.c. era avvenuta senza la raccomandata informativa. Con il terzo, il quarto e il quinto motivo ha lamentato che la CTR avesse rigettato o ritenuto generica l'eccezione di prescrizione riferita ai crediti portati dalle cartelle, in particolare a sanzioni e interessi. Con il sesto motivo ha infine contestato la statuizione sulla genericità della doglianza relativa alla quantificazione degli interessi.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo; inammissibili il primo profilo del secondo motivo e il sesto motivo; fondato il secondo profilo del secondo motivo, nonché fondati il terzo, il quarto e il quinto motivo, trattati congiuntamente. Per l'effetto ha cassato la sentenza impugnata. Ha annullato direttamente l'intimazione di pagamento limitatamente agli importi riferiti alla cartella n. 10020060004352255000/23.12.2006, perché la notifica di quella cartella risultava invalida per omissione della raccomandata informativa. Ha poi rinviato alla CGT-2 della Campania, in diversa composizione, affinché verifichi e espunga dal debito gli importi prescritti successivamente alla notifica delle cartelle correttamente notificate, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 11 e 12 d.lgs. n. 546/1992

    Nel giudizio tributario l'agente della riscossione può validamente avvalersi di un avvocato del libero foro nei gradi di merito; la difesa erariale è prevista espressamente per il giudizio di legittimità.

  • art. 182 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa nullità della rappresentanza, ma ritenuto non utile a fondare la censura.

  • art. 134 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla nullità della sentenza/procedimento, senza accoglimento della doglianza.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    È la norma sul procedimento di notificazione delle cartelle; la Corte esclude la necessità, ai fini del motivo accolto, degli estratti di ruolo ma valorizza la regolarità formale della notificazione della specifica cartella contestata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato ai fini dell'onere della prova sulla notifica delle cartelle; la Corte dichiara inammissibile il profilo nuovo sugli estratti di ruolo e fonda l'accoglimento sulla documentazione prodotta relativa alla singola notifica.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato insieme alle norme sulla notificazione per sostenere l'irregolarità della cartella notificata ex art. 140 c.p.c.

  • art. 8 l. n. 890/1982

    La Corte rileva che, in caso di notifica ex art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa, occorre la raccomandata informativa e il relativo avviso di ricevimento.

  • art. 140 c.p.c.

    La notifica per irreperibilità relativa è nulla se manca la raccomandata informativa prescritta dalla legge.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    Consente di impugnare l'intimazione di pagamento e, nel caso di specie, di far valere la prescrizione degli importi portati dalle cartelle sottostanti.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di interesse ad agire; la Corte non ne fa il perno decisorio.

  • art. 2 d.lgs. n. 546/1992

    Evocato nel motivo sulla prescrizione, senza assumere rilievo decisivo autonomo.

  • art. 57, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato nel motivo sulla prescrizione, senza che la Corte ne faccia applicazione centrale.

  • art. 18 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in relazione all'asserita genericità dell'eccezione di prescrizione; la Corte ritiene fondato il motivo sostanziale sulla mancata adeguata verifica della prescrizione.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla genericità dell'eccezione; non decisivo autonomamente.

  • art. 2953 c.c.

    La Corte distingue tra prescrizione ordinaria decennale e quella breve, escludendo l'automatica conversione in termine decennale se manca un titolo giudiziale definitivo.

  • art. 20 d.lgs. n. 472/1997

    Per le sanzioni amministrative pecuniarie si applica il termine prescrizionale quinquennale.

  • art. 2948, comma 4, c.c.

    Per gli interessi opera la prescrizione quinquennale.

  • art. 112 c.p.c.

    Il sesto motivo è dichiarato inammissibile anche perché sviluppa una censura diversa da quella formalmente rubricata, richiamando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Massime di principio

  • L'agente della riscossione può stare in giudizio nei gradi di merito del processo tributario tramite un avvocato del libero foro; non sussiste nullità della rappresentanza per il solo fatto che non sia stata utilizzata la difesa dell'Avvocatura dello Stato.
  • Quando la cartella di pagamento è notificata ex art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa, la notificazione è invalida se non risulta la spedizione della raccomandata informativa e il relativo avviso di ricevimento.
  • L'impugnazione di un'intimazione di pagamento consente di far valere anche la prescrizione dei crediti recati dalle cartelle presupposte, purché si tratti di cartelle correttamente notificate o comunque nei limiti dei vizi dedotti.
  • Nel valutare l'eccezione di prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, il giudice deve distinguere tra sanzioni, interessi e imposte, verificando il decorso del termine tra notifica della cartella e notifica dell'intimazione successiva.
  • Le sanzioni amministrative pecuniarie e gli interessi si prescrivono in cinque anni; le imposte non periodiche in dieci anni; le imposte aventi carattere di periodicità in cinque anni.
  • La contestazione degli interessi richiesti con l'intimazione deve essere specifica e puntuale, poiché gli interessi sono dovuti per legge e non basta una doglianza generica sulla loro quantificazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniPrescrizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

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