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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25163/2025 del 14/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia traeva origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a Irpef, Iva e altri tributi per l'anno d'imposta 2007. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la Commissione tributaria regionale del Lazio, in appello, aveva invece accolto il gravame dell'Agenzia delle entrate. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la parte ricorrente documentava di aver aderito alla procedura di definizione agevolata c.d. "rottamazione quater" e di aver versato 7 rate su 18 previste dal piano. Alla luce della sopravvenuta legge di interpretazione autentica richiamata dalla Corte, la ricorrente sosteneva che il pagamento della prima rata fosse sufficiente a perfezionare la definizione ai fini dell'estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha rilevato che, per effetto della nuova disposizione di interpretazione autentica introdotta dall'art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025, convertito con l. n. 108 del 2025, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi relativi a debiti inclusi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, il perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata. Poiché la documentazione prodotta dalla contribuente dimostrava l'adesione e il pagamento della prima rata, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio. Non vi è stata pronuncia sulle spese, in ragione della mancata rituale costituzione della resistente. È stata inoltre esclusa l'applicazione del contributo unificato aggravato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la declaratoria di estinzione non rientra tra le ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 235

    dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

    La dichiarazione prevista da questa norma, unitamente alla documentazione sul pagamento, è richiesta per la declaratoria di estinzione del giudizio relativo ai debiti inclusi nella definizione agevolata.

  • L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 236

    secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197

    È oggetto della norma di interpretazione autentica: ai fini dell'estinzione del giudizio, il perfezionamento della definizione si considera realizzato con il versamento della prima o unica rata.

  • L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 241

    comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241

    La comunicazione dell'ente è tra i documenti da produrre per ottenere l'estinzione del giudizio.

  • D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, art. 3-bis, comma 2, lettera c)

    comunicazione prevista dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c)

    È richiamata come fonte alternativa della comunicazione necessaria ai fini della declaratoria di estinzione nei casi di definizione agevolata previsti dalla normativa sopravvenuta.

  • D.L. 17 giugno 2025, n. 84, art. 12-bis

    Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata

    Stabilisce che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, il perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata e che l'estinzione è dichiarata d'ufficio dal giudice sulla base della documentazione prevista.

  • L. 30 luglio 2025, n. 108

    di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 84 del 17 giugno 2025

    Introduce, mediante conversione, la norma di interpretazione autentica applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte precisa che il contributo unificato aggravato non si applica quando il giudizio si estingue, poiché tale effetto è previsto solo per rigetto nel merito, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi a debiti inclusi in una definizione agevolata, la sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica può incidere immediatamente sull'esito del processo, imponendo al giudice di verificare d'ufficio il perfezionamento della definizione e di dichiarare l'estinzione quando risultino la dichiarazione di adesione e il versamento della prima o unica rata.
  • Ai fini dell'estinzione del giudizio per definizione agevolata, il perfezionamento della procedura non richiede il pagamento integrale del piano rateale, essendo sufficiente, secondo la norma interpretativa applicata dalla Corte, il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione del contributo unificato aggravato previsto per le sole ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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