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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26705/2022 del 12/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per II.DD. e IVA 2004, confermato in primo e secondo grado. Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia deducendo sei motivi: 1) violazione dell'art. 57 d.P.R. 633/1972 per insussistenza dei presupposti del raddoppio dei termini di accertamento; 2) vizio motivazionale sulla stessa questione; 3) vizio motivazionale sull'eccezione di incompetenza della DRE Lombardia; 4) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 per mancato contraddittorio endoprocedimentale; 5) violazione dell'art. 13-bis d.l. 78/2009 per l'irrilevanza dello scudo fiscale; 6) violazione dell'art. 57, comma 1, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993 per avere la CTR ritenuto nuova e inammissibile la deduzione sulla deducibilità dei costi relativi a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. La Corte ha esaminato i motivi respingendoli o dichiarandoli inammissibili, ritenendo infondati quelli di diritto e non scrutinabili i vizi motivazionali, anche per la doppia conforme.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha ritenuto infondato il motivo sul raddoppio dei termini, richiamando il principio per cui è sufficiente l'obbligo di denuncia penale per reati tributari, indipendentemente dalla sua effettiva presentazione. Ha dichiarato inammissibili i motivi motivazionali per la presenza di doppia conforme e perché formulati secondo il previgente testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha reputato infondato il motivo sul contraddittorio endoprocedimentale, osservando che per i tributi armonizzati l'obbligo sussiste solo se il contribuente indica in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere, onere qui non assolto. Ha respinto il motivo sullo scudo fiscale, perché il contribuente non ha dimostrato la concreta correlazione tra somme scudate e riprese fiscali. Ha infine respinto il motivo sui costi da operazioni inesistenti, affermando che comunque mancava prova documentale idonea dell'effettività e dell'inerenza dei costi. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 57 d.P.R. 633/1972

    Per gli anni applicabili, il raddoppio del termine decadenziale opera quando sussiste l'obbligo di denuncia penale per reati tributari, a prescindere dalla effettiva presentazione della denuncia e dall'esito del procedimento penale.

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    Il raddoppio dei termini di accertamento richiede la sola astratta configurabilità di un reato tributario e l'obbligo di denuncia, non essendo rilevante l'esito del procedimento penale.

  • art. 331 c.p.p.

    È il parametro per individuare l'obbligo di denuncia penale richiamato dalla disciplina sul raddoppio dei termini di accertamento.

  • d.lgs. 74/2000

    La presenza di uno dei reati previsti da tale decreto rileva ai fini dell'obbligo di denuncia penale e quindi del raddoppio dei termini.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale non è scrutinabile nei casi di doppia conforme ed è comunque inammissibile se dedotto secondo il previgente parametro normativo.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è proponibile.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, per i tributi armonizzati, richiede che il contribuente indichi in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere; per i tributi non armonizzati non opera un vincolo generalizzato salvo previsione espressa.

  • art. 13-bis d.l. 78/2009

    Lo scudo fiscale non impedisce l'accertamento per qualunque reddito: il contribuente deve dimostrare la concreta correlazione tra somme regolarizzate e reddito accertato.

  • art. 14, comma 1, lett. a), d.l. 350/2001

    La preclusione al potere di accertamento riguarda solo le somme o attività estere oggetto di rimpatrio/regolarizzazione, non costituisce una franchigia generale opponibile a qualsiasi imponibile.

  • art. 57, comma 1, d.lgs. 546/1992

    La Corte rileva che l'eccezione sulla deducibilità dei costi non doveva essere trattata come nuova solo per la sua formulazione in appello, ma la questione resta comunque infondata nel merito.

  • art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993

    I costi sono deducibili solo se inerenti e provati; la mera fattura o la regolarità formale delle scritture non bastano a dimostrare operazioni effettive.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario sul raddoppio dei termini di accertamento, è sufficiente che ricorra l'obbligo di denuncia penale per reati tributari; non occorre la prova dell'effettiva presentazione della denuncia né l'esito del processo penale.
  • I motivi di ricorso per cassazione che censurano la motivazione sono inammissibili quando la sentenza impugnata è sorretta da doppia conforme e, comunque, non possono essere articolati secondo il previgente testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. oltre i limiti oggi consentiti.
  • Nel contraddittorio endoprocedimentale tributario, il contribuente che deduce la violazione deve indicare specificamente quali difese avrebbe potuto svolgere e in che modo esse avrebbero potuto incidere sull'esito dell'accertamento, altrimenti la doglianza è infondata.
  • Lo scudo fiscale non opera come franchigia generale rispetto a qualsiasi accertamento fiscale: il contribuente deve provare la concreta e oggettiva riferibilità delle somme regolarizzate al reddito oggetto di contestazione.
  • I costi derivanti da operazioni inesistenti non sono deducibili se manca la prova dell'effettività, dell'inerenza e del preciso ammontare; la fattura e la regolarità formale delle scritture o dei pagamenti non sono di per sé prova sufficiente.
  • Quando il giudice di merito rigetta una questione sia per ragioni processuali sia per ragioni di merito, il ricorso per cassazione non può ottenere l'annullamento se la ratio decidendi di merito resta autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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