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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26704/2022 del 12/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento relativo a II.DD. e IVA per l'anno 2005, confermato in appello. Il contribuente aveva contestato: l'asserita incompetenza dell'ufficio della direzione regionale che aveva trasmesso gli esiti della verifica; la violazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, L. 212/2000; la rilevanza dello "scudo fiscale" rispetto alle riprese fiscali; e, in via sostanziale-processuale, la deducibilità dei costi documentati da fatture riferite a operazioni inesistenti, censurando anche la dichiarazione di novità dell'eccezione in appello ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 e il richiamo all'art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per la presenza di doppia conforme e, comunque, per la loro impostazione come richiesta di nuova valutazione del fatto o per difetto di specifica allegazione sul concreto pregiudizio da mancato contraddittorio. Ha respinto il terzo motivo perché lo scudo fiscale non opera come franchigia generale opponibile all'accertamento, essendo necessaria la prova di una concreta correlazione tra somme emerse e redditi accertati, prova non fornita dal contribuente. Ha respinto anche il quarto motivo: pur dando atto del principio per cui la questione della deducibilità dei costi può essere rilevata anche tardivamente, la Corte ha rilevato che nel merito mancava comunque la prova dell'effettività dei costi e della loro inerenza, non essendo sufficiente la sola fattura o la regolarità formale della contabilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo di ricorso fondato sul vizio motivazionale è stato dichiarato inammissibile, anche perché formulato secondo il previgente parametro e non proponibile in presenza di doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale non è proponibile in cassazione nei termini dedotti dal ricorrente.

  • art. 360, primo comma, nn. 5-3, c.p.c.

    La censura mista di vizio motivazionale e violazione di legge è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata per difetto di specificità e per i principi sul contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    Per gli accertamenti c.d. a tavolino, l'obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale è riconosciuto solo per i tributi armonizzati, e comunque il contribuente deve indicare le difese che avrebbe potuto svolgere e non limitarsi a contestazioni astratte.

  • art. 13-bis, d.l. 78/2009

    Lo scudo fiscale non comporta una preclusione oggettiva generale all'accertamento, dovendo sussistere una concreta correlazione tra somme regolarizzate/rimpatriate e redditi accertati.

  • art. 14, comma 1, lett. a), d.l. 350/2001

    La limitazione del potere accertativo opera solo in rapporto agli imponibili rappresentati dalle somme o attività estere oggetto di rimpatrio, non come franchigia generale su qualunque reddito.

  • art. 57, comma 1, d.lgs. 546/1992

    La questione della deducibilità dei costi non può essere introdotta per la prima volta in appello; la Corte richiama tuttavia anche il profilo sostanziale, che in ogni caso esclude la deducibilità senza prova dell'effettività.

  • art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993

    La deducibilità dei costi è esclusa quando difetta la prova dell'effettività delle operazioni sottostanti e della relativa inerenza all'attività d'impresa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La soccombenza comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio motivazionale non è scrutinabile quando la sentenza impugnata sia conforme a quella di primo grado e il ricorrente prospetti una mera richiesta di rivalutazione del fatto.
  • Nelle controversie fiscali relative a accertamenti a tavolino, il contraddittorio endoprocedimentale è dovuto in via generalizzata solo per i tributi armonizzati; in ogni caso il contribuente deve allegare in concreto le difese che avrebbe potuto far valere e l'utilità del contraddittorio pretermesso.
  • Lo scudo fiscale non opera come limite oggettivo generale all'accertamento tributario: il contribuente deve provare la specifica riconducibilità delle somme rimpatriate ai redditi poi accertati.
  • I costi derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti non sono deducibili se manca la prova dell'effettività dell'operazione e della sua inerenza all'impresa; la fattura e la mera regolarità formale della contabilità non bastano a dimostrare la deducibilità.
  • Quando una questione sulla deducibilità dei costi è introdotta per la prima volta in appello, essa è inammissibile come domanda o eccezione nuova, ma il giudice può comunque rilevare l'insussistenza dei presupposti sostanziali della deduzione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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