Cassazione Civile, Ordinanza n. 26707/2022 del 12/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della concorde richiesta delle parti, rilevando che la controversia era stata definita agevolmente nelle more del giudizio di legittimità. Non avendo più ragione di proseguire il processo, ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e ha compensato le spese.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2004 emesso nei confronti della società contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate, ritenendo abusive le operazioni di cash pooling infragruppo contestate dall'Ufficio, in quanto idonee a consentire una maggiore detrazione dell'IVA. La società proponeva ricorso per cassazione con sei motivi contro tale decisione, ma nelle more del giudizio chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 1, comma 4, d.l. 148/2017, depositando documentazione; l'Agenzia, su richiesta della Corte, confermava l'avvenuta definizione agevolata della controversia e chiedeva l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 4, d.l. 148/2017
è richiamato quale base della definizione agevolata della controversia che ha determinato la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di cassazione, interviene una definizione agevolata della controversia che elimina l'interesse delle parti alla decisione, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La concorde istanza delle parti circa l'avvenuta definizione della lite è sufficiente a fondare la declaratoria di estinzione, con compensazione delle spese se richiesto e non contrastato.
Come è indicizzato
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