Cassazione Civile, Ordinanza n. 26725/2022 del 12/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno 2004 emesso nei confronti di una società. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale; in appello, invece, la Commissione tributaria regionale ha accolto l'impugnazione dell'Agenzia delle entrate, ritenendo validamente emesso l'atto impositivo, escludendo che si trattasse di accertamento integrativo, e giudicando fondate le riprese fiscali perché relative a operazioni imponibili ai fini IVA, con conseguente conferma delle sanzioni e inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 8 d.lgs. 546/1992. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma nelle more ha aderito alla definizione agevolata della lite prevista dall'art. 6 d.l. 119/2018 e ha depositato la quietanza del pagamento della prima rata, a seguito di ordinanza interlocutoria che ne richiedeva la documentazione.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei quattro motivi di ricorso perché ha rilevato che la contribuente aveva perfezionato la definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018, depositando la quietanza del versamento della prima rata. Accertata l'integrazione della condizione prevista dal comma 10 e l'assenza di diniego di condono o di istanza di trattazione nei termini previsti, ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi del comma 13 della medesima disposizione, ponendo le spese a carico di chi le aveva anticipate.
Norme richiamate
Il perfezionamento della definizione agevolata della lite, comprovato dal versamento richiesto, integra la condizione per l'estinzione del processo; in mancanza di diniego di condono o di istanza di trattazione nei termini, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
La CTR aveva escluso l'applicabilità dell'esimente sulle sanzioni; la Cassazione non si pronuncia nel merito di tale profilo per effetto dell'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, la parte aderisce validamente alla definizione agevolata della lite tributaria e deposita la prova del pagamento dovuto, il processo si estingue se non risultano atti impeditivi o istanze di prosecuzione nei termini stabiliti dalla legge.
- L'estinzione del processo per definizione agevolata assorbe ogni esame dei motivi di ricorso, impedendo alla Corte di pronunciarsi sul merito della pretesa tributaria impugnata.
- In presenza dei presupposti normativi della definizione agevolata, la declaratoria di estinzione comporta la regolazione delle spese secondo le previsioni della legge speciale, con addebito a chi le ha anticipate.
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