Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26709/2022 del 12/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2007 emesso nei confronti di una società, che aveva dedotto costi relativi a prestazioni rese da un soggetto persona fisica e a spese di consulenza fatturate da una società terza. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, ritenendo non adeguatamente provati i costi e qualificando parte delle fatture passive come relative a operazioni oggettivamente inesistenti. In cassazione la società ha proposto tre motivi: con i primi due ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 109 d.P.R. 917/1986, contestando la validazione delle riprese fiscali sui costi inerenti alle prestazioni del professionista; con il terzo ha denunciato la violazione degli artt. 132 c.p.c., 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, 111 Cost., 109 d.P.R. 917/1986 e 2697 c.c., deducendo che la CTR aveva motivato in modo solo apparente e apodittico la ripresa relativa alla quota di ammortamento del 20% delle spese di consulenza, limitandosi a richiamare l'avviso di accertamento senza spiegare le ragioni della decisione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, perché le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, miravano in realtà a contestare la valutazione delle prove e l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, attività non riesaminabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza regionale meramente apparente e quindi nulla: la CTR si era limitata a un'affermazione apodittica, per relationem all'avviso di accertamento, senza rendere percepibile il ragionamento decisorio sulla pretesa inesistenza oggettiva delle operazioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge è ammissibile solo se censura l'erronea ricognizione della fattispecie astratta; non consente di rimettere in discussione l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 109 d.P.R. 917/1986

    È la norma invocata dalla contribuente per sostenere l'indeducibilità o deducibilità dei costi; la Corte non entra nel merito dell'interpretazione perché i primi due motivi sono dichiarati inammissibili in quanto diretti a contestare il fatto.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione; la motivazione solo apparente determina nullità.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario la sentenza deve esporre la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione; il mero rinvio acritico all'avviso di accertamento non è sufficiente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a supporto del requisito costituzionale della motivazione della decisione giurisdizionale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo accolto, ma la Corte decide sulla carenza motivazionale della sentenza, non su un autonomo errore sul riparto dell'onere probatorio.

Massime di principio

  • In cassazione, la deduzione di violazione di legge non può essere usata per censurare l'apprezzamento delle prove o la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito; tali doglianze sono scrutinabili solo nei limiti del vizio di motivazione.
  • La motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per formare il proprio convincimento.
  • Nel processo tributario non è sufficiente un rinvio acritico alla motivazione dell'avviso di accertamento impugnato: il giudice deve esporre, anche sinteticamente, le ragioni fattuali e giuridiche della conferma della pretesa fiscale.
  • La censura relativa alla deducibilità dei costi, se incentrata sull'assenza o sulla valutazione delle prove, attiene al merito e non è proponibile come violazione di legge in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.