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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26700/2022 del 12/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato nel 1997 per la rideterminazione dell'imponibile ai fini IRPEF e ILOR dell'anno 1989. Il contribuente aveva proposto ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale, ma non aveva depositato nella segreteria della Commissione la copia del ricorso entro il termine previsto dall'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992. Il presidente della Commissione aveva quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Dopo il decesso del contribuente, l'Agenzia aveva emesso ruolo e cartella di pagamento nei confronti dell'erede, che aveva instaurato un ulteriore contenzioso. Successivamente l'erede aveva reclamato il decreto presidenziale di inammissibilità; il reclamo era stato accolto e il giudizio era proseguito fino all'annullamento dell'avviso di accertamento. In appello la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto impositivo e ritenuto assorbite le questioni sulla cartella. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992, perché la mancata costituzione del contribuente avrebbe impedito la valida instaurazione del giudizio e reso illegittima la decisione nel merito; 2) violazione dell'art. 28 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo la tardività del reclamo contro il decreto presidenziale; 3) violazione dell'art. 327 c.p.c., per non avere considerato il termine massimo di impugnazione dei provvedimenti decisori. La Corte ha trattato unitariamente i tre motivi, tutti centrati sulla pretesa definitività del decreto presidenziale e sulla conseguente inutilizzabilità del giudizio proseguito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto corretta la decisione della Commissione tributaria regionale, affermando che, nella peculiare ipotesi di provvedimento presidenziale di inammissibilità/estinzione reso senza pieno contraddittorio e non regolarmente comunicato, non si applica il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. per il reclamo; inoltre, una volta accolto il reclamo e disposto il prosieguo del giudizio, l'ordinanza non è impugnabile e le eventuali censure contro di essa devono essere dedotte nell'impugnazione della sentenza resa all'esito del processo proseguito. Poiché l'Agenzia non aveva sollevato tali censure in appello ma solo in cassazione, la CTR aveva correttamente deciso nel merito e il ricorso è stato respinto, con condanna dell'Agenzia alla rifusione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992

    "Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, l'originale del ricorso notificato ..."

    Il deposito del ricorso in segreteria è requisito previsto a pena di inammissibilità; tuttavia la Corte collega la disciplina alla necessità di verificare il corretto sviluppo del procedimento e la comunicazione dei provvedimenti presidenziali, escludendo che la sola irregolarità iniziale precluda in ogni caso la successiva tutela del contribuente quando intervenga un reclamo accolto e non impugnato.

  • art. 27 d.lgs. n. 546 del 1992

    "Il presidente della sezione ... esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l'inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta"

    Il presidente può emettere un provvedimento preliminare di inammissibilità solo nei casi previsti; la Corte evidenzia la natura peculiare di tale potere nella fase preparatoria del processo tributario.

  • art. 28 d.lgs. n. 546 del 1992

    "Contro i provvedimenti del presidente è ammesso reclamo ... entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione ..."

    Il termine per reclamare decorre dalla comunicazione del provvedimento; se il decreto presidenziale non è regolarmente comunicato, non può ritenersi preclusa la proposizione del reclamo. L'ordinanza che accoglie il reclamo e dispone la prosecuzione del processo non è impugnabile.

  • art. 327 c.p.c.

    "a prescindere dalla sua denominazione, possa essere impugnabile"

    La Corte esclude l'applicazione del termine annuale (oggi semestrale) per il reclamo contro il provvedimento presidenziale di estinzione/inammissibilità non regolarmente comunicato, trattandosi di fattispecie peculiare del processo tributario e non di impugnazione ordinaria.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È la norma invocata come parametro dei vizi processuali dedotti con i tre motivi di ricorso.

  • art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato come norma di rinvio alla disciplina generale, inclusa la regola di chiusura del termine di cui all'art. 327 c.p.c. nei casi non regolati espressamente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il mancato deposito della copia del ricorso può determinare inammissibilità, ma la definitività del provvedimento presidenziale che la dichiara dipende dalla sua regolare comunicazione alle parti interessate.
  • Il reclamo contro il decreto presidenziale ex art. 28 d.lgs. n. 546 del 1992 decorre dalla comunicazione del provvedimento; in mancanza di comunicazione rituale non opera il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. come limite al reclamo.
  • L'ordinanza collegiale che accolga il reclamo avverso il provvedimento presidenziale e disponga la prosecuzione del processo non è impugnabile autonomamente; eventuali vizi di tale ordinanza possono essere fatti valere solo con l'impugnazione della sentenza resa all'esito del giudizio proseguito.
  • Le questioni sulla validità del prosieguo del processo devono essere tempestivamente dedotte nel grado di merito successivo; se la parte le solleva solo in cassazione, il motivo è destinato al rigetto per novità della censura.
  • La peculiare disciplina dei provvedimenti presidenziali nel processo tributario si distingue dalle ordinarie ipotesi di estinzione del giudizio, nelle quali trovano normalmente applicazione i termini generali di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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