Cassazione Civile, Ordinanza n. 26710/2022 del 12/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso da un contribuente per dare esecuzione a una precedente sentenza della Commissione tributaria regionale, non impugnata, che aveva riconosciuto la debenza della rivalutazione monetaria sulle somme spettanti. Il giudice dell'ottemperanza aveva però rigettato la domanda, ritenendo che l'Amministrazione avesse già pagato quanto dovuto e che la statuizione sulla rivalutazione fosse troppo generica e comunque non più eseguibile. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto un motivo unico, lamentando la violazione del giudicato ex art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR avrebbe omesso di applicare la statuizione ormai passata in giudicato relativa alla corresponsione della rivalutazione monetaria, negando così efficacia al comando contenuto nella sentenza da eseguire.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha ribadito che, nel giudizio di ottemperanza tributaria, il giudice può e deve interpretare e precisare il contenuto del giudicato per renderlo effettivo, ma non può né attribuire un diritto nuovo né negare il diritto già consacrato. Ha quindi rilevato che la sentenza impugnata si era posta in contrasto con tale principio, avendo omesso di dare attuazione al decisum e, al contempo, avendo negato il contenuto precettivo della pronuncia da eseguire. Il ricorso è stato dunque accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato come norma sul giudicato sostanziale, la cui violazione è denunciabile quando il giudice dell'ottemperanza non rispetti la statuizione passata in giudicato
richiamato come norma sul giudicato formale, in relazione alla sentenza d'appello non impugnata da cui derivava il comando da eseguire
art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992
violazione delle norme del procedimento
interpretato nel senso che il ricorso per cassazione contro la sentenza resa in ottemperanza consente di denunciare non solo violazioni delle regole proprie di quel giudizio, ma anche ogni altro error in procedendo, incluso il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare e integrare il giudicato e l'omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria il ricorso per cassazione ex art. 70 d.lgs. n. 546/1992 non è limitato alle sole violazioni formali del procedimento, ma può investire anche altri errori in procedendo del giudice dell'ottemperanza, compreso il mancato esercizio del potere di interpretare il giudicato.
- Il giudizio di ottemperanza ha carattere chiuso: il giudice può chiarire e precisare il contenuto degli obblighi derivanti dalla decisione passata in giudicato per renderli effettivi, ma non può introdurre diritti nuovi né negare il diritto già riconosciuto dalla sentenza da eseguire.
- In materia tributaria l'ottemperanza è ammissibile anche quando il comando della sentenza non sia pienamente puntuale o quantificato, perché la finalità del rimedio è rendere effettivo il giudicato mediante gli accertamenti necessari a delimitarne la portata precettiva.
- Quando il giudicato riconosce una voce di credito, il giudice dell'ottemperanza deve dare attuazione a quella statuizione senza sostituirle una diversa valutazione di merito o un'apprezzamento incompatibile con il decisum ormai definitivo.
Come è indicizzato
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