Cassazione Civile, Ordinanza n. 30755/2021 del 29/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento per IVA e IRAP relativi agli anni 2008, 2009 e 2010, oltre che da un atto di contestazione sanzioni, emessi a seguito di verifica fiscale nei confronti di una società a responsabilità limitata in liquidazione e del ricorrente, ritenuto dall'Ufficio amministratore di fatto della società e responsabile solidale. Gli atti recuperavano a tassazione maggiori proventi derivanti da costi ritenuti fittizi e da indebite detrazioni IVA. Il contribuente aveva contestato di essere amministratore di fatto, affermando di avere svolto soltanto attività di consulenza fiscale, contabile e societaria; aveva inoltre dedotto l'inefficacia dell'atto a lui notificato, il difetto di legittimazione passiva, il difetto di motivazione, la mancanza di prova e l'illegittimità delle sanzioni. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva invece accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo provata la qualità di amministratore di fatto sulla base di plurimi elementi documentali e probatori, e aveva affermato, per gli anni 2008 e 2009, la legittimità del raddoppio dei termini anche per IRAP. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) motivazione inesistente o contraddittoria in punto di responsabilità per le sanzioni della società; 2) omessa pronuncia sull'estensione della responsabilità sanzionatoria all'amministratore di fatto; 3) motivazione inesistente o contraddittoria quanto alla responsabilità per le imposte dovute dalla società; 4) violazione di norme tributarie e civilistiche, sostenendo l'insussistenza dei presupposti per imputargli le imposte della società; 5) violazione delle norme sul raddoppio dei termini, sostenendo la decadenza dell'Ufficio dall'accertamento IRAP per il 2008 e 2009.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo insussistenti sia il vizio di motivazione sia l'omessa pronuncia sulla responsabilità per sanzioni, poiché dalla motivazione complessiva della CTR risultava che il contribuente, qualificato come amministratore di fatto di una società artificiosamente costituita per fini illeciti, era stato considerato responsabile anche delle sanzioni. Ha invece accolto il terzo, il quarto e il quinto motivo. Quanto ai primi due accolti, la Corte ha escluso che potesse configurarsi una responsabilità diretta del contribuente per il pagamento delle imposte dovute dalla società di capitali, in assenza dei presupposti dell'art. 36 d.P.R. 602/1973 e dell'atto motivato richiesto per far valere la responsabilità propria di amministratori, liquidatori o soci. Ha quindi affermato che l'autonomia patrimoniale perfetta della società esclude la coobbligazione tributaria personale dell'amministratore di fatto. Quanto al quinto motivo, ha ritenuto illegittimo il raddoppio dei termini per l'accertamento IRAP, perché tale istituto non opera per l'IRAP, mancando violazioni presidiate da sanzioni penali. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla CTR della Lombardia anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è richiamato come parametro dei vizi dedotti in cassazione (violazione di legge e motivazione/omessa pronuncia).
l'omessa pronuncia è esclusa quando la decisione impugnata, nel suo complesso, risulti incompatibile con la tesi o l'eccezione prospettata e ne comporti il rigetto implicito.
è evocato quale parametro del vizio di motivazione della sentenza.
è richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza tributaria.
è richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza tributaria.
è richiamato nel motivo concernente la decisione sulle sanzioni.
è invocato nel motivo di violazione di legge volto a negare l'imputazione personale delle imposte societarie.
è invocato nel motivo di violazione di legge relativo all'IRAP.
è invocato nel motivo di violazione di legge relativo all'IVA.
è invocato nel motivo di violazione di legge relativo all'IVA.
è qualificato come ipotesi speciale di responsabilità per obbligazione propria ex lege, di natura civilistica e non tributaria, azionabile solo al ricorrere dei relativi presupposti; non comporta una coobbligazione generale nei debiti tributari della società.
è richiamato nel motivo sul raddoppio dei termini e sulla decadenza dell'Ufficio.
art. 43, terzo comma, d.P.R. 600/73
il raddoppio dei termini di accertamento non si applica all'IRAP, perché le relative violazioni non sono presidiate da sanzioni penali.
è richiamato nel motivo sul raddoppio dei termini in sede di giudizio tributario.
è indicato, insieme all'art. 1218 c.c., come base della responsabilità civilistica ex art. 36 d.P.R. 602/73.
è indicato, insieme all'art. 1176 c.c., come base della responsabilità civilistica ex art. 36 d.P.R. 602/73.
è richiamato nel motivo di violazione di legge, senza rilievo decisivo nella soluzione della Corte.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione del giudice, letta complessivamente, sia logicamente incompatibile con la domanda o l'eccezione prospettata e ne comporti il rigetto implicito.
- Le sanzioni amministrative per violazioni tributarie commesse nell'interesse di una società di capitali, in via generale, gravano sulla persona giuridica; tale regola non impedisce tuttavia di imputarle alla persona fisica quando la società sia meramente fittizia e costituita artificiosamente come schermo per la commissione delle violazioni, perché in tal caso trasgressore e contribuente coincidono sostanzialmente.
- La responsabilità dell'amministratore, del liquidatore o del socio per i debiti fiscali della società non può essere desunta in via automatica dalla sola qualità gestoria: occorre un fondamento normativo specifico e, quando si invochi l'art. 36 d.P.R. 602/73, devono essere allegati e accertati i presupposti propri della responsabilità ex lege, che ha natura civilistica e non determina una coobbligazione tributaria generale.
- L'autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali comporta, di regola, l'esclusiva imputabilità alla società delle obbligazioni tributarie sorte nell'esercizio della sua attività; l'estensione personale al gestore richiede una distinta base legale e non può derivare dalla sola qualificazione di amministratore di fatto.
- Il raddoppio dei termini di accertamento previsto per i tributi presidiati da rilevanza penale non si applica all'IRAP, poiché per tale imposta non operano, secondo la Corte, violazioni assistite da sanzione penale.
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