Cassazione Civile, Ordinanza n. 30653/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico e contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato al contribuente espropriato e al Comune, quali coobbligati in solido, avviso di liquidazione dell'imposta di registro e irrogazione di sanzioni, in relazione alla sentenza della Corte d'appello resa nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio. L'Ufficio riteneva che la sentenza dovesse essere tassata come sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986. I contribuenti avevano invece sostenuto che la pronuncia avesse natura di sentenza di accertamento, soggetta all'imposta proporzionale dell'1% ex art. 8, lett. c). In cassazione l'Agenzia articolava due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 8, lett. b) e c), sostenendo che la sentenza contenesse anche una statuizione di condanna del Comune a depositare la differenza tra quanto liquidato e quanto già versato; con il secondo, proposto in via subordinata, lamentava l'erronea determinazione della base imponibile, sostenendo che, se la sentenza fosse stata qualificata come di accertamento, l'imposta avrebbe dovuto colpire l'intero importo accertato e non solo la differenza rispetto alle somme già depositate.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la sentenza resa nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione non ha natura di condanna al pagamento di una somma di denaro, ma definisce una controversia patrimoniale con accertamento definitivo del quantum dovuto e con ordine di deposito delle somme. Ha quindi affermato che la corretta tassazione è quella prevista dall'art. 8, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, cioè l'imposta proporzionale dell'1%. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per carenza di interesse, osservando che la questione della base imponibile non risultava devoluta nel thema decidendum del giudizio di merito. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate integralmente tra le parti, in ragione delle oscillazioni della giurisprudenza sul punto.
Norme richiamate
art. 8, lett. b), Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
si applica alle sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro; la Corte esclude che vi rientri la sentenza resa all'esito dell'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio.
art. 8, lett. c), Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
si applica alle sentenze di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale; la Corte ricomprende qui la sentenza che determina definitivamente l'indennità di esproprio.
art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001
indica il giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, che ha ad oggetto la determinazione del quantum dovuto.
art. 28 del d.P.R. n. 327 del 2001
la procedura di svincolo e pagamento segue al deposito delle somme; l'ordine del giudice crea una provvista presso l'ufficio pubblico preposto.
art. 29 del d.P.R. n. 327 del 2001
richiamato per evidenziare che, in presenza di contestazioni sugli aventi diritto o sulla ripartizione, l'ordine di pagamento è emesso dal giudice ordinario.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato quale parametro dei motivi per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione la pronuncia del giudice ha natura di accertamento del quantum dovuto e non di condanna al pagamento, poiché il giudice si limita a determinare l'indennità e a ordinare il deposito delle somme.
- Ai fini dell'imposta di registro, la sentenza che definisce l'opposizione alla stima va assoggettata all'imposta proporzionale prevista per le sentenze di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, non a quella propria delle sentenze di condanna.
- La base imponibile di una censura in cassazione deve essere effettivamente devoluta nel giudizio di merito; in mancanza di una specifica contestazione sul punto, il motivo è inammissibile per carenza di interesse.
- Quando la giurisprudenza di legittimità risulta oscillante sul regime fiscale applicabile a una pronuncia, può giustificarsi la compensazione integrale delle spese di lite.
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