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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30653/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico e contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva notificato al contribuente espropriato e al Comune, quali coobbligati in solido, avviso di liquidazione dell'imposta di registro e irrogazione di sanzioni, in relazione alla sentenza della Corte d'appello resa nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio. L'Ufficio riteneva che la sentenza dovesse essere tassata come sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986. I contribuenti avevano invece sostenuto che la pronuncia avesse natura di sentenza di accertamento, soggetta all'imposta proporzionale dell'1% ex art. 8, lett. c). In cassazione l'Agenzia articolava due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 8, lett. b) e c), sostenendo che la sentenza contenesse anche una statuizione di condanna del Comune a depositare la differenza tra quanto liquidato e quanto già versato; con il secondo, proposto in via subordinata, lamentava l'erronea determinazione della base imponibile, sostenendo che, se la sentenza fosse stata qualificata come di accertamento, l'imposta avrebbe dovuto colpire l'intero importo accertato e non solo la differenza rispetto alle somme già depositate.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la sentenza resa nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione non ha natura di condanna al pagamento di una somma di denaro, ma definisce una controversia patrimoniale con accertamento definitivo del quantum dovuto e con ordine di deposito delle somme. Ha quindi affermato che la corretta tassazione è quella prevista dall'art. 8, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, cioè l'imposta proporzionale dell'1%. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per carenza di interesse, osservando che la questione della base imponibile non risultava devoluta nel thema decidendum del giudizio di merito. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate integralmente tra le parti, in ragione delle oscillazioni della giurisprudenza sul punto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione la pronuncia del giudice ha natura di accertamento del quantum dovuto e non di condanna al pagamento, poiché il giudice si limita a determinare l'indennità e a ordinare il deposito delle somme.
  • Ai fini dell'imposta di registro, la sentenza che definisce l'opposizione alla stima va assoggettata all'imposta proporzionale prevista per le sentenze di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, non a quella propria delle sentenze di condanna.
  • La base imponibile di una censura in cassazione deve essere effettivamente devoluta nel giudizio di merito; in mancanza di una specifica contestazione sul punto, il motivo è inammissibile per carenza di interesse.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità risulta oscillante sul regime fiscale applicabile a una pronuncia, può giustificarsi la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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