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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30650/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva rigettato il suo appello, confermando l'annullamento dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo a un atto di compravendita di terreni. Il ricorso era articolato in quattro motivi: il primo denunciava vizi processuali relativi alla validità della notificazione e agli effetti di tale nullità nel processo tributario; il secondo e il terzo lamentavano la violazione e falsa applicazione delle norme agevolative sull'imposta di registro per i trasferimenti di terreni (artt. 33, comma 3, L. n. 388 del 2000 e 76 L. n. 448 del 2001); il quarto deduceva l'omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Nel corso del giudizio di cassazione la società contribuente ha depositato memoria chiedendo la sospensione del processo per avere presentato domanda di definizione agevolata ex art. 11 d.l. n. 50 del 2017, producendo copia del versamento della prima rata; risultando che nessun diniego era intervenuto nel termine di legge e che l'Agenzia non aveva chiesto la trattazione entro il termine previsto, si è verificata l'estinzione del processo.

La decisione

La Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata presentata dalla contribuente ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, conv. in l. n. 96 del 2017. Poiché non risulta intervenuto diniego della definizione entro il 31 luglio 2018 e l'Agenzia delle Entrate non ha presentato istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018, la Corte ha ritenuto integrata la causa legale di estinzione del processo prevista dall'art. 11, comma 10, del medesimo decreto. Il giudizio di cassazione è stato quindi dichiarato estinto, con spese poste a carico di chi le aveva anticipate.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma processuale sulla nullità degli atti e sui relativi effetti nel processo tributario.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in tema di nullità della notificazione.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel primo motivo per il coordinamento tra processo tributario e norme del codice di procedura civile.

  • artt. 17 e 49 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamati nel primo motivo per le regole sulle notificazioni e sul rinvio alle norme del codice di procedura civile nel processo tributario.

  • art. 33, comma 3, L. n. 388 del 2000

    Richiamato nei motivi secondo e terzo in relazione al regime agevolativo sull'imposta di registro per i trasferimenti di terreni.

  • art. 76 L. n. 448 del 2001

    Richiamato nei motivi secondo e terzo in relazione al regime agevolativo sull'imposta di registro per i trasferimenti di terreni.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Indicato come vizio processuale dedotto con il primo motivo.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Indicato come parametro dei motivi di violazione di legge in relazione alle agevolazioni fiscali.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Indicato nel quarto motivo per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 11 d.l. n. 50 del 2017

    Norma sulla definizione agevolata invocata dalla contribuente; la presentazione della domanda e l'inerzia dell'Agenzia hanno comportato l'estinzione del giudizio.

  • art. 11, comma 10, d.l. n. 50 del 2017

    La mancata istanza di trattazione entro il termine previsto determina l'estinzione del processo; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

  • l. n. 96 del 2017

    Norma di conversione del d.l. n. 50 del 2017 richiamata nella domanda di definizione agevolata.

Massime di principio

  • Quando una parte aderisce alla definizione agevolata prevista dalla legge e non interviene diniego nel termine stabilito, la mancata istanza di trattazione da parte dell'altra parte entro il termine perentorio comporta l'estinzione del processo.
  • In presenza di una disciplina speciale di definizione agevolata, la verifica della Corte si concentra sulla sussistenza dei presupposti legali dell'estinzione, prescindendo dall'esame dei motivi di ricorso.
  • Le spese del giudizio estinto per adesione alla definizione agevolata restano a carico di chi le ha anticipate, secondo la previsione espressa della norma speciale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

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