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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30652/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente impugnava un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria le richiedeva imposta di registro, ipotecaria e catastale su un atto di compravendita immobiliare, nonostante la contribuente avesse già consegnato al notaio rogante la provvista necessaria per il pagamento. Secondo la ricorrente, con la registrazione telematica degli atti immobiliari il notaio sarebbe divenuto l'unico soggetto tenuto all'assolvimento del tributo; la consegna delle somme al notaio avrebbe effetto solutorio e liberatorio verso l'Erario ai sensi dell'art. 1188 c.c.; l'eventuale duplice pretesa sarebbe irragionevole e lesiva degli artt. 3 e 53 Cost., perché farebbe gravare sul contribuente il rischio dell'appropriazione indebita del notaio. Il ricorso per cassazione denunciava la violazione dell'art. 57, comma 1, d.P.R. n. 131/1986, in combinato disposto con l'art. 3-bis, comma 3, d.lgs. n. 463/1997, e degli artt. 3 e 53 Cost., sostenendo che il pagamento al notaio avrebbe dovuto considerarsi liberatorio e che la solidarietà fiscale del contribuente non sarebbe più compatibile con il nuovo sistema telematico.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito che aveva già respinto l'appello della contribuente. Ha affermato che la procedura di registrazione telematica e l'autoliquidazione tramite modello unico informatico hanno funzione meramente strumentale e non modificano la disciplina sostanziale: il notaio rogante è responsabile d'imposta, ma le parti dell'atto restano obbligate in solido al pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale ai sensi dell'art. 57 d.P.R. n. 131/1986 e delle norme richiamate. L'appropriazione illecita delle somme da parte del notaio non estingue il debito verso l'Erario né comporta violazione degli artt. 3 e 53 Cost., perché l'eventuale danno attiene al rapporto tra contribuente e notaio, non al rapporto tributario. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'Agenzia delle entrate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 57, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986

    mantiene la solidarietà passiva delle parti dell'atto con il notaio per il pagamento dell'imposta di registro; il comportamento illecito del notaio non libera le parti dal debito verso l'Erario.

  • art. 3-bis, comma 3, d.lgs. n. 463 del 1997

    la registrazione telematica e il versamento tramite procedura informatica hanno natura strumentale e semplificativa, senza incidere sulla struttura sostanziale dell'obbligazione tributaria.

  • artt. 3 e 53 Cost.

    non risultano violati dalla permanenza della solidarietà delle parti, poiché l'eventuale danno da appropriazione delle somme da parte del notaio riguarda il rapporto privatistico con quest'ultimo e non il presupposto di capacità contributiva.

  • art. 1188 c.c.

    la Corte non accoglie la tesi secondo cui il pagamento al notaio abbia effetto liberatorio verso l'Erario; in mancanza di una specifica norma derogatoria, il pagamento al notaio non estingue il debito tributario delle parti.

  • artt. 11 e 13, comma 1, d.lgs. n. 347 del 1990

    le imposte ipotecaria e catastale seguono la medesima logica di solidarietà passiva prevista per l'imposta di registro.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il motivo era formulato come denuncia di violazione di legge, ma è stato ritenuto infondato nel merito.

Massime di principio

  • Nella registrazione telematica degli atti immobiliari, il notaio svolge una funzione di responsabilità e garanzia per la riscossione, ma non diventa l'unico debitore del tributo: le parti sostanziali dell'atto restano obbligate in solido verso l'Erario.
  • La modalità informatica di autoliquidazione e versamento delle imposte ha natura meramente procedurale e non altera il presupposto impositivo né la soggettività passiva prevista dalla disciplina tributaria.
  • L'appropriazione indebita delle somme da parte del notaio non estingue il debito d'imposta delle parti, salvo espressa previsione legislativa di efficacia liberatoria del pagamento al professionista incaricato.
  • Le eventuali conseguenze dannose dell'inadempimento o dell'illecito del notaio appartengono al rapporto tra contribuente e notaio e non possono essere trasferite sul piano della legittimità della pretesa fiscale.
  • La permanenza della solidarietà passiva delle parti contraenti nel sistema dell'imposta di registro non contrasta di per sé con gli artt. 3 e 53 Cost., poiché il presupposto di capacità contributiva resta individuato nell'atto traslativo posto in essere dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieContezioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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