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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30648/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica IVA relativo all'anno d'imposta 2006, divenuto definitivo per mancata impugnazione, seguito dalla notifica di una cartella di pagamento per il recupero delle somme dovute, comprensive di imposta, interessi e sanzioni. La società contribuente ha impugnato la cartella deducendo decadenza della pretesa tributaria, prescrizione del credito e, in particolare, prescrizione del debito per interessi e sanzioni. In appello la commissione regionale ha confermato il rigetto, ritenendo applicabile il termine decennale dalla formazione del titolo. In Cassazione la ricorrente ha articolato sei motivi: omessa pronuncia su due motivi di appello; violazione dell'art. 25 d.P.R. 602/1973 in tema di decadenza per la notifica della cartella; vizi motivazionali; violazione dell'art. 20 d.lgs. 472/1997; erronea affermazione della prescrizione decennale anche per sanzioni e interessi.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, inammissibili il terzo e il sesto, e fondato il quinto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla prescrizione di sanzioni e interessi, rinviando alla CTR del Lazio, in diversa composizione, perché verifichi se per tali accessori sia maturata la prescrizione breve. È stato affermato che, dopo il definitivo accertamento non impugnato, non opera la decadenza di cui all'art. 25 d.P.R. 602/1973 per la riscossione, ma soltanto la prescrizione ordinaria del credito; tuttavia sanzioni e interessi non seguono automaticamente la stessa prescrizione del tributo principale e va accertato il termine applicabile caso per caso.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza per omessa pronuncia è stata respinta perché la decisione di merito conteneva un rigetto implicito del motivo di appello, sicché non vi era omissione di pronuncia in senso tecnico.

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    La decadenza prevista per la notifica della cartella riguarda la fase di esercizio del potere impositivo-accertativo e non la successiva fase di riscossione di un credito già definitivamente accertato.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi formulati come vizi motivazionali sono stati dichiarati inammissibili quando investivano, in realtà, questioni di diritto già esaminate o non scrutinabili sotto quel profilo.

  • art. 20 d.lgs. 472/1997

    È stato ritenuto fondato il motivo nella parte in cui contestava l'applicazione del medesimo termine prescrizionale del tributo principale alle sanzioni, affermandosi che per queste ultime occorre verificare il termine breve applicabile.

  • art. 2946 c.c.

    Dopo il definitivo accertamento del credito tributario, in mancanza di un termine speciale diverso, la riscossione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 2953 c.c.

    La scadenza del termine per impugnare un atto di riscossione non comporta conversione della prescrizione breve in quella decennale, salvo che vi sia un titolo giudiziale definitivo.

  • art. 2948 c.c.

    La Corte richiama l'esigenza di verificare, a seconda della natura del credito, l'eventuale applicazione di un termine breve, come quello per le prestazioni periodiche.

  • d.lgs. 112/1999

    La Corte richiama questa disposizione come previsione di un termine di prescrizione quinquennale per le sanzioni, a sostegno dell'accoglimento del quinto motivo.

  • d.P.R. 633/1972

    La decadenza per gli accertamenti IVA non impugnati non opera nella fase della riscossione successiva al consolidamento dell'accertamento.

  • Corte cost. n. 280/2005

    La declaratoria di incostituzionalità dell'art. 25 d.P.R. 602/1973 è richiamata solo nei limiti in cui la cartella svolge anche funzione di accertamento e il legislatore deve prevedere un termine decadenziale per la notifica.

Massime di principio

  • Quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva per mancata impugnazione dell'atto impositivo, la successiva cartella di pagamento esprime solo la fase di riscossione di un credito già certo, liquido ed esigibile; in tale fase non si applica la decadenza propria del potere di accertamento, ma il termine di prescrizione del credito.
  • La scadenza del termine per impugnare un atto di riscossione produce l'irretrattabilità del credito, ma non determina la conversione automatica di un termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ex art. 2953 c.c., salvo la presenza di un titolo giudiziale definitivo.
  • La prescrizione del credito principale e quella degli accessori non coincidono necessariamente: per sanzioni e interessi occorre verificare il termine proprio previsto dall'ordinamento per ciascuna posta, senza applicare in modo meccanico il termine del tributo principale.
  • La deduzione di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito ha comunque affrontato la questione in modo implicito, rigettando l'impugnazione nel suo complesso e rendendo palese la reiezione del motivo specifico.
  • Il vizio motivazionale non può essere utilizzato per censurare una questione di diritto già decisa o per eludere il corretto inquadramento giuridico della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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