Cassazione Civile, Ordinanza n. 30654/2021 del 29/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2004 in materia di IRPEF, IRAP e IVA. Il contribuente aveva perso sia in primo grado sia in appello; ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: (1) violazione o falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e 62-sexies d.l. n. 331/1993, per avere la CTR applicato tali norme senza che ne ricorressero i presupposti; (2) violazione o falsa applicazione delle medesime norme per avere la CTR applicato il criterio accertativo in violazione del contraddittorio. Prima della decisione, il ricorrente ha depositato istanza di definizione agevolata della lite tributaria ai sensi dell'art. 11 d.l. n. 50/2017, attestando il versamento della prima rata; l'Agenzia ha poi comunicato l'avvenuto pagamento necessario al perfezionamento della definizione e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia tributaria. Poiché non risulta notificato alcun diniego della definizione entro il termine previsto e nessuna istanza di trattazione è stata presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte interessata, il processo è stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 11, comma 10, d.l. n. 50/2017. Le spese del processo estinto sono state poste a carico della parte che le ha anticipate.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base normativa dell'accertamento fiscale contestato, la cui applicazione era censurata dal ricorrente per difetto dei presupposti
art. 62-sexies d.l. n. 331/1993
richiamato in coordinamento con l'art. 39 d.P.R. n. 600/1973 quale norma posta a fondamento dell'accertamento impugnato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come vizio dedotto per violazione o falsa applicazione di legge
la mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018 comporta l'estinzione del processo; il giudizio si estingue anche quando la definizione agevolata si è perfezionata e non interviene tempestiva istanza di trattazione
legge di conversione del d.l. n. 50/2017, richiamata per la disciplina della definizione agevolata
art. 11, comma 10, d.l. n. 50/2017
le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie definibili ai sensi dell'art. 11 d.l. n. 50/2017, il perfezionamento della definizione agevolata, unitamente alla mancata presentazione dell'istanza di trattazione nei termini di legge, impone la declaratoria di estinzione del processo.
- La sospensione del giudizio in pendenza di definizione agevolata serve soltanto a verificare l'effettivo perfezionamento della procedura; il pagamento dovuto dal contribuente integra la condizione richiesta e consente la cessazione della materia del contendere anche d'ufficio.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata della lite tributaria, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la previsione speciale dell'art. 11, comma 10, d.l. n. 50/2017.
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