Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30654/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2004 in materia di IRPEF, IRAP e IVA. Il contribuente aveva perso sia in primo grado sia in appello; ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: (1) violazione o falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e 62-sexies d.l. n. 331/1993, per avere la CTR applicato tali norme senza che ne ricorressero i presupposti; (2) violazione o falsa applicazione delle medesime norme per avere la CTR applicato il criterio accertativo in violazione del contraddittorio. Prima della decisione, il ricorrente ha depositato istanza di definizione agevolata della lite tributaria ai sensi dell'art. 11 d.l. n. 50/2017, attestando il versamento della prima rata; l'Agenzia ha poi comunicato l'avvenuto pagamento necessario al perfezionamento della definizione e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia tributaria. Poiché non risulta notificato alcun diniego della definizione entro il termine previsto e nessuna istanza di trattazione è stata presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte interessata, il processo è stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 11, comma 10, d.l. n. 50/2017. Le spese del processo estinto sono state poste a carico della parte che le ha anticipate.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base normativa dell'accertamento fiscale contestato, la cui applicazione era censurata dal ricorrente per difetto dei presupposti

  • art. 62-sexies d.l. n. 331/1993

    richiamato in coordinamento con l'art. 39 d.P.R. n. 600/1973 quale norma posta a fondamento dell'accertamento impugnato

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato come vizio dedotto per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 11 d.l. n. 50/2017

    la mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018 comporta l'estinzione del processo; il giudizio si estingue anche quando la definizione agevolata si è perfezionata e non interviene tempestiva istanza di trattazione

  • L. n. 96/2017

    legge di conversione del d.l. n. 50/2017, richiamata per la disciplina della definizione agevolata

  • art. 11, comma 10, d.l. n. 50/2017

    le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie definibili ai sensi dell'art. 11 d.l. n. 50/2017, il perfezionamento della definizione agevolata, unitamente alla mancata presentazione dell'istanza di trattazione nei termini di legge, impone la declaratoria di estinzione del processo.
  • La sospensione del giudizio in pendenza di definizione agevolata serve soltanto a verificare l'effettivo perfezionamento della procedura; il pagamento dovuto dal contribuente integra la condizione richiesta e consente la cessazione della materia del contendere anche d'ufficio.
  • In caso di estinzione del processo per definizione agevolata della lite tributaria, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la previsione speciale dell'art. 11, comma 10, d.l. n. 50/2017.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.