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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30651/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dato atto dell'istanza congiunta delle parti di dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Di conseguenza ha dichiarato estinto il processo per intervenuta cessazione della materia del contendere e ha disposto la compensazione delle spese di giudizio. Non vi è stata una decisione nel merito sui motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di liquidazione emesso per omessa registrazione di una sentenza del Tribunale di Roma che, nell'ambito di un'azione di responsabilità contro ex amministratori e sindaci di una società, lo aveva condannato in solido con altri soggetti al risarcimento del danno. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR del Lazio aveva confermato la decisione. In Cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 7, comma 2, lett. a), L. n. 212 del 2000 e dell'art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248 del 2007, sostenendo che la mancata indicazione nell'atto impositivo del responsabile del procedimento dovesse comportare la nullità dell'atto; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, censurando la qualificazione come domande nuove di ulteriori doglianze svolte in appello, tra cui l'erroneità dell'importo richiesto, la pretesa applicazione dell'art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986, l'illegittimità della liquidazione in misura superiore alla condanna autonoma, la mancanza dell'indicazione del luogo dell'autorità giudiziaria che aveva emesso la sentenza e la questione del litisconsorzio necessario.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 2, lett. a), L. n. 212 del 2000

    Il ricorrente ne invocava la violazione per sostenere che l'omessa indicazione del responsabile del procedimento nell'atto impositivo ne determinasse la nullità; la Corte, però, non ha esaminato il merito per intervenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248 del 2007

    Il ricorrente lo richiamava per affermare che la nullità per mancata indicazione del responsabile del procedimento fosse prevista solo per le cartelle di pagamento e per gli atti notificati dal 1° giugno 2008; la Corte non si è pronunciata nel merito.

  • art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    Il ricorrente contestava l'affermazione della CTR secondo cui alcune doglianze introdotte in appello costituivano domande nuove; anche su questo profilo la Corte non è entrata nel merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    Richiamato come parametro dei primi motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

    Richiamato come parametro del secondo motivo per dedotta nullità della decisione d'appello.

  • art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986

    Richiamato dal ricorrente tra le doglianze asseritamente nuove in appello, ma senza scrutinio di merito da parte della Corte.

  • art. 14, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal ricorrente per dedurre la violazione della disciplina sul litisconsorzio necessario, senza decisione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiNullitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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