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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35136/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’iscrizione ipotecaria comunicata al contribuente per effetto di un ruolo formatosi su 28 cartelle di pagamento. Il contribuente aveva impugnato l’atto innanzi alla CTP, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per alcune cartelle relative a contributi previdenziali e a sanzioni per violazioni del codice della strada, rigettando il resto; in appello la CTR aveva invece accolto il gravame, ritenendo nulle le notifiche delle cartelle poste a base dell’ipoteca e annullando l’iscrizione. In cassazione la società della riscossione deduceva, con sette motivi, in sintesi: violazione del giudicato interno perché la CTR avrebbe esteso l’esame a cartelle non devolute in appello; erronea applicazione delle regole di notifica delle cartelle (art. 140 c.p.c. e art. 26 d.P.R. 602/1973 nel testo ratione temporis); erronea declaratoria di decadenza dal potere di riscossione; e altre censure connesse. Il contribuente proponeva anche ricorso incidentale, lamentando omessa pronuncia sulla decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo. Nelle more il contribuente aveva inoltre chiesto la definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. 119/2018, ma l’Agenzia delle Entrate aveva negato l’istanza; contro tale diniego era stato proposto separato ricorso, riunito al giudizio principale, deducendo la violazione del contraddittorio endoprocedimentale e l’erronea esclusione della definibilità della controversia.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del contribuente avverso il diniego di definizione agevolata, ritenendo non necessaria una preventiva comunicazione di preavviso di rigetto e non ricorrente, nel caso concreto, il presupposto per la definibilità della lite perché la cartella era stata contestata solo per vizi propri e non anche nel merito della pretesa fiscale. Ha poi accolto il primo motivo del ricorso principale della società della riscossione, ravvisando la violazione del giudicato interno: la CTR aveva esteso la declaratoria di nullità della notifica anche a cartelle non devolute con l’appello del contribuente. Ha rigettato il ricorso incidentale del contribuente. I restanti motivi della società sono stati in parte assorbiti e in parte ritenuti infondati, in particolare quelli sulle notifiche, poiché la nullità accertata dalla Corte costituzionale in materia di notificazione ha efficacia retroattiva e imponeva comunque l’esame della ritualità notificatoria secondo i principi allora vigenti. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa è stata decisa nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente solo nei limiti della cartella ancora in discussione. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 119/2018

    La Corte afferma che attribuisce alla Cassazione una speciale competenza a decidere in unico grado sul diniego di definizione agevolata quando l’istanza sia presentata nelle more del giudizio di legittimità.

  • art. 16 l. n. 289/2002

    Richiamato in via analogica quale precedente disciplina delle definizioni agevolate delle liti.

  • art. 39 d.l. n. 98/2011

    Richiamato come precedente disciplina in materia di definizione agevolata.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    La cartella emessa a seguito di controllo automatizzato è considerata, ai fini della definizione agevolata, primo e unico atto di comunicazione della pretesa fiscale solo se la lite investe anche il merito dell’imposta.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    La cartella è impugnabile non solo per vizi propri ma anche nel merito quando costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa è portata a conoscenza del contribuente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il primo motivo della società è riqualificato come deduzione di violazione del giudicato interno.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Invocato per omesso esame di fatto decisivo, ma le relative censure sono respinte o assorbite.

  • art. 112 c.p.c.

    La CTR aveva pronunciato oltre i limiti devolutivi; il contribuente lamentava omessa pronuncia sul punto della decadenza.

  • artt. 329 e 346 c.p.c.

    Richiamati in relazione alla formazione del giudicato interno e alla devoluzione delle questioni in appello.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione all’efficacia del giudicato.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 140 c.p.c.

    La Corte osserva che, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, le formalità di notificazione devono essere considerate secondo il regime risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale, con efficacia retroattiva.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Le formalità di notificazione delle cartelle devono essere lette in conformità ai principi fissati dalla Corte costituzionale, con necessità dell’avviso di ricevimento della raccomandata inviata a completamento della notifica.

  • art. 5-bis, lett. a), l. n. 156/2005

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della decadenza/potere di riscossione.

  • art. 1, comma 5-bis, lett. a), d.l. n. 106/2005

    Richiamato dal contribuente nella censura sul potere impositivo e sulla decadenza.

  • art. 37 d.l. n. 223/2006

    Richiamato dal contribuente nella censura sull’omessa pronuncia in punto di decadenza.

Massime di principio

  • L’impugnazione di un diniego di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018 è devoluta alla Corte di cassazione in unico grado quando l’istanza sia stata presentata nelle more del giudizio di legittimità.
  • La definizione agevolata della lite è ammissibile solo se la cartella costituisce il primo e unico atto di comunicazione della pretesa fiscale e la contestazione investe anche il merito dell’imposizione, non solo vizi propri dell’atto.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale non è automaticamente imposto nella procedura di definizione agevolata se la disciplina speciale non lo prevede espressamente.
  • Il giudice d’appello non può estendere la propria decisione a capi o atti non devoluti con l’impugnazione, altrimenti viola il giudicato interno e l’art. 112 c.p.c.
  • Le questioni di nullità della notifica delle cartelle vanno valutate secondo il regime normativo risultante dalle pronunce di illegittimità costituzionale, che operano retroattivamente; nelle notifiche ex art. 140 c.p.c. e art. 26 d.P.R. 602/1973 è necessario il rispetto degli adempimenti prescritti, incluso l’avviso di ricevimento.
  • Se la nullità della notifica impedisce la valida conoscenza dell’atto nei termini di legge, la statuizione sulla decadenza può risultare assorbita o comunque formulata in relazione all’inefficacia della notificazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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