Cassazione Civile, Ordinanza n. 32718/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di rettifica IMU per l’anno 2012, con cui il Comune aveva richiesto il pagamento dell’imposta su diversi immobili collegati all’attività universitaria. La C.T.P. aveva rigettato il ricorso dell’Università; la C.T.R. aveva invece riconosciuto l’esenzione IMU per alcune unità immobiliari, ritenendole o nella disponibilità di altro soggetto universitario (Università Vanvitelli/SUN) oppure detenute e destinate dall’Ateneo allo svolgimento dell’attività istituzionale. Il Comune ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione: 1) violazione delle norme sull’IMU e sul soggetto passivo, sostenendo che la C.T.R. avesse erroneamente individuato nel diverso Ateneo il possessore dei beni e che mancasse un valido titolo di trasferimento del possesso/diritto d’uso; 2) violazione della disciplina dell’esenzione per immobili destinati ad attività istituzionali non commerciali, contestando che l’uso indiretto da parte di un altro ente non commerciale potesse giustificare l’esenzione e che fosse stata provata la destinazione non commerciale; 3) violazione dell’onere della prova e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la C.T.R. avesse dato per non contestata la destinazione istituzionale senza che vi fosse prova sufficiente. L’Università ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con cinque motivi: ha contestato il diniego di esenzione per alcune unità immobiliari asseritamente concesse in uso all’Azienda Universitaria Ospedaliera Policlinico, deducendo anche nullità/motivazione apparente della sentenza, nullità dell’avviso per difetto di motivazione e violazione delle regole procedimentali, oltre alla mancata applicazione del contraddittorio endoprocedimentale. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi connessi, ha ritenuto non fondate le censure del Comune sulla spettanza dell’esenzione per i locali utilizzati in forza della disciplina normativa speciale che impone una reciproca integrazione tra i due Atenei e consente un uso indiretto funzionale ai compiti istituzionali; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo del ricorso principale perché diretto a una rivalutazione del fatto e ha rigettato i motivi incidentali perché in parte inammissibili e in parte infondati, rilevando tra l’altro che non vi era motivazione apparente, che non erano stati adeguatamente specificati i vizi dell’avviso e che per i tributi locali, in accertamento "a tavolino", non sussiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del Comune sia il ricorso incidentale dell’Università. Ha confermato la decisione della C.T.R. nella parte in cui aveva riconosciuto l’esenzione IMU per gli immobili destinati alle attività istituzionali in un quadro di uso congiunto e di integrazione funzionale tra gli Atenei, valorizzando la disciplina speciale che regolava lo scorporo della facoltà di medicina e l’uso delle strutture. Ha inoltre escluso che le doglianze del Comune potessero mettere in discussione, in sede di legittimità, l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; quanto al ricorso incidentale, ha ritenuto non adeguatamente specificati e comunque infondati i motivi relativi al titolo di uso degli immobili, alla motivazione dell’avviso e alla pretesa violazione del contraddittorio preventivo. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
d.lgs. n. 504/1992, artt. 1, 2, 3
Richiamati dal Comune per sostenere l’individuazione del soggetto passivo IMU e la disciplina generale dell’imposta comunale sugli immobili.
d.lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. i)
L’esenzione spetta per immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività istituzionali; la Corte ammette l’esenzione anche in caso di uso indiretto quando il bene sia utilizzato da un ente non commerciale strumentalmente collegato alla stessa struttura del concedente, in presenza di una reciproca integrazione imposta dalla disciplina speciale.
d.l. n. 201/2011, art. 13, comma 2
Richiamato in relazione al soggetto passivo IMU e all’imposta dovuta sugli immobili posseduti.
D.M. 25 marzo 1991, art. 4
La Corte valorizza la disciplina speciale che prevedeva l’uso congiunto delle strutture e la reciproca integrazione fra le due università, fondando su tale assetto il riconoscimento dell’uso indiretto ai fini dell’esenzione.
l. n. 245/1990, art. 7 e art. 10
Norme richiamate per ricostruire il quadro di istituzione della seconda università e il subentro nei rapporti relativi alla prima facoltà di medicina, rilevanti per l’assetto dei beni e delle strutture universitarie.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui grava secondo le regole sostanziali; non basta contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto.
La violazione presuppone che il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei poteri consentiti, non la mera diversa valutazione delle prove offerte.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente; se si censura la motivazione di un avviso di accertamento occorre riportarne i passaggi essenziali, altrimenti la censura è inammissibile.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
La Corte ribadisce la distinzione tra violazione di legge e censura di fatto: non è consentito sotto il vizio di legge sollecitare una rivalutazione della fattispecie concreta.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato dai ricorrenti incidentali in relazione al dovere di motivazione della sentenza.
Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza e per escludere, nel caso concreto, la motivazione apparente.
d.lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4
Richiamato per il contenuto necessario della sentenza tributaria e per escludere il vizio di motivazione apparente.
Richiamato con riferimento alla motivazione degli atti impositivi; la Corte reputa inammissibile o infondata la censura per difetto di specificità e mancata trascrizione dell’atto.
Richiamato sulla motivazione del provvedimento amministrativo, ma la censura è respinta perché non specificamente supportata.
d.lgs. n. 23/2011, art. 9, comma 7
Richiamato in combinazione con la disciplina IMU locale e la motivazione dell’atto di accertamento.
legge n. 296/2006, art. 1, comma 162
Richiamato in tema di contenuto dell’atto impositivo locale e delle ragioni della pretesa.
Richiamato dai ricorrenti incidentali, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.
d.lgs. n. 504/1992, artt. 11 e ss.
Richiamati dal ricorrente incidentale per contestare l’iter istruttorio e la liquidazione del tributo, ma la censura viene respinta.
art. 11 del Regolamento IMU del Comune
Richiamato dalla parte contribuente, ma la censura è dichiarata non specifica perché non ne viene indicato il preciso contenuto violato.
art. 24 Cost.
Richiamato dai ricorrenti incidentali sul diritto di difesa, ma non emerge una violazione decisiva nel caso concreto.
art. 12, comma 7, legge n. 212/2000
La Corte afferma che il termine dilatorio e il contraddittorio preventivo riguardano gli accertamenti conseguenti ad accesso/ispezione/verifica nei locali; per i tributi non armonizzati e per accertamenti a tavolino non sussiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- L’esenzione IMU per immobili destinati ad attività istituzionali non commerciali può operare anche quando l’uso del bene sia indiretto, purché l’utilizzo avvenga da parte di un ente non commerciale strumentalmente collegato al concedente e inserito in un assetto normativo che imponga una reciproca integrazione funzionale tra i soggetti coinvolti.
- Quando il ricorso per cassazione deduce violazione di legge ma mira in realtà a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove, la censura è inammissibile perché tenta un riesame del merito.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice ha ripartito erroneamente l’onere probatorio tra le parti; non basta dolersi della mancata adesione del giudice a una diversa lettura del materiale istruttorio.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. richiede l’utilizzo, da parte del giudice, di prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei poteri consentiti; non sussiste quando si contesti soltanto il peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.
- Nel processo tributario, la censura sulla motivazione dell’avviso di accertamento è inammissibile se il ricorso per cassazione non riporta in modo specifico i passaggi essenziali dell’atto amministrativo asseritamente viziato.
- Per i tributi locali non armonizzati, in presenza di accertamento c.d. "a tavolino", non esiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo, salvo specifica previsione normativa.
- La motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva di reale apparato argomentativo; non basta il dissenso della parte rispetto alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
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