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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32651/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concessionario)

La controversia

La controversia nasce dall'espropriazione di un terreno sito nel Comune di Andria per la realizzazione di lavori ferroviari. La proprietaria non aveva accettato l'indennità provvisoria; il collegio tecnico aveva determinato un'indennità definitiva molto più elevata, ritenendo il suolo suscettibile di edificazione indiretta. La società concessionaria aveva quindi proposto opposizione alla stima sostenendo che il fondo dovesse essere valutato come agricolo, senza alcuna vocazione edilizia. In appello, la proprietaria aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva della società, perché mera concessionaria e perché la delega espropriativa regionale sarebbe stata inefficace. La Corte d'appello aveva invece ritenuto la società legittimata, sia in base al rapporto concessorio e al contratto di servizio, sia per la delega delle potestà espropriative; nel merito aveva escluso ogni edificabilità privata del fondo, collocato in zona F9 del PRG, sottoposta anche a fascia di rispetto ferroviaria, e aveva determinato l'indennità in misura assai ridotta. Nel ricorso per cassazione la proprietaria ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla legittimazione, sostenendo che mancasse prova dell'efficacia della delega espropriativa, subordinata alla sua accettazione; 2) violazione delle norme sulla stima dell'indennità, lamentando che la zona fosse comunque idonea a servizi e impianti e che la fascia ferroviaria non imponesse un divieto assoluto di edificazione, con conseguente errata esclusione di una più elevata valutazione del bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la decisione impugnata si fondava su due rationes decidendi autonome: la titolarità del rapporto in capo alla concessionaria e la delega espropriativa; il ricorso, però, aveva censurato solo la seconda, lasciando intatta la prima. Ha inoltre osservato che la questione sull'inefficacia della delega era nuova, non risultando trattata in appello né indicata come ritualmente dedotta. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura generica e, comunque, non idonea a colpire la ratio decidendi, perché la Corte territoriale aveva accertato in fatto che la destinazione urbanistica del fondo escludeva l'edificazione privata, salvo la recinzione, e che le deduzioni della ricorrente miravano in realtà a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese in favore di entrambe le resistenti e ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel motivo, ma non inciso nella decisione di inammissibilità; la Corte non ne ha svolto un'interpretazione autonoma.

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 327 del 2001

    richiamato dalla ricorrente in tema di legittimazione nel procedimento espropriativo; la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata attivazione di tutte le rationes decidendi.

  • art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla legittimazione; non esaminato nel merito per inammissibilità.

  • art. 2967 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova; la Corte ha applicato il principio di autosufficienza e novità della censura in cassazione.

  • art. 37 d.P.R. n. 327 del 2001

    richiamato nel motivo sulla stima dell'indennità; la Corte ha escluso la possibilità di rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 2, lett. f), d.m. n. 1444 del 02/04/1968

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura edificabile o attrezzata dell'area; la censura è stata ritenuta generica e non decisiva.

  • artt. 2.15, 2.13 e 2.1 N.T.E. del Piano Regolatore del Comune di Andria

    richiamati nel motivo sulla destinazione urbanistica; la Corte ha confermato che la zona consentiva solo edificazione pubblica a determinate condizioni e non quella privata libera.

  • art. 51 d.P.R. n. 753 del 1980

    "lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietata costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di trenta metri dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia"

    richiamato per escludere l'edificabilità del fondo in fascia di rispetto ferroviaria; la Corte ha reputato generica la censura che ne postulava una lettura diversa.

  • art. 6, comma 8, d.P.R. n. 327 del 2001

    richiamato quale base della delega delle potestà espropriative alla concessionaria.

  • art. 3 l.r. Puglia n. 3 del 2005

    richiamato quale ulteriore fondamento normativo della delega espropriativa.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale parametro di ricorso per cassazione in tema di violazione di legge.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata; l'omessa attivazione anche di una sola ratio rende superfluo l'esame delle altre censure.
  • La questione nuova, non trattata nella sentenza impugnata e non specificamente allegata come dedotta nei gradi di merito con indicazione dell'atto processuale pertinente, non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
  • Sotto la veste della violazione di legge non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie già apprezzate dal giudice di merito.
  • In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella di merito quando la sentenza impugnata fondi la stima su accertamenti tecnici e fattuali congruamente motivati.
  • La qualificazione urbanistica dell'area e l'eventuale fascia di rispetto possono escludere l'edificabilità privata anche quando il piano consenta destinazioni pubbliche o di servizio solo a condizioni e mediante strumenti attuativi specifici.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareEspropriazione forzata
RamiProcesso civileImmobiliareEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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