Cassazione Civile, Ordinanza n. 32655/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della corte d'appello che aveva respinto le loro domande contro la società resistente. La controparte ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo che la sentenza d'appello era stata notificata il 4 febbraio 2021 e che il ricorso, notificato il 7 aprile 2021, era stato proposto oltre il termine breve di sessanta giorni di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. Le ricorrenti hanno replicato che la notificazione della sentenza non fosse idonea a far decorrere il termine breve: hanno dedotto una asserita difformità tra il duplicato informatico notificato via PEC e il documento presente nel fascicolo telematico, con conseguente inesistenza della notifica; hanno inoltre sostenuto che l'atto notificato fosse comunque privo di elementi essenziali, quali l'attestazione di cancelleria sulla pubblicazione, la firma digitale del giudice e una regolare attestazione di conformità nella relata di notifica. La Corte ha esaminato tali rilievi e li ha respinti, rilevando che la sentenza notificata era un documento analogico del quale era stato estratto un duplicato informatico inserito nel fascicolo telematico, che il provvedimento recava la data e il numero di pubblicazione e che nella relata risultava l'attestazione di conformità del duplicato al contenuto del fascicolo; ha inoltre osservato che le ricorrenti avevano avuto accesso diretto al fascicolo telematico, potendo verificare gli atti notificati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine breve decorrente dalla valida notificazione della sentenza d'appello. Ha ritenuto infondate le censure delle ricorrenti sulla supposta inesistenza o inefficacia della notifica, affermando la validità della notificazione effettuata via PEC del duplicato informatico della sentenza. Conseguentemente ha condannato le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente e, poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta del consigliere delegato, le ha condannate anche al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre a dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La notificazione valida della sentenza fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per impugnare; il ricorso notificato oltre tale termine è inammissibile.
È stato utilizzato il procedimento accelerato con proposta di definizione del giudizio per inammissibilità del ricorso.
Le ricorrenti hanno chiesto la decisione collegiale del ricorso dopo la proposta del consigliere delegato.
art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.
La definizione del giudizio conforme alla proposta comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c.
La Corte ha applicato la condanna per responsabilità aggravata, ritenendo integrati i presupposti in caso di definizione conforme alla proposta.
La Corte ha disposto una somma in favore della cassa delle ammende quale ulteriore conseguenza della definizione conforme alla proposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- La notificazione della sentenza effettuata mediante duplicato informatico via PEC è idonea a far decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione, quando il documento notificato corrisponda al provvedimento presente nel fascicolo telematico e ne rechi gli elementi identificativi essenziali.
- Se il giudice del merito ha sottoscritto la sentenza in forma analogica e nel fascicolo telematico è presente il duplicato informatico del provvedimento, non può pretendersi la firma digitale del giudice sul documento notificato come condizione di validità della notifica.
- La contestazione della validità della notificazione deve misurarsi con la concreta possibilità della parte di accedere al fascicolo telematico e verificare il contenuto dell'atto; la deduzione di un pregiudizio al diritto di difesa deve essere specificamente argomentata e non solo affermata.
- Quando il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine breve decorrente da una valida notificazione della sentenza impugnata, il ricorso è inammissibile.
- Nella definizione del giudizio conforme alla proposta di inammissibilità formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. possono trovare applicazione le misure sanzionatorie per abuso del processo previste dall'art. 96 c.p.c., nonché l'ulteriore contributo unificato.
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